Riforma del voto all’estero, Giuseppe Stabile: “Il CGIE deve esprimere pareri fondati sul rigore giuridico”

15 Luglio 2026 - 20:20
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Desidero chiarire le ragioni del dissenso che ho espresso in relazione al documento predisposto da una parte del Comitato di Presidenza del CGIE, contenente raccomandazioni – non richieste – sulla riforma della legge elettorale relativa alla Circoscrizione Estero.

La mia non è una critica politica, bensì una riflessione sul metodo con cui un organo consultivo dello Stato dovrebbe esercitare le funzioni che il legislatore gli ha affidato.

Anzitutto, ho evidenziato che il Parlamento si trova ancora nella fase dell’esame degli emendamenti. Ritenevo quindi necessario chiarire preliminarmente se il CGIE intendesse esprimersi sull’intera proposta di riforma oppure esclusivamente su specifiche proposte emendative, previamente individuate ed esaminate. Un organo consultivo non può formulare un parere su disposizioni non ancora conosciute nella loro completezza.

Peraltro, numerosi emendamenti già presentati sembrano recepire, in tutto o in parte, indicazioni formulate dal CGIE nel corso della propria attività consultiva.

Mi riferisco, ad esempio, alla previsione di un periodo minimo di residenza continuativa all’estero quale requisito per la candidatura nella Circoscrizione Estero, alle modalità di predisposizione del tagliando elettorale volte a evitare l’erroneo inserimento nella busta contenente la scheda, alla stampa in Italia del materiale elettorale e ai sistemi di tracciabilità dei plichi mediante codici identificativi.

Tale circostanza avrebbe meritato di essere valorizzata quale riconoscimento del contributo già offerto dal Consiglio e della positiva interlocuzione instaurata con il Parlamento, concentrando il confronto soltanto sulle questioni ancora aperte.

Sul piano del merito, ho invece rilevato che il documento affermava che il cittadino residente all’estero non potesse candidarsi nelle circoscrizioni elettorali nazionali.

Ho fatto presente che l’art. 1, comma 3, e l’art. 8, comma 4, della Legge n. 459 del 2001 conducono a una diversa conclusione: il cittadino residente all’estero che esercita l’opzione per votare nel territorio nazionale può candidarsi nelle circoscrizioni nazionali.

A fronte di tale rilievo, ho chiesto semplicemente che venisse indicata la disposizione normativa dalla quale si ricaverebbe una diversa interpretazione.

Non è stata indicata alcuna norma.

È stato invece richiamato il concetto di “impraticabilità” della disposizione, senza alcun riferimento a fonti, orientamenti o pareri di organi competenti.

Proprio per questo ho proposto una soluzione che ritengo la più corretta sotto il profilo istituzionale.

In presenza di un dubbio interpretativo, nessuna opinione personale, compresa la mia, può sostituire un autorevole riferimento tecnico-giuridico. Ho pertanto chiesto che la questione fosse rimessa all’Ufficio legislativo del MAECI o, comunque, a qualsiasi altro organo terzo competente, affinché venisse fornita un’interpretazione giuridica e non una semplice valutazione personale.

Nel corso del confronto mi è stato osservato che il CGIE non è composto da tecnici del diritto.

Ritengo che proprio questa considerazione conduca alla conclusione opposta.

La rappresentanza delle comunità italiane all’estero e il rispetto della legalità non sono profili alternativi, ma complementari. Se un organo consultivo non dispone al proprio interno di specifiche competenze tecnico-giuridiche, la risposta non può essere quella di rinunciare all’approfondimento, bensì quella di acquisire il contributo degli uffici istituzionalmente competenti.

Diversamente, non si comprende su quali presupposti possano essere esercitate, con la dovuta responsabilità e credibilità, le funzioni consultive che la legge attribuisce al CGIE nei confronti del Parlamento e del Governo.

Se la finalità è quella di svolgere le funzioni che il legislatore attribuisce a questo organismo, e non altre, questo è il metodo più corretto: esaminare compiutamente gli atti, verificare il quadro normativo e, quando necessario, acquisire il parere di un organo terzo e qualificato.

Infine, desidero ribadire un principio che ritengo fondamentale.

La maggioranza può certamente assumere una decisione sul contenuto di un documento. Ciò che non può fare è determinare il significato di una disposizione di legge. L’interpretazione della legge non è rimessa a un voto di maggioranza, ma ai criteri propri dell’ordinamento giuridico.

Per questa ragione ho formalizzato il mio dissenso e ho chiesto il coinvolgimento di un organo tecnico terzo. Se la maggioranza riterrà comunque di procedere diversamente, ciascun componente se ne assumerà la relativa responsabilità istituzionale, come fisiologicamente avviene in ogni organo collegiale.

L’autorevolezza del CGIE non dipende dalla rapidità con cui esprime una posizione, ma dalla qualità, dal rigore tecnico e dalla credibilità con cui essa viene elaborata. È questo il modo migliore per onorare la funzione consultiva attribuita dalla legge al Consiglio e per offrire al Parlamento e al Governo un contributo realmente utile, fondato e rispettoso del principio di legalità.

Giuseppe Stabile

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