Nomina commissione concorso e procedure concorsuali: il parere del Consiglio di Stato

19 Maggio 2026 - 09:25
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lentepubblica.it

In questo approfondimento di una recente pronuncia giuridica del Consiglio di Stato l’Avvocato Maurizio Lucca fa il punto sulle ultime novità in materia di nomina della commissione concorso e di procedure concorsuali.


La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 8 maggio 2026, n. 3609, interviene per affermare la piena legittimità dell’azione di una Amministrazione locale nello stabilire le procedure di nomina (diretta senza interpello) della Commissione concorsuale, nonché la nomina stessa dei singoli Commissari (sotto il profilo della competenza curriculare), oltre a chiarire aspetti procedurali sull’esecuzione della prova in modalità analogica, comprese le condizioni (clausole) escludenti da impugnare immediatamente, e gli esiti (ritardi di pubblicazione) del giudizio delle prove: una sentenza decalogo.

Fatto

Nella sua essenzialità un candidato risultato non idoneo impugnava una procedura concorsuale «per l’assunzione di n. 1 posto di agente di polizia locale 30 ore”, affidata – per i servizi di assistenza della procedura – ad una ditta specializzata, rilevando una molteplicità di vizi tra i quali il metodo di selezione dei Commissari e numerose violazioni dei criteri selettivi posti a presidio del principio di imparzialità.

In prime cure, il giudice adito accoglieva il ricorso, sull’assorbente presupposto della violazione della modalità di individuazione dei Commissari avvenuta in violazione con il disposto dell’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994, dovendo (invece) procedere con interpello (avviso) e non con nomina diretta (come avvenuto nel caso di specie), donde l’appello sia della Amministrazione locale (resistente) che di un controinteressato [1].

Disciplina regolamentare interna

L’Amministrazione in sede di gravame, evidenzia che la disciplina regolamentare comunale consente la possibilità di chiamata diretta, anche se la norma interna opera un rinvio all’art. 9, Commissioni esaminatrici, del d.P.R. n. 487 del 1994, il quale a sua volta rinvia all’art. 35 ter, Portale unico del reclutamento, del d.lgs. n. 165 del 2001 («attraverso il Portale di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, specifici avvisi per la raccolta delle candidature a componente di commissione»).

A sostegno evidenzia che gli obblighi sono circoscritti ai requisiti soggettivi di professionalità ed al numero dei componenti della Commissione, non anche alla modalità di individuazione, né tanto meno all’obbligo di pubblicazione di avvisi, e dunque la sentenza di primo grado non avrebbe tenuto conto dell’autonomia regolamentare riconosciuta agli Enti locali in materia di organizzazione degli uffici e di accesso al pubblico impiego.

Sotto questo profilo, il giudice di seconde cure accoglie i motivi (l’appello risulta fondato), osservando che:

  • l’interpretazione testuale e sistematica della fonte normativa interna quando fa rinvio alle “disposizioni legislative vigenti”, si riferisca esclusivamente alla materia della “composizione delle Commissioni”, i cui membri devono possedere le specifiche professionalità richieste in relazione al profilo concorsuale [2], senza alcuna indicazione sulla nomina dei singoli Commissari;
  • l’art. 3 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) attribuisce agli Enti locali una precisa autonomia normativa regolamentare, dall’altro (e più nello specifico) i successivi artt. 7 ed 89 (comma 4: «In mancanza di disciplina regolamentare sull’ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487») del cit. decreto espressamente riconoscono ai medesimi Enti la potestà regolamentare in materia di organizzazione degli uffici e dei procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro;
  • la disciplina interna, in modo compiuto ed autonomo, ha provveduto a stabilire i criteri di nomina dovendo i Commissari avere un’«adeguata e comprovata esperienza professionale specifica», senza imporre né direttamente né indirettamente l’espletamento di un “Avviso pubblico” ed a seguire di una procedura selettiva pubblica per il loro reperimento.

