Cosa cambia per gli enti locali con l'approvazione del DL PA 2026

20 Agosto 2026 - 14:25
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lentepubblica.it

Il decreto-legge 144/2026 interviene su numerosi aspetti della macchina amministrativa, ma per comuni, province, città metropolitane e regioni alcune delle novità più rilevanti riguardano direttamente la gestione del personale degli enti locali.


Non si tratta soltanto di nuove possibilità assunzionali o di proroghe: dietro diverse disposizioni emerge un cambiamento più ampio, che tende a ridurre alcuni vincoli costruiti negli anni della rigida limitazione della spesa pubblica e, contemporaneamente, ad attribuire maggiori responsabilità organizzative alle singole amministrazioni.

Le misure spaziano dalle ferie non godute al superamento del vecchio tetto alla spesa per il personale, passando per i segretari comunali, le graduatorie della polizia locale e altri istituti che interessano direttamente gli uffici del personale. Il filo conduttore è abbastanza evidente: semplificare alcune regole diventate difficili da coordinare con la disciplina più recente e correggere meccanismi che, nel tempo, hanno prodotto sovrapposizioni e contenziosi.

Ferie non godute, cambia la regola sulla monetizzazione

Una delle modifiche destinate ad avere le conseguenze operative più immediate riguarda la monetizzazione delle ferie non fruite alla conclusione del rapporto di lavoro. Il decreto interviene infatti sull’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 95/2012, la disposizione che aveva introdotto per i dipendenti pubblici il principio generale secondo cui ferie, riposi e permessi spettanti al personale devono essere utilizzati e non possono essere trasformati in un’indennità economica.

Negli anni, tuttavia, l’applicazione rigida di questo divieto si è confrontata con gli orientamenti maturati a livello europeo. Il punto centrale riguarda soprattutto il comportamento del datore di lavoro: l’amministrazione non può limitarsi a constatare, alla fine del rapporto, che il dipendente dispone ancora di giorni di ferie accumulati.

Con la nuova impostazione assume un peso decisivo la scelta consapevole del lavoratore. In sostanza, l’esclusione dell’indennità sostitutiva può operare quando il dipendente, pur essendo stato concretamente messo nelle condizioni di utilizzare le ferie e adeguatamente informato delle conseguenze, decide comunque di non fruirne.

Questo passaggio sposta una parte importante della responsabilità sull’ente. L’amministrazione dovrà poter dimostrare di avere informato il lavoratore, di averlo invitato formalmente a utilizzare i giorni disponibili e di avergli chiarito che la mancata fruizione, quando dipende da una sua scelta, comporterà anche l’impossibilità di ottenere successivamente il relativo pagamento.

Non basta quindi che le ferie risultino semplicemente accumulate. Diventa essenziale verificare come si sia arrivati a quella situazione e, soprattutto, se l’ente abbia adottato per tempo le iniziative necessarie affinché il dipendente potesse effettivamente assentarsi dal servizio.

Più responsabilità per dirigenti e responsabili degli uffici

La nuova disciplina assume particolare importanza anche perché identifica in maniera più precisa il soggetto chiamato ad agire per conto dell’amministrazione. Per datore di lavoro viene individuato il dirigente competente oppure, negli enti privi di figure dirigenziali, il responsabile al quale spetta autorizzare o negare le ferie.

È un dettaglio tutt’altro che secondario. Nei comuni di dimensioni ridotte, dove l’organizzazione amministrativa è spesso articolata attraverso responsabili di servizio anziché dirigenti, diventa più chiaro su chi ricadano gli obblighi di gestione e controllo.

Le amministrazioni saranno quindi chiamate a prestare maggiore attenzione alla programmazione delle assenze. Lasciare che si formino consistenti residui di ferie senza intervenire può trasformarsi in un problema non soltanto organizzativo, ma anche economico e potenzialmente contenzioso.

Occorre inoltre tenere presente il profilo temporale della modifica. Le nuove regole riguardano i periodi di ferie maturati a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione. Per quelli precedenti continuerà invece a essere necessario fare riferimento alla disciplina applicabile fino a quel momento, letta alla luce dei principi già elaborati dalla giurisprudenza europea.

La distinzione è importante perché impedisce di considerare la novella come una semplice reinterpretazione retroattiva delle regole esistenti. Gli uffici del personale dovranno dunque distinguere con attenzione le diverse annualità.

