Nell’ultima circolare INAIL aggiornate procedure e invii telematici

Maggio 15, 2026 - 09:19
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lentepubblica.it

Con la Circolare n. 17 del 29 aprile 2026 inoltrata a tutti i responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali l’Inail ha fornito istruzioni per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro, tenuto conto delle nuove esigenze del mercato del lavoro, delle nuove categorie di soggetti assicurati ed anche dell’avvento di email, PEC e nuove modalità di trasmissione documentale, nemmeno contemplate all’epoca dell’approvazione del testo di legge.


Il Quadro normativo di riferimento è sempre il ‘vecchio’ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, definito appunto “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modificazioni. Contemplati anche i cambiamenti in merito alle disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità intervenute nel 2015, inoltre è fondamentale l’applicabilità di tutti i moderni sistemi di sanità digitale e gli accertamenti medico-legali.

Le istruzioni contenute nella circolare riguardano quindi modelli e modalità di invii della certificazione telematica da parte dei medici legali in caso di avvenuto infortunio sul lavoro, operano inoltre in caso di malattia professionale.

Cominciamo col ricordare che la certificazione medica dell’infortunio sul lavoro viene inviata telematicamente all’Inail da qualunque medico o struttura sanitaria competente al rilascio che presta la prima assistenza a un lavoratore, ai sensi dell’articolo 531 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La modulistica, predisposta dall’Inail a tal fine, è il Modello 1SS “certificazione medica di infortunio lavorativo” con cui il medico attesta lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro dell’assicurato derivato da un infortunio lavorativo.

Le tipologie di certificato

Con la medesima modulistica sono inviati anche le certificazioni mediche successive alla prima, motivo per cui il Modello 1SS propone le seguenti possibili opzioni:

  • primo, quello iniziale, redatto nel momento della constatazione dell’infortunio;
  • continuativo, quello che interviene nel decorrere della convalescenza;
  • definitivo, quello finale, che arriva al termine del periodo di prognosi individuata;
  • riammissione in temporanea, in caso di anticipo dei tempi di rientro, in attesa del decorso completo del periodo di convalescenza.

La circolare fa notare come la “classificazione dei certificati risponde esclusivamente a esigenze di carattere operativo, finalizzate ad agevolare e uniformare il trattamento delle diverse attestazioni cliniche” proprio a chiarimento, prosegue il testo della circolare, la classificazione dei differenti certificati “non incide sulla valenza giuridica del singolo certificato, né introduce obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.”

Prognosi e diagnosi

Proseguendo nella esplicitazione delle procedure operative, si specificano i dati necessari che devono obbligatoriamente essere contenuti in ogni singolo certificato rilasciato, a partire dal primo.

  • La diagnosi;

Individua cosa è accaduto e che danni sono stati causati;

  • la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo, nonché l’eventuale presunzione di invalidità permanente;

In quali tempi e se si arriverà ad una guarigione e ad un ritorno alla ‘normalità’ del lavoratore.

Se al primo, oppure ai successivi, certificati non ne facciano seguito altri, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro. Pertanto, l’ultima certificazione ricevuta dall’Inail è quella che constata l’esito definitivo della lesione e conclude la prognosi.

Termine del periodo di copertura

L’attività lavorativa può ricominciare al termine del periodo di prognosi, così come riportato sull’ultimo certificato ricevuto dall’Inail. Non è necessario produrre altra certificazione medica. Il testo di chiarimenti aggiunge, a questo proposito, che l’Inail può rilasciare il certificato che si definisce ‘definitivo’ a seguito di richiesta dei lavoratori infortunati e in prossimità della scadenza della prognosi. Gli accertamenti medico-legali sia per il rilascio del ‘continuativo’ che del ‘definitivo’ possono avvenire anche con modalità di telemedicina in ambito medico-legale, secondo i dettami della sanità digitale. Pertanto, il certificato constatante la chiusura del periodo di assenza dal lavoro può essere, nelle diverse ipotesi citate, l’ultimo dei certificati pervenuti all’Inail ovvero il cosiddetto “definitivo” se redatto. Nel caso in cui all’Inail non giunga il certificato continuativo alla scadenza della prognosi di inabilità temporanea assoluta, proprio per garantire le prestazioni connesse, l’Inail provvede a definire il periodo di temporanea in procedura entro 15 giorni.

Trattato anche il delicato tema del rientro sul posto di lavoro del lavoratore infortunato. Si legge infatti nel documento “per valutare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, in applicazione dell’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, può essere attivata la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, anche in ragione di quanto previsto dall’articolo 42 del medesimo decreto.” Contemplata anche la possibilità che un lavoratore assente per infortunio esprima la volontà di rientrare anticipatamente al lavoro, rispetto a quanto stabilito nella prognosi originaria, predisposta dal medico. In questo caso la circolare specifica come il lavoratore possa essere riammesso in servizio esclusivamente in presenza di un certificato medico che intervenga a modificare, riducendola, la durata della prognosi originariamente indicata. Tale certificato può essere rilasciato da qualunque medico.

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