Cosa cambia davvero con il nuovo regolamento europeo sui rimpatri

18 Giugno 2026 - 05:14
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Cosa cambia davvero con il nuovo regolamento europeo sui rimpatri

Il Parlamento europeo ha approvato un regolamento che renderà più rigide e uniformi le regole sui rimpatri dei cittadini stranieri senza diritto di restare nell’Unione europea. Finora la materia era regolata da una direttiva del 2008: l’Unione europea fissava obiettivi e principi comuni, poi ogni governo nazionale li traduceva nel proprio ordinamento con margini abbastanza ampi. Il nuovo testo è invece un regolamento, cioè una norma europea che si applica direttamente negli Stati membri. Cambia quindi il livello di vincolo: i Ventisette avranno meno spazio per muoversi in ordine sparso, ma in cambio strumenti più forti per trattenere, identificare e rimpatriare le persone destinatarie di un ordine di allontanamento.

Il testo è passato con 418 favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, grazie a una insolita maggioranza composta da Partito popolare europeo (dove siede Forza Italia) con i gruppi della destra e dell’estrema destra europea: dai Conservatori e Riformisti europei (Fratelli d’Italia) ai Patrioti per l’Europa (dove sta la Lega) ed Europa delle nazioni sovrane, di cui fa parte Roberto Vannacci.
Alcuni eurodeputati liberali di Renew Europe hanno votato a favore. Socialisti, verdi e sinistra hanno in larga parte votato contro.

La riforma si chiama “Return Regulation” e interviene su uno dei punti più deboli della politica migratoria europea: decidere un rimpatrio non significa riuscire davvero a eseguirlo. Perché una persona possa essere riportata nel Paese di origine, o trasferita in un Paese di transito disposto ad accoglierla, servono tante cose: il riconoscimento dell’identità, i documenti di viaggio e la collaborazione delle autorità dello Stato di origine. Senza questi passaggi, anche un ordine di rimpatrio valido può restare bloccato.

Per questo il regolamento prova a introdurre due nuovi strumenti. Primo, apre alla possibilità di accordi con Paesi terzi, compresa la creazione di centri di rimpatrio esterni al territorio europeo. Secondo, allunga i tempi massimi di detenzione, rende più semplice far valere un ordine di rimpatrio da uno Stato membro all’altro e rafforza gli obblighi di cooperazione per chi deve partire. Chi riceve una decisione di rimpatrio dovrà restare raggiungibile, fornire informazioni utili all’identificazione, collaborare all’ottenimento dei documenti di viaggio e non ostacolare la procedura. Il testo prevede conseguenze in caso di mancata collaborazione, tra cui la riduzione di alcuni benefici previsti dal diritto nazionale, il sequestro dei documenti di viaggio o l’allungamento del divieto di ingresso. Ma la detenzione non sarà automatica. Il testo approvato parla di valutazione individuale, proporzionalità e possibilità di usare misure alternative. Gli Stati potranno imporre l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, di risiedere in un luogo stabilito, di versare una garanzia finanziaria o di essere sottoposti a monitoraggio elettronico. 

La parte più delicata è quella sui return hubs, i centri di rimpatrio fuori dall’Unione europea. Gli Stati membri potranno trasferire persone destinatarie di una decisione di rimpatrio in Paesi terzi disposti ad accoglierle, sulla base di accordi o intese specifiche. I minori non accompagnati sono esclusi, ma non le famiglie con bambini. Questi accordi avranno dei vincoli: dovranno rispettare il diritto internazionale, i diritti umani e il principio di non respingimento, che vieta di trasferire una persona verso un Paese dove rischia persecuzioni, tortura o trattamenti inumani. Gli Stati dovranno informare la Commissione europea e gli altri governi prima che gli accordi diventino applicabili. La previsione resta molto sensibile perché sposta una parte della politica dei rimpatri fuori dal territorio dell’Unione, in Paesi la cui capacità di garantire diritti e controlli effettivi dipenderà dagli accordi concreti e dal monitoraggio successivo.

Il regolamento introduce anche nuovi poteri investigativi che però non entreranno subito in vigore. Servirà almeno un anno di preparazione per vederle applicate nei ventisette Stati membri. Le autorità potranno svolgere perquisizioni della persona, della residenza o di altri locali considerati rilevanti, oltre a cercare e sequestrare effetti personali e dispositivi elettronici. Servirà un’autorizzazione amministrativa o giudiziaria e resteranno le garanzie previste dal diritto europeo e nazionale. 

Un altro pezzo importante della riforma è un ordine europeo di rimpatrio pensato per circolare attraverso il sistema informativo Schengen. Si chiamerà European Return Order e servirà a evitare che una decisione presa in uno Stato perda efficacia se la persona si sposta in un altro Paese dell’area Schengen. Il riconoscimento reciproco non diventa subito obbligatorio in modo pieno. La Commissione dovrà verificare se gli Stati hanno predisposto le condizioni tecniche e giuridiche, poi potrà proporre ulteriori passaggi verso un sistema più automatico.

Anche il regime dei ricorsi cambia. Il testo approvato dal Parlamento europeo non prevede un effetto sospensivo automatico generalizzato contro l’esecuzione del rimpatrio. Una persona potrà chiedere al giudice di sospendere l’allontanamento, e gli Stati potranno mantenere regole nazionali più garantiste, ma il baricentro si sposta verso procedure più rapide.

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