Clausole del bando escludenti

Viene confermato che solo se il bando o la lettera di invito contengono clausole che impediscono in modo oggettivo ed assoluto la partecipazione (c.d. clausole escludenti) vi è l’obbligo di immediata impugnazione, diversamente l’interesse a ricorrere deve considerarsi potenziale e non attuale: la lesione concreta si attualizza soltanto con l’esito negativo della procedura, ossia con il provvedimento di aggiudicazione a favore di un altro concorrente [3].

In questo senso, la mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso, ovvero della non ammissione alle prove successive, in quanto, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile, atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso [4].

La motivazione della nomina dei Commissari

Sul difetto di motivazione della nomina dei Commissari, si annota che nella determinazione di nomina viene giustificata la scelta operata sulla base della valutazione dei curricula presentati dai quali, secondo la valutazione tecnico-discrezionale spettante all’Amministrazione, sarebbero emerse competenze professionali coerenti con l’oggetto della procedura comparativa.

Istruttoria corretta con i precetti e principi normativi, una volta appurata la sussistenza del requisito della comprovata esperienza (che non può spingersi fino a richiedere che i membri della Commissione siano titolari dello specifico insegnamento oggetto di selezione, essendo sufficiente una competenza specifica e sufficiente a valutare i candidati) non è necessario altro (ossia, altra motivazione), in quanto è sufficiente che il requisito sussista in concreto [5].

Modalità di esecuzione della prova

L’art. 13, Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte, del d.P.R. n. 487 del 1994 non impone in modo inderogabile l’uso di strumenti informatici per lo svolgimento della prova scritta, atteso che la scelta delle modalità di svolgimento delle prove rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, la quale deve solamente assicurare il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.

In concreto, ed in relazione a tali principi, non vi è alcun vulnus alla procedura/prova se avviene mediante carta e penna, tanto più che, nel caso di specie, si era fatto ricorso a moduli cartacei con lettura ottica e codici a barre proprio per assicurare l’anonimato, la tracciabilità delle prove e la correttezza della valutazione.

Il cit. comma 2, dell’art. 13, del d.P.R. n. 487 del 1994 (come modificata dall’art. 1, comma primo, lett. n, del d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82), per cui «Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove», non contempla alcuna previsione di obbligatorietà e/o esclusività della modalità digitale, in quanto la stessa, a differenza di quella previgente, si caratterizza per la mancanza dell’avverbio “esclusivamente” che sanciva l’obbligatorietà della redazione degli elaborati «su carta portante il timbro dell’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice»: si tratta, semmai, di una preferenza legislativa per promuovere l’utilizzo dello strumento informatico, confermando che le modalità di svolgimento delle selezioni pubbliche sono rimesse alla discrezionalità dell’Amministrazione, a condizione che siano garantiti i principi di trasparenza, equità e imparzialità[6].

Si annota, altresì, che la mancata verbalizzazione della preparazione dei test (domande) non costituisce motivo di invalidità del procedimento, ove non venga fornita prova che dia atto di una compromissione della segretezza o dell’adeguatezza dei quesiti somministrati, ovvero ancora della par condicio dei candidati.

Conflitto di interessi

Viene anche disatteso il vizio sul presunto conflitto di interessi di un dipendente, il quale si sarebbe astenuto solo dal partecipare alla procedura concorsuale nella quale partecipava il proprio figlio e non dalle altre procedure.

Dagli atti non risulta alcuna partecipazione nella procedura nella quale era presente un congiunto, mentre nelle altre procedure, del tutto autonome e distinte, non vi è stata fornita alcuna prova della presenza del conflitto di interessi, né in che modo tale interesse avrebbe inciso sul risultato del ricorrente originario: in ogni caso, il conflitto di interessi deve essere dimostrato con elementi concreti, specifici ed attuali e non può essere predicato in via astratta, ma va accertato in concreto sulla base di prove specifiche.

