Premi di produttività nella PA: i dipendenti possono vedere tutti i calcoli

24 Giugno 2026 - 08:04
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lentepubblica.it

Premi di produttività nella PA, il TAR Veneto: il dipendente ha diritto a conoscere tutti i criteri di ripartizione. La trasparenza prevale quando è in gioco il trattamento economico.


Quando un lavoratore pubblico riceve un incentivo economico e nutre dubbi sulle modalità con cui è stato calcolato, può chiedere di conoscere non soltanto i dati che lo riguardano direttamente, ma anche l’intero meccanismo utilizzato dall’amministrazione per distribuire le somme. È questo il principio affermato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con la sentenza n. 621 del 2026, una decisione destinata ad avere effetti significativi sul tema della trasparenza nella Pubblica Amministrazione.

I giudici veneziani hanno infatti chiarito che, nel caso dei premi di produttività o di altri incentivi collegati alle performance dei dipendenti, l’accesso agli atti non può essere limitato a una documentazione parziale. Chi riceve una determinata somma deve poter comprendere in modo completo come si è arrivati a quel risultato economico e verificare che le regole siano state applicate correttamente.

La pronuncia rafforza ulteriormente il ruolo del diritto di accesso come strumento di tutela individuale e di controllo sulla correttezza dell’azione amministrativa.

Il caso nato dalla ripartizione degli incentivi IMU e TARI

La vicenda trae origine da una controversia sviluppatasi all’interno del Comune di Villaverla, in provincia di Vicenza.

Una ex dipendente comunale, andata in pensione nel 2023 dopo aver ricoperto per anni incarichi di responsabilità nell’ambito finanziario e tributario dell’ente, aveva partecipato alle attività di recupero dell’evasione fiscale locale relative ai tributi IMU e TARI.

Nel 2025 il Comune aveva approvato un regolamento destinato a disciplinare l’erogazione degli incentivi economici al personale coinvolto nelle attività di accertamento e riscossione dei tributi. Il sistema prevedeva una distribuzione delle somme sulla base di percentuali prestabilite e di una valutazione delle attività svolte dai diversi componenti dei gruppi di lavoro.

Quando vennero liquidati gli incentivi riferiti all’anno precedente, la dipendente ricevette nel proprio cedolino una somma di appena 36,46 euro. Ritenendo necessario comprendere le ragioni di quell’importo, presentò una richiesta di accesso agli atti per ottenere la documentazione utilizzata dall’ente nella fase di calcolo e distribuzione delle risorse.

Il diniego dell’amministrazione

L’ente locale non negò completamente l’accesso, ma fornì soltanto una parte dei documenti richiesti.

In particolare, vennero trasmessi alcuni prospetti riepilogativi che riportavano importi differenti rispetto a quelli risultanti dal cedolino stipendiale e che, secondo la ricorrente, non consentivano di ricostruire il procedimento seguito dall’amministrazione.

Restarono invece esclusi i documenti più importanti: la relazione contenente i criteri di ripartizione del fondo e le schede di dettaglio utilizzate per determinare le quote spettanti ai singoli partecipanti.

Secondo il Comune, la richiesta si sarebbe tradotta in una forma di controllo generalizzato sull’attività amministrativa, situazione che la normativa in materia di accesso intende evitare.

La dipendente, non ritenendo sufficiente la documentazione ricevuta, si è quindi rivolta al TAR.

Perché il TAR ha dato ragione alla lavoratrice

Nella sentenza, i giudici hanno ricordato che il diritto di accesso previsto dalla legge n. 241 del 1990 spetta a chi possiede un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti.

Nel caso esaminato, questo requisito risultava pienamente soddisfatto.

L’importo assegnato alla lavoratrice non era infatti il risultato di una valutazione isolata, ma derivava da un sistema di distribuzione che coinvolgeva l’intero gruppo di lavoro. La quota riconosciuta a ciascun partecipante dipendeva da criteri percentuali e da valutazioni comparative effettuate dall’amministrazione.