Segretari comunali, nuove assunzioni e più possibilità nei piccoli comuni

Il decreto dedica inoltre specifica attenzione alla persistente necessità di rafforzare la presenza dei segretari comunali, figura essenziale soprattutto nelle amministrazioni di minori dimensioni, dove la difficoltà nel coprire le sedi vacanti rappresenta da tempo uno dei principali problemi organizzativi.

Una prima misura riguarda il corso-concorso bandito con il decreto del 18 novembre 2024 per 441 borsisti. Nel biennio 2026-2027 il Ministero dell’Interno potrà prevedere una sessione straordinaria finalizzata alla copertura dei posti programmati.

La possibilità interessa gli idonei non vincitori, mentre l’effettiva assunzione resta subordinata alla necessaria autorizzazione. L’obiettivo è utilizzare in maniera più ampia una procedura già svolta, evitando che una parte dei posti disponibili rimanga scoperta nonostante la presenza di candidati che hanno superato positivamente la selezione.

La seconda modifica assume un significato particolare per i piccoli municipi. Diventa infatti strutturale la possibilità di affidare ai neo segretari sedi di comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti quando la procedura di pubblicizzazione della sede non abbia prodotto candidature.

La soluzione, già prevista in via temporanea, viene così trasformata in uno strumento stabile. Cambia anche la durata dell’incarico: non sarà più limitata a un massimo di 24 mesi, ma potrà proseguire per l’intero mandato del sindaco.

Per i nuovi segretari viene riconosciuta la retribuzione di posizione prevista per la sede effettivamente ricoperta. Alla cessazione dell’incarico e in caso di successivo collocamento in disponibilità, il trattamento economico sarà invece determinato secondo le regole indicate per la fascia C, considerando anche la retribuzione di posizione corrisposta dall’ultimo ente.

Addio al vecchio tetto sulla spesa di personale per molti enti

L’altra modifica di grande rilievo riguarda il superamento del tetto storico alla spesa per il personale per regioni, province, città metropolitane e comuni soggetti alla disciplina introdotta dall’articolo 33 del decreto-legge 34/2019.

Per anni gli enti hanno dovuto fare i conti contemporaneamente con più parametri. Da un lato esistevano le nuove regole sulle capacità assunzionali, costruite intorno al principio della sostenibilità finanziaria; dall’altro continuava a sopravvivere un limite collegato alla spesa sostenuta molti anni prima.

Quest’ultimo meccanismo imponeva, in linea generale, di non superare la spesa media per il personale del triennio 2011-2013. Per alcune amministrazioni di minori dimensioni e per gli enti precedentemente esclusi dal Patto di stabilità il riferimento era invece rappresentato dalla spesa del 2008.

La presenza contemporanea dei due sistemi aveva creato una situazione poco lineare: un ente poteva avere margini assunzionali sulla base dei nuovi indicatori finanziari e trovarsi comunque costretto a effettuare ulteriori verifiche rispetto a un limite costruito su valori risalenti a oltre un decennio prima.

Con il decreto 144/2026 questa sovrapposizione viene meno per gli enti ai quali si applica il sistema previsto dall’articolo 33. La capacità di assumere personale resta quindi collegata soprattutto alla sostenibilità della spesa rispetto alle entrate correnti, tenendo conto del Fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le regole previste dalla normativa.

Il cambiamento non significa, naturalmente, libertà indiscriminata di aumentare gli organici. Cambia piuttosto il parametro utilizzato per stabilire quanto un’amministrazione possa permettersi di spendere: meno attenzione a una fotografia del passato e maggiore peso alla situazione finanziaria attuale dell’ente.

Il vecchio limite non scompare per tutte le amministrazioni locali

Un aspetto da non trascurare è che l’abrogazione del tetto non coinvolge indistintamente ogni ente locale. La novità riguarda quelli sottoposti alle regole della sostenibilità finanziaria previste dall’articolo 33 del decreto-legge 34/2019.

Per le amministrazioni che continuano invece a determinare le proprie possibilità di reclutamento attraverso il tradizionale meccanismo del turnover, il precedente limite alla spesa rimane operativo.

È il caso, ad esempio, delle unioni di comuni, dei consorzi e delle residue comunità montane. Si crea pertanto una differenziazione che gli uffici dovranno tenere presente prima di impostare i programmi occupazionali o modificare il Piano integrato di attività e organizzazione.

