Niente dirigenti esterni nei Comuni se il personale interno è idoneo: la Cassazione fissa le regole

08 Luglio 2026 - 09:18
0

lentepubblica.it

Spesso, nelle cronache locali, si legge di sindaci che affidano incarichi di vertice a professionisti esterni, scavalcando i dipendenti comunali già in servizio. Si tratta di una prassi diffusa, talvolta giustificata dall’esigenza di competenze specifiche.


La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22647 del 3 luglio 2026, ha stabilito che la nomina esterna è ammessa soltanto quando all’interno dell’amministrazione non esiste alcuna risorsa umana dotata di una professionalità equivalente e questa verifica non può essere saltata, nemmeno quando lo Statuto comunale autorizza in astratto il ricorso a contratti a tempo determinato.

Un architetto comunale escluso da un incarico assegnato a un esterno

La storia che ha condotto alla pronuncia della Suprema Corte inizia nel Comune di Siderno, piccolo centro della provincia di Reggio Calabria. Un architetto dipendente dell’ente, inquadrato come funzionario direttivo in categoria D, veniva scavalcato nell’assegnazione dell’incarico di Responsabile dell’Unità operativa per l’Assetto del territorio. Con delibera del 31 gennaio 2011, l’amministrazione comunale affidava quella posizione a un soggetto esterno, senza alcuna ricognizione preventiva tra i dipendenti interni e senza alcuna forma di interpello o comparazione delle professionalità già presenti in organico.

Il professionista escluso riteneva di possedere tutti i requisiti necessari per ricoprire quell’incarico e decideva di adire l’autorità giudiziaria giudizio, chiedendo il risarcimento del danno da perdita di chance, consistente nel pregiudizio derivante dalla mancata opportunità di vedersi valutato e preferito rispetto a un candidato esterno.

Il Tribunale di Locri rigettava il ricorso. Anche la Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 431/2021, confermava la pronuncia di primo grado, aderendo all’interpretazione secondo cui l’obbligo di verifica preventiva delle professionalità interne opererebbe esclusivamente per gli incarichi conferiti al di fuori della dotazione organica, ai sensi del secondo comma dell’articolo 110 del TUEL e non per quelli relativi a posti previsti in pianta organica, disciplinati dal primo comma della stessa norma, per i quali è sufficiente una previsione dello Statuto comunale. L’architetto non si arrendeva e ricorreva in Cassazione.

La verifica interna è una regola di sistema, non una formalità

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria in diversa composizione.

Gli Ermellini ribadiscono un principio già enunciato dalla stessa giurisprudenza di legittimità (cfr. sent. n. 4621/2017), secondo cui la previa verifica dell’insussistenza di professionalità interne equivalenti non è un adempimento procedurale facoltativo, ma una regola insita nel pubblico impiego. Come afferma testualmente la Cassazione, si tratta di un principio “corrispondente a finalità di economicità, efficienza e buona amministrazione”, previsto dall’articolo 19, comma 6, secondo cui “la nomina di un soggetto esterno alla P.A. è condizionata alla previa verifica dell’insussistenza, all’interno dei ruoli organici, di una professionalità equivalente”.

Perimetro soggettivo di applicazione

Particolarmente rilevante è il perimetro soggettivo di applicazione di tale regola. La Cassazione chiarisce che essa non vale soltanto per i veri e propri dirigenti, ma si estende anche alle posizioni organizzative nei Comuni privi di dirigenza, proprio come accaduto nel caso di Siderno. In altri termini, la dimensione ridotta dell’ente e l’assenza di una struttura dirigenziale formalizzata non costituiscono un escamotage per aggirare l’obbligo.

Un secondo aspetto affrontato dalla Cassazione riguarda il ruolo dello Statuto comunale. La Corte d’appello aveva ritenuto che la previsione statutaria che autorizza il Comune al conferimento di incarichi a tempo determinato per posti in pianta organica rendesse superflua qualunque altra condizione. Secondo la Cassazione, lo Statuto comunale occupa una posizione di rango para-primario rispetto ai regolamenti interni, ma rimane pur sempre subordinato alla legge statale. Di conseguenza, come afferma espressamente la pronuncia, “lo Statuto non può derogare alla legge, dunque, per quanto qui rileva, alla regola generale di cui all’art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui la nomina di dirigenti (o responsabili di servizi nei comuni privi di dirigenti) esterni è subordinata alla non rinvenibilità nei ruoli dell’amministrazione delle professionalità richieste”. Lo Statuto, pertanto, può ampliare la facoltà di ricorrere a contratti a termine, ma non può prescindere dal presupposto legale che ne condiziona la legittimità.

Motivazione del provvedimento di nomina

Ulteriore questione affrontata dagli Ermellini è quella della motivazione del provvedimento di nomina. La Cassazione ribadisce che l’atto con cui il sindaco o la giunta conferisce un incarico esterno deve contenere una giustificazione analitica e trasparente, dalla quale risulti che l’ente ha effettivamente svolto una ricerca preventiva tra il personale in servizio e ha riscontrato l’assenza di figure idonee. Questa motivazione non è un requisito meramente formale, ma “è funzionale alla verifica esterna del rispetto di tale vincolo, anche ai fini del controllo della Corte dei Conti sugli atti di conferimento dei predetti incarichi”. Senza questa documentazione, il provvedimento è illegittimo e il dipendente interno escluso può agire in giudizio per il risarcimento del danno da perdita di chance.

The post Niente dirigenti esterni nei Comuni se il personale interno è idoneo: la Cassazione fissa le regole appeared first on lentepubblica.it.

Qual è la tua reazione?

Mi piace Mi piace 0
Antipatico Antipatico 0
Lo amo Lo amo 0
Comico Comico 0
Wow Wow 0
Triste Triste 0
Furioso Furioso 0
Redazione

Redazione Eventi e News

Commenti (0)

User