Incentivi tecnici, la stazione appaltante non può pagare “a sentimento”
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Gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del d.lgs. 36/2023 sono diventati, nel nuovo Codice, uno dei punti in cui si misura davvero la maturità amministrativa della stazione appaltante.
Non perché si tratti di “premi”, ma perché l’incentivo è una spesa pubblica tipizzata, agganciata a attività tecniche tassativamente individuate e sottoposta a un duplice filtro:
a) la verifica effettiva dello svolgimento delle attività incentivate;
b) la corretta imputazione contabile secondo le regole della contabilità armonizzata.
In mezzo, c’è un tema pratico che produce contenzioso interno e tensioni organizzative: quando si liquida l’incentivo? Solo a fine intervento o anche “per step” a chi ha concluso la propria fase molto prima della chiusura dell’opera, del servizio o della fornitura?
Incentivi tecnici, la stazione appaltante non può pagare “a sentimento”
La deliberazione della Corte dei conti Lombardia n. 120/2025 affronta il nodo con un’impostazione essenziale e, proprio per questo, operativa. Il Collegio parte da un punto che molte amministrazioni sottovalutano: la liquidazione non è un automatismo né un “diritto” sganciato dai controlli. L’erogazione esige un previo accertamento sulle attività svolte da parte del dirigente o del responsabile della struttura competente, con la consultazione del RUP. In altri termini, l’incentivo matura solo se è dimostrato che le funzioni tecniche previste (oggi elencate nell’allegato I.10) sono state realmente esercitate e nei termini richiesti dalla disciplina interna. Questa premessa “fredda” spiega perché la Corte non si concentra sulla simpatia della richiesta (pagare prima chi ha finito) ma sulla compatibilità giuridico-contabile del meccanismo.
Il secondo passaggio è quello che chiarisce il cuore della questione: i tempi di liquidazione non sono predeterminati in modo uniforme dalla legge, ma rientrano nell’autonomia regolamentare dell’ente, ferma restando la cornice vincolante della contabilità pubblica. La Corte richiama, infatti, il principio della competenza finanziaria potenziata: l’impegno e l’esigibilità della spesa non sono concetti “politici”, ma regole tecniche. La spesa può essere imputata nell’esercizio in cui si prevede che diventi esigibile; e l’esigibilità, per gli incentivi, si collega al momento in cui la singola attività incentivata è conclusa, perché è lì che matura, in termini sostanziali, la pretesa del dipendente, sempre subordinata all’accertamento dell’amministrazione. In questa logica, non è affatto obbligatorio attendere la conclusione complessiva dell’intervento per tutti: l’incentivo può maturare “per fasi” se le attività sono frazionabili e se la disciplina interna lo consente.
Incentivi, la stazione appaltante decide quando pagare ma non può pagare “a sentimento”
Qui però la Corte introduce un elemento di equilibrio che è il vero punto delicato. Il sistema degli incentivi non è solo una somma di micro-attività tecniche, ma è costruito attorno a un’obbligazione di risultato che grava soprattutto sul RUP. Ciò significa che, mentre per alcune figure di supporto o responsabili di fase l’attività può esaurirsi prima (programmazione, progettazione, verifica, attività di affidamento), per il RUP il legame con il risultato e con il ciclo di vita del contratto rende meno lineare una liquidazione anticipata “a step”, perché il RUP, per definizione, deve presidiare anche la realizzazione dell’intervento e l’esecuzione, direttamente o tramite figure dedicate. La Corte, in sostanza, segnala che la liquidazione per step può essere coerente per chi partecipa a “frazioni” della procedura e conclude la propria attività, ma è concettualmente più problematica per chi resta responsabile dell’esito complessivo e potrebbe essere soggetto a valutazioni finali (anche riduttive) legate a ritardi, criticità, esternalizzazioni o mancato svolgimento di funzioni.
Il passaggio più utile, in chiave di gestione interna, è quello sulle possibili riduzioni o esclusioni dell’incentivo. La Corte ricorda che la relazione del RUP (sottoposta a controllo del responsabile competente che poi materialmente liquida) può condurre non solo al riconoscimento, ma anche a riduzioni o esclusioni secondo il regolamento dell’ente. Questo dato cambia il modo di concepire i tempi: pagare “troppo presto” senza un sistema di verifiche può produrre l’effetto opposto a quello desiderato, cioè pagamenti da recuperare, tensioni sindacali e contestazioni, soprattutto se emergono a posteriori ritardi o carenze che il regolamento collega a penalizzazioni. In altre parole, l’autonomia regolamentare non è libertà di erogare, è responsabilità di costruire un procedimento interno robusto.
La conclusione della Corte, infatti, è netta e vale come regola di chiusura: la definizione dei tempi di erogazione degli incentivi rientra nella discrezionalità e nell’autonomia regolamentare del singolo ente, ma la liquidazione deve essere sempre preceduta da un puntuale accertamento dell’effettivo svolgimento delle specifiche attività incentivate dalla legge. Questa formula ha un significato operativo molto concreto: l’ente può scegliere di pagare a fine intervento, può scegliere di pagare per step, può perfino decidere di escludere pagamenti “intermedi” nella propria disciplina interna. Ma qualunque scelta deve essere resa “regola” e non eccezione, deve essere coerente con le verifiche, e deve essere compatibile con la contabilità e con il sistema di responsabilità.
Le implicazioni
Per le stazioni appaltanti il messaggio è pragmatico e, se applicato bene, evita il contenzioso interno.
a) Se si vuole liquidare per fasi, occorre definire ex ante quali attività sono “chiudibili” e liquidabili prima del termine complessivo, distinguendo ruoli che esauriscono la prestazione tecnica (responsabili di fase, collaboratori, verificatori) da ruoli che restano legati al risultato complessivo (in particolare il RUP).
b) Occorre disciplinare un procedimento di accertamento “standard”: chi verifica, con quali atti, con quali evidenze, e con quale relazione del RUP. Senza questa infrastruttura, la liquidazione diventa discrezionalità “personale”, cioè l’anticamera del conflitto.
c) Occorre prevedere in modo espresso il regime di riduzioni ed esclusioni e la gestione delle ipotesi patologiche (attività non svolte, esternalizzazioni, ritardi imputabili) per evitare che il pagamento anticipato diventi irreversibile e indifendibile.
d) Occorre coordinare la disciplina degli incentivi con la programmazione finanziaria e con l’esigibilità della spesa, perché l’incentivo è una spesa pubblica e non un “premio” fuori bilancio.
In conclusione, la Corte dei conti Lombardia non dice “pagate prima” e non dice “pagate dopo”. Dice qualcosa di più serio: decidete voi, ma decidetelo con regole, controlli e contabilità, perché l’incentivo ex art. 45 è autonomia regolamentare solo se è governata, non se è lasciata all’umore del momento.
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