Per tale motivo, secondo il TAR, la dipendente aveva il diritto di conoscere non soltanto i dati riferiti alla propria posizione, ma anche l’intera documentazione sulla quale si fondava la ripartizione delle risorse.

Solo una visione complessiva del procedimento avrebbe infatti consentito di verificare se i criteri previsti dal regolamento fossero stati applicati correttamente e se la somma attribuita fosse effettivamente conforme alle regole interne dell’ente.

Nessun controllo generalizzato sull’operato della PA

Uno degli aspetti più interessanti della sentenza riguarda la distinzione tra accesso documentale e controllo indiscriminato dell’attività amministrativa.

Il TAR ha sottolineato che il divieto di effettuare controlli generalizzati serve a impedire richieste meramente esplorative, avanzate senza uno specifico interesse giuridico da tutelare.

Nel caso di Villaverla, però, la situazione era completamente diversa.

La ricorrente era parte integrante del procedimento che aveva portato alla liquidazione degli incentivi e aveva ricevuto personalmente un importo economico determinato dall’amministrazione. La richiesta non nasceva quindi da semplice curiosità, ma dalla necessità concreta di verificare la correttezza di un provvedimento che incideva direttamente sulla sua sfera patrimoniale.

Secondo i giudici, si tratta di una differenza sostanziale che rende pienamente legittimo l’accesso agli atti.

La trasparenza supera le esigenze di riservatezza

La sentenza affronta anche il delicato tema della tutela dei dati personali.

Il TAR riconosce che possono esistere interessi alla riservatezza dei soggetti coinvolti, ma evidenzia che tali esigenze non giustificano automaticamente il rifiuto dell’accesso.

La soluzione individuata dai magistrati è quella dell’oscuramento dei nominativi e degli elementi identificativi dei colleghi eventualmente presenti nei documenti.

In questo modo si garantisce un equilibrio tra due principi fondamentali: da un lato il diritto del dipendente a verificare la correttezza dell’operato amministrativo, dall’altro la protezione delle informazioni personali dei terzi.

La presenza di dati riservati, quindi, non può trasformarsi in un ostacolo assoluto alla conoscenza degli atti.

Un principio destinato a incidere su molti enti locali

La decisione del TAR Veneto va oltre il singolo caso e offre indicazioni rilevanti per tutte le amministrazioni pubbliche.

Sempre più frequentemente, infatti, i trattamenti accessori del personale risultano determinati attraverso sistemi complessi basati su obiettivi, performance, recupero dell’evasione, produttività o partecipazione a specifici progetti.

In tutti questi casi, la sentenza ribadisce che la trasparenza deve essere effettiva e non soltanto formale. Non è sufficiente fornire dati parziali o documenti incompleti: l’amministrazione è tenuta a mettere il lavoratore nelle condizioni di comprendere il percorso che ha portato alla determinazione della somma percepita.

Il principio affermato dai giudici veneziani rafforza dunque la tutela dei dipendenti pubblici e richiama gli enti a una maggiore accuratezza nella gestione dei procedimenti che incidono sulle retribuzioni accessorie.

L’ordine del giudice al Comune

Accogliendo il ricorso, il TAR ha annullato il diniego opposto dal Comune di Villaverla e ha ordinato all’ente di consegnare alla ricorrente la relazione integrale relativa alla liquidazione degli incentivi e tutte le schede di calcolo collegate.

La documentazione dovrà essere trasmessa entro trenta giorni, con il solo oscuramento dei dati identificativi degli altri componenti dei gruppi di lavoro.

Il Comune risulta inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 1.000 euro oltre agli accessori di legge.

La pronuncia conferma così un orientamento sempre più consolidato: quando sono in gioco diritti economici e interessi giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso rappresenta uno strumento essenziale per garantire trasparenza, correttezza amministrativa e tutela effettiva dei lavoratori pubblici.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.

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