Salario accessorio, i chiarimenti ARAN sugli incrementi per gli enti locali
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Una delle novità più significative introdotte dal nuovo CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 riguarda il rafforzamento delle risorse destinate al salario accessorio.
Tuttavia, l’applicazione concreta delle nuove disposizioni ha sollevato numerosi interrogativi tra segretari comunali, dirigenti finanziari, responsabili del personale e operatori degli uffici preposti alla gestione delle risorse decentrate.
A fare chiarezza è intervenuta l’ARAN con il parere n. 37357 del 18 maggio 2026, documento che fornisce indicazioni operative su come gestire gli incrementi previsti dall’articolo 58 del nuovo contratto, soprattutto nei casi in cui le annualità interessate risultino già definitivamente chiuse sotto il profilo contabile e contrattuale.
Il tema non è secondario, poiché coinvolge direttamente la costituzione dei fondi per il trattamento accessorio e la possibilità di riconoscere ai dipendenti somme maturate negli anni precedenti senza dover riaprire l’intero percorso della contrattazione integrativa.
Le nuove risorse previste dal contratto
Il nuovo contratto collettivo ha introdotto due distinti strumenti di incremento delle risorse destinate al salario accessorio.
Da una parte è previsto un aumento obbligatorio, finanziato attraverso una quota pari allo 0,14% del monte salari 2021, destinata alla componente stabile del Fondo delle risorse decentrate. Dall’altra, viene riconosciuta agli enti la facoltà di incrementare ulteriormente le risorse disponibili attraverso una quota aggiuntiva fino allo 0,22% del monte salari 2021, subordinatamente alla sostenibilità finanziaria e agli equilibri di bilancio.
Si tratta di misure che puntano a rafforzare la valorizzazione del personale degli enti locali, offrendo alle amministrazioni maggiori margini per finanziare performance, premialità e istituti accessori.
Cosa accade se il 2024 e il 2025 sono già stati chiusi
Uno dei dubbi più frequenti riguardava la gestione delle annualità 2024 e 2025, soprattutto per quelle amministrazioni che avevano già concluso sia la costituzione del fondo sia la relativa contrattazione integrativa.
Secondo l’interpretazione fornita dall’ARAN, non sarà necessario riaprire gli accordi decentrati già sottoscritti.
L’incremento obbligatorio previsto dall’articolo 58, comma 1, pur avendo decorrenza dal 1° gennaio 2024, potrà infatti essere recuperato successivamente. Le somme riferite agli anni ormai chiusi potranno essere inserite nel fondo dell’esercizio corrente come residui delle annualità precedenti, andando ad alimentare la parte variabile del fondo stesso.
Questa soluzione consente agli enti di evitare procedure particolarmente complesse e di gestire gli adeguamenti in maniera più semplice dal punto di vista amministrativo e contabile.
In sostanza, le risorse maturate nel 2024 e nel 2025 non vengono perse, ma possono essere recuperate e utilizzate nel 2026 senza la necessità di riaprire tavoli negoziali ormai conclusi.
La possibilità di riconoscere arretrati sulla performance
Le indicazioni dell’Agenzia aprono anche un’altra strada.
Qualora i contratti integrativi già sottoscritti contengano specifiche clausole che prevedono il trasferimento automatico delle economie e dei residui verso gli istituti collegati alla performance, le somme maturate potranno essere erogate direttamente ai dipendenti come arretrati dei compensi premiali.
In questo caso, l’ente potrà utilizzare gli stessi criteri di distribuzione già definiti nella contrattazione decentrata degli anni interessati, evitando di introdurre nuovi meccanismi di riparto o di dover ridefinire le regole di assegnazione delle risorse.
La soluzione appare particolarmente interessante per quelle amministrazioni che dispongono già di sistemi consolidati di valutazione e misurazione delle performance individuali e organizzative.
Incrementi esclusi dal tetto del salario accessorio
Uno degli aspetti più rilevanti del parere riguarda il rapporto tra i nuovi incrementi e il noto limite imposto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.
Come noto, tale disposizione ha introdotto un vincolo alla crescita del trattamento accessorio, ancorandolo ai livelli storici di spesa.
L’ARAN ribadisce però che gli incrementi previsti dal nuovo contratto non devono essere conteggiati ai fini di questo limite.
L’esclusione trova fondamento nelle disposizioni contenute nell’articolo 11 del decreto-legge n. 135 del 2018, che consente di considerare determinate risorse al di fuori del tetto del salario accessorio.
Per gli enti locali si tratta di un chiarimento particolarmente importante perché elimina uno dei principali ostacoli che spesso emergono nella gestione dei fondi destinati al personale.
Lo 0,22% facoltativo e la capacità di bilancio degli enti
Accanto all’incremento obbligatorio, il contratto introduce anche una misura di carattere facoltativo.
L’articolo 58, comma 2, consente infatti alle amministrazioni di destinare ulteriori risorse fino allo 0,22% del monte salari 2021, purché vi siano adeguati margini finanziari.
Queste somme possono essere utilizzate non soltanto per incrementare la componente variabile del Fondo delle risorse decentrate, ma anche per rafforzare la retribuzione di posizione e di risultato delle Elevate Qualificazioni.
L’obiettivo è offrire agli enti uno strumento aggiuntivo per valorizzare professionalità e responsabilità particolarmente rilevanti all’interno delle organizzazioni.
Anche in questo caso l’ARAN conferma che le risorse non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dalla normativa generale.
Le istruzioni operative per le somme riferite al 2025
Per quanto riguarda le risorse facoltative riferite all’anno 2025, il parere richiama sostanzialmente le stesse modalità applicative previste per l’incremento obbligatorio.
Le amministrazioni potranno quindi scegliere di riportare tali somme negli esercizi successivi come residui oppure procedere alla loro erogazione sotto forma di arretrati, sempre nel rispetto delle clausole già contenute nei contratti integrativi vigenti.
Anche in questo caso non sarà necessario riaprire la contrattazione decentrata già definita, con un evidente vantaggio sotto il profilo organizzativo e gestionale.
Un chiarimento atteso dagli enti locali
L’intervento dell’ARAN era particolarmente atteso dagli operatori del settore, chiamati a interpretare disposizioni contrattuali che incidono direttamente sulla gestione economica del personale.
Le indicazioni contenute nel parere consentono oggi di affrontare con maggiore certezza la contabilizzazione degli incrementi previsti dal nuovo CCNL, evitando dubbi applicativi e garantendo una gestione uniforme sul territorio nazionale.
Per gli enti che hanno già chiuso i fondi relativi al 2024 e al 2025, il messaggio è chiaro: le nuove risorse possono essere recuperate senza riaprire la contrattazione integrativa, utilizzando gli strumenti contabili indicati dall’Agenzia e nel rispetto delle clausole contrattuali già esistenti.
Una precisazione che offre maggiore flessibilità amministrativa e che permette di dare concreta attuazione a una delle innovazioni economiche più rilevanti introdotte dall’ultimo rinnovo contrattuale delle Funzioni Locali.
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