Tardiva pubblicazione

Viene respinta la dedotta inefficacia e/o nullità del decreto di nomina del Responsabile del Servizio, chiarendo che la tardiva pubblicazione all’Albo pretorio e la mancanza del relativo numero di protocollo risultano vizi che non incidono su un effettivo pregiudizio ed una concreta incidenza causale sull’esito della selezione, trattandosi di mere irregolarità non inficianti ex se [7].

Stessa sorte per gli eccepiti vizi della mancata comunicazione dei criteri di valutazione (test con regole oggettive di attribuzione del punteggio per le risposte esatte, errate e non date) e della tardiva pubblicazione degli esiti della procedura trattandosi di aspetti di natura prettamente formale.

Invero, non sono stati allegati elementi concreti in grado di dimostrare che:

  • la mancata formalizzazione e/o comunicazione di tali criteri abbiano inciso sul contenuto della prova, sulla preparazione del candidato o sulla corretta attribuzione del punteggio;
  • la tardiva pubblicazione degli esiti (uno scostamento temporale rispetto a quanto previsto dal bando) non determina alcuna lesione concreta della par condicio dei candidati, né può in sé determinare l’annullamento della procedura, in assenza di una dimostrazione dell’effettiva incidenza sul risultato o sulla possibilità di tutela.

Infatti, la previsione nel bando di un termine di conclusione della procedura selettiva mira soltanto ad assicurarne il celere svolgimento, rivestendo tale termine natura meramente ordinatoria, la sua inosservanza non comporta alcuna invalidità, potendo eventualmente rilevare in sede risarcitoria sotto il profilo del danno da ritardo [8].

Note

[1] La qualità di controinteressato deve essere riconosciuta a coloro che, oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento o comunque agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale), sono portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell’atto impugnato in quanto quest’ultimo radica un interesse di natura eguale e contraria a quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale), TAR Lombardia, Milano, sez. I, 26 maggio 2025, n. 1856.

[2] Il requisito dell’esperienza, nello specifico settore, deve essere declinato in modo calibrato con la complessità delle competenze richieste per la complessiva prestazione e, dunque, avendo riguardo, non solo ad un criterio formale incentrato sulla singola professionalità, bensì in ragione di un approccio sistematico e contestualizzato, TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 25 settembre 2025, n. 1497; TAR Molise, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 4; Cons. Stato, sez. III, 7 maggio 2026, n. 3559.

[3] Cfr. TAR Campania, Napoli, sez. IX, 22 agosto 2025, n. 5957; Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1. Va fatta applicazione della giurisprudenza, Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4, secondo cui, in assenza di clausole escludenti, o comunque oscure, dubbie, etc, la lesione che radica l’interesse si attualizza soltanto all’atto della conclusione della procedura concorsuale.

[4] Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2025, n. 1374. In caso di giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’esclusione da una procedura selettiva, la graduatoria definitiva di merito, se diviene inoppugnabile perché non tempestivamente gravata in giudizio, non consente al ricorrente di poter trarre alcuna concreta utilità dall’accoglimento del gravame proposto, Cons. Stato, sez. VI, 6 dicembre 2024, n. 9772.

[5] Cons. Stato, sez. V, 30 gennaio 2013, n. 574.

[6] Vedi, LUCCA, Legittimità della prova concorsuale in analogico, LexItalia.it, n. 6, 9 giugno 2025, ove a commento della sentenza della sez. II Napoli del TAR Campania, 6 giugno 2025, n. 4314, si evidenziava che la prova scritta di un concorso pubblico svolta in modalità analogica (fogli protocollo cartacei e scrittura a mano) e non mediante PC (personal computer) è legittima non ostando norme in senso contrario nell’ordinamento giuridico. La sostanza prevale sulla forma non costituendo la prova scritta (con biro) una violazione al principio di parità di trattamento e alle regole generali di imparzialità delle operazioni concorsuali (dell’agere amministrativo): nessun vulnus alle operazioni concorsuali.

[7] Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2217; sez. VI, 29 aprile 2025, n. 3607.

[8] Cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 agosto 2025, n. 7107.

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