Convocazione richiesta dai consiglieri comunali: chiarimenti

03 Giugno 2026 - 08:56
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lentepubblica.it

Nuovi chiarimenti in materia di funzionamento degli organi comunali arrivano dal Ministero dell’Interno, che con il parere 9752/2026 ha affrontato una questione particolarmente delicata: la richiesta di convocazione del Consiglio comunale finalizzata alla discussione dell’eventuale revoca del presidente dell’assemblea cittadina.


L’intervento ministeriale prende spunto da un caso concreto sottoposto all’attenzione del Viminale tramite una Prefettura. Al centro della vicenda vi è un’istanza firmata da dieci consiglieri comunali con la quale veniva chiesta la convocazione dell’assemblea per discutere la permanenza in carica del presidente del Consiglio comunale.

La questione ha dato origine a un contrasto interpretativo interno all’ente, rendendo necessario un chiarimento sulla corretta applicazione delle norme contenute nel Testo Unico degli Enti Locali e nei regolamenti consiliari.

Il caso: la richiesta di dieci consiglieri comunali

La vicenda nasce dalla presentazione di una richiesta formalmente sottoscritta da dieci componenti del Consiglio comunale. L’obiettivo dichiarato era quello di inserire all’ordine del giorno una discussione relativa alla possibile revoca dell’incarico del presidente del Consiglio.

Di fronte all’istanza, il presidente dell’assemblea ha chiesto un parere al segretario comunale per comprendere quale fosse l’esatta qualificazione giuridica della richiesta.

Secondo l’interpretazione fornita dal segretario generale, il documento non doveva essere considerato una mozione di sfiducia, bensì una semplice richiesta di convocazione del Consiglio avanzata dai consiglieri nell’esercizio delle prerogative riconosciute dal regolamento e dalla normativa nazionale.

Diversa, invece, la posizione del presidente del Consiglio comunale. A suo avviso, la richiesta avrebbe dovuto essere ricondotta alla disciplina regolamentare relativa alla mozione di sfiducia nei confronti del presidente stesso. In tale prospettiva sarebbe stata necessaria la presentazione preventiva di una specifica proposta deliberativa, documento che non risultava allegato all’istanza sottoscritta dai consiglieri.

L’episodio contestato

Dalla documentazione esaminata emerge che i consiglieri non avevano formulato accuse riconducibili a gravi e reiterate violazioni delle funzioni istituzionali.

L’elemento che aveva determinato la richiesta di discussione riguardava invece l’assenza del presidente durante una seduta del Consiglio comunale regolarmente convocata. Secondo i firmatari dell’istanza, tale comportamento avrebbe avuto conseguenze significative sul regolare svolgimento dei lavori consiliari, fino a incidere sul mantenimento del numero legale necessario per la validità della riunione.

I consiglieri hanno ritenuto l’episodio incompatibile con il ruolo di garanzia attribuito al presidente dell’assemblea, chiedendo pertanto che il tema venisse affrontato pubblicamente dal Consiglio comunale.

Cosa prevede il Testo Unico degli Enti Locali

Per risolvere il quesito, il Ministero dell’Interno ha richiamato anzitutto l’articolo 39, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, meglio conosciuto come Testo Unico degli Enti Locali.

La norma stabilisce che il presidente del Consiglio comunale è tenuto a convocare l’assemblea quando la richiesta proviene da almeno un quinto dei consiglieri assegnati all’ente. In tali circostanze, le questioni indicate dai richiedenti devono essere inserite nell’ordine del giorno.

Si tratta di una disposizione che tutela il diritto delle minoranze e garantisce la possibilità per i consiglieri di portare all’attenzione dell’assemblea temi ritenuti rilevanti per la vita amministrativa dell’ente.

Proprio questa previsione rappresenta il punto centrale dell’interpretazione ministeriale.

I limiti del potere del presidente del Consiglio comunale

Uno degli aspetti più significativi evidenziati dal Viminale riguarda il ruolo del presidente del Consiglio comunale nella fase preliminare alla convocazione.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamato anche nel parere ministeriale, il presidente non dispone di un potere discrezionale che gli consenta di valutare l’opportunità politica o il contenuto della richiesta avanzata dai consiglieri.

La sua attività deve limitarsi a una verifica esclusivamente formale.

In altre parole, il presidente è chiamato ad accertare che la domanda provenga dal numero minimo di consiglieri previsto dalla legge e che siano rispettati i requisiti procedurali richiesti.

Non può invece entrare nel merito delle questioni proposte né impedire la discussione sulla base di valutazioni personali circa la fondatezza o l’utilità dell’argomento.

Il richiamo alla giurisprudenza amministrativa

A sostegno di tale interpretazione, il Ministero richiama una consolidata pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Secondo i giudici amministrativi, quando una richiesta di convocazione risulta regolarmente presentata da almeno un quinto dei consiglieri, il presidente non può esercitare un controllo sostanziale sull’argomento indicato.

La valutazione sulla legittimità delle questioni da trattare spetta infatti all’intero Consiglio comunale.

Esiste soltanto un’eccezione: la convocazione potrebbe essere esclusa qualora l’oggetto della richiesta risulti manifestamente illecito, impossibile oppure completamente estraneo alle competenze attribuite all’assemblea consiliare dalla legge.

Al di fuori di tali ipotesi, prevale il principio della massima tutela delle prerogative riconosciute ai consiglieri comunali.

Mozioni, interrogazioni e diritto di iniziativa dei consiglieri

Nel proprio ragionamento, il Ministero richiama anche l’articolo 43 del Testo Unico degli Enti Locali.

La disposizione riconosce ai consiglieri comunali un ampio diritto di iniziativa sulle materie sottoposte alla deliberazione dell’assemblea. Tra gli strumenti a loro disposizione rientrano la presentazione di interrogazioni, mozioni e richieste di convocazione del Consiglio.

Il richiamo a questa norma assume particolare rilievo perché conferma che la richiesta avanzata dai consiglieri costituisce una prerogativa espressamente riconosciuta dall’ordinamento e non può essere compressa attraverso interpretazioni restrittive.

La conclusione del Ministero: convocazione obbligatoria

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale esaminato, il Ministero dell’Interno giunge a una conclusione netta.

Nel caso sottoposto alla sua attenzione, il presidente del Consiglio comunale è tenuto a procedere alla convocazione dell’assemblea ai sensi dell’articolo 39 del Testo Unico degli Enti Locali.

L’istanza presentata dai consiglieri, infatti, integra i presupposti richiesti dalla normativa per l’esercizio del diritto di convocazione. Di conseguenza, il presidente non può subordinare la riunione alla presentazione di ulteriori documenti né effettuare valutazioni sul contenuto politico o istituzionale della discussione proposta.

Il principio riaffermato dal Viminale appare chiaro: quando la richiesta proviene dal numero necessario di consiglieri, il presidente del Consiglio comunale deve limitarsi a verificare la regolarità formale dell’iniziativa e procedere con la convocazione, lasciando all’assemblea ogni valutazione sul merito delle questioni inserite all’ordine del giorno.

Una precisazione che rafforza il ruolo del Consiglio comunale come sede naturale del confronto democratico e conferma le garanzie previste dall’ordinamento a tutela delle prerogative dei rappresentanti eletti.

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