Per comuni, province, città metropolitane e regioni interessati dalla modifica, invece, viene meno un adempimento che negli ultimi anni aveva reso più complesso il calcolo degli spazi disponibili. La novità potrebbe risultare particolarmente significativa per quegli enti che dispongono di condizioni finanziarie sostenibili ma erano ancora condizionati da livelli di spesa storica particolarmente bassi.

Polizia locale, comandi e dirigenza: le altre misure sul personale

Il pacchetto dedicato agli enti territoriali non si esaurisce nelle disposizioni sulle ferie, sulla spesa e sui segretari. Il decreto contiene infatti ulteriori interventi che incidono sull’organizzazione delle amministrazioni.

Tra questi rientra la proroga delle norme relative al trasferimento del personale in posizione di comando, insieme alla possibilità riconosciuta alle organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza di ampliare il numero dei distacchi.

Un’altra disposizione riguarda i risparmi derivanti dalla mancata erogazione integrale delle risorse destinate alla performance dei dirigenti. Le somme non utilizzate vengono indirizzate alla formazione della stessa dirigenza e non possono trasformarsi in ulteriori compensi destinati al personale del comparto. Anche in questo caso emerge una scelta precisa: utilizzare le economie per accrescere competenze e capacità manageriali anziché redistribuirle sotto forma di trattamento accessorio.

Novità anche per la polizia locale. Fino alla fine del 2028 viene estesa di un anno la durata delle graduatorie utilizzabili per le assunzioni, portandone sostanzialmente la validità a quattro anni. Per gli enti che incontrano difficoltà nel reclutamento degli agenti, la misura consente di utilizzare più a lungo procedure concorsuali già concluse, evitando di dover ripartire immediatamente con nuovi bandi.

Non solo personale: le altre novità per comuni e province

Il decreto 144/2026 contiene infine numerose disposizioni che vanno oltre la gestione delle risorse umane ma che incidono comunque sull’attività quotidiana degli enti territoriali.

Tra gli interventi figurano modifiche sulla durata dei consigli provinciali, con l’obiettivo di coordinarla con quella del presidente della Provincia, e correttivi alla disciplina applicabile agli enti in dissesto o strutturalmente deficitari.

Sono previste inoltre misure riguardanti la riscossione dei tributi locali e disposizioni specifiche per territori chiamati a fronteggiare situazioni eccezionali, tra cui i comuni dell’area dei Campi Flegrei e quelli dell’Italia centrale interessati dagli eventi sismici del 2016.

Ne deriva un provvedimento molto articolato, nel quale la parte relativa al personale rappresenta però uno dei capitoli di maggiore impatto per gli uffici comunali e provinciali.

Perché il decreto 144/2026 cambia il modo di gestire il personale locale

Considerate nel loro insieme, le novità delineano un modello nel quale diminuiscono alcuni automatismi ma aumentano le responsabilità delle amministrazioni. È probabilmente questa la chiave più utile per comprendere la portata del provvedimento.

L’eliminazione del tetto storico alla spesa, per esempio, rende il sistema più coerente con le capacità finanziarie effettive dell’ente, ma impone una programmazione delle assunzioni ancora più attenta agli equilibri di bilancio. Allo stesso modo, la nuova disciplina delle ferie attenua la rigidità del divieto assoluto di monetizzazione, ma chiede ai dirigenti di intervenire concretamente e di documentare il comportamento tenuto nei confronti dei dipendenti.

Anche le disposizioni sui segretari comunali seguono una logica analoga: anziché mantenere vincoli temporanei, si tenta di offrire ai piccoli comuni uno strumento più stabile per affrontare le difficoltà di copertura delle sedi.

Il decreto-legge 144/2026 non cancella dunque i vincoli sul personale pubblico. Li ridisegna, sostituendo in diversi ambiti limiti generalizzati e riferimenti storici con meccanismi maggiormente collegati alle condizioni concrete dell’amministrazione.

Per gli enti locali la conseguenza sarà soprattutto operativa. Regolamenti interni, programmazione delle ferie, piani assunzionali e procedure di gestione delle risorse umane dovranno essere riletti alla luce delle nuove disposizioni. E proprio la capacità di tradurre le modifiche normative in procedure amministrative corrette determinerà l’effettiva portata della riforma.

Il testo del decreto legge

Qui il documento completo.

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