Salario accessorio, la Corte dei conti apre agli aumenti negli enti locali

Maggio 12, 2026 - 08:10
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lentepubblica.it

Le amministrazioni locali che hanno ampliato il proprio organico rispetto agli anni precedenti devono adeguare anche le risorse destinate al salario accessorio: scopriamo nel dettaglio quali sono le annualità considerate.


Il  principio ribadito dalla Corte dei conti della Puglia con la deliberazione n. 89 del 22 aprile 2026 è sicuramente destinato ad avere effetti concreti sulla gestione del personale negli enti territoriali.

La decisione affronta un tema particolarmente delicato per sindaci, dirigenti finanziari e responsabili del personale: il rapporto tra nuove assunzioni e incremento dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. In altre parole, la questione riguarda la possibilità — e in alcuni casi la necessità — di aumentare le somme dedicate alle indennità accessorie di dirigenti, elevate qualificazioni e dipendenti.

Il parere nasce da un quesito formulato da un Comune pugliese che ha chiesto chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 33 del decreto-legge 34/2019, norma che negli ultimi anni ha introdotto maggiore flessibilità nella gestione delle assunzioni degli enti locali.

Il nodo del tetto al salario accessorio

Per comprendere la portata della deliberazione bisogna partire dal quadro normativo vigente. Negli ultimi anni il legislatore ha imposto limiti stringenti alla crescita della spesa del personale, soprattutto per evitare squilibri nei bilanci pubblici.

Tra le disposizioni più rilevanti c’è l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017. La norma stabilisce che, dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non possa superare il corrispondente importo determinato nel 2016.

In sostanza, il legislatore aveva congelato il cosiddetto “tetto” del salario accessorio, impedendo agli enti di aumentare liberamente le risorse dedicate alla contrattazione decentrata.

La ratio della disposizione era evidente: contenere la crescita della spesa corrente e impedire che gli aumenti salariali indiretti producessero effetti destabilizzanti sui conti pubblici.

Con il tempo, però, questo sistema si è scontrato con una realtà diversa: molti enti locali hanno avviato nuove assunzioni per compensare pensionamenti, carenze croniche di organico e necessità legate all’attuazione del PNRR e alla digitalizzazione della macchina amministrativa.

La deroga introdotta dal decreto Crescita

Proprio per gestire questa trasformazione è intervenuto l’articolo 33 del decreto-legge 34/2019. La norma ha introdotto una deroga al rigido principio di invarianza della spesa previsto dal decreto legislativo 75/2017.

Secondo questa disposizione, il limite del trattamento accessorio può essere adeguato — sia in aumento sia in diminuzione — per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite riferito al 2018.

Tradotto in termini pratici: se aumenta il numero dei dipendenti, possono crescere anche le risorse destinate al salario accessorio, purché venga mantenuto il medesimo valore medio individuale registrato nel 2018.

La Corte dei conti pugliese chiarisce che questa facoltà riguarda non soltanto il personale non dirigente, ma anche i dirigenti e le elevate qualificazioni.

Si tratta di un passaggio particolarmente importante perché molte amministrazioni, negli ultimi anni, hanno avuto dubbi interpretativi sulla possibilità di incrementare i fondi dedicati alle diverse categorie professionali.

L’aumento del personale comporta l’adeguamento delle risorse

Uno degli aspetti più significativi della deliberazione riguarda proprio il collegamento tra crescita dell’organico e incremento delle somme stanziate per il trattamento accessorio.

La Sezione regionale di controllo sottolinea che la norma nasce per accompagnare l’espansione del personale. Se il numero dei dipendenti in servizio cresce rispetto al 31 dicembre 2018, l’ente può adeguare il fondo accessorio mantenendo invariato il valore medio pro-capite.

La Corte richiama numerosi precedenti giurisprudenziali, evidenziando come diverse sezioni regionali abbiano già sostenuto questa interpretazione negli anni precedenti.

In particolare, viene ribadito che il meccanismo derogatorio previsto dal decreto Crescita si inserisce nello stesso ambito applicativo della norma originaria che fissava il limite alla spesa.

Questo significa che il riferimento non è al singolo fondo o alla singola categoria professionale, ma alla spesa complessiva destinata al trattamento accessorio.

Non conta la singola categoria ma la spesa complessiva

Uno dei dubbi posti dal Comune riguardava proprio il criterio da utilizzare per calcolare l’adeguamento.

L’operazione deve essere effettuata separatamente per dirigenti, funzionari ed elevati qualificati oppure bisogna guardare al valore complessivo della spesa?

La Corte dei conti sceglie una linea netta: il tetto deve essere considerato unitariamente.

Nel parere viene richiamato un orientamento ormai consolidato della magistratura contabile secondo cui il limite non opera sui singoli fondi separatamente, ma sull’insieme delle risorse destinate al trattamento accessorio.

Di conseguenza, l’adeguamento previsto dall’articolo 33 deve essere effettuato considerando la spesa complessiva per la contrattazione integrativa e non le singole categorie di personale.

Si tratta di un chiarimento rilevante perché evita interpretazioni restrittive che avrebbero potuto limitare la capacità organizzativa degli enti locali.

Attenzione agli equilibri di bilancio

La Corte, tuttavia, richiama anche un principio fondamentale: l’aumento del salario accessorio non può avvenire in modo automatico e senza copertura finanziaria.

Nel parere viene infatti precisato che qualsiasi incremento di spesa deve trovare adeguata copertura negli strumenti di bilancio dell’ente.

Inoltre, restano pienamente operativi gli altri vincoli previsti dalla normativa in materia di personale, compresi quelli contenuti nella legge 296/2006 sul contenimento della spesa.

La magistratura contabile sottolinea quindi la necessità di utilizzare tutti gli strumenti programmatori previsti dalla legge e di mantenere sotto controllo la rigidità strutturale dei bilanci pubblici.

Il messaggio è chiaro: la possibilità di aumentare le risorse accessorie non equivale a una liberalizzazione totale della spesa.

Gli enti dovranno comunque dimostrare sostenibilità finanziaria, compatibilità con gli equilibri di bilancio e rispetto dei principi generali di finanza pubblica.

Un orientamento destinato ad avere effetti concreti

La deliberazione n. 89/2026 arriva in una fase particolarmente delicata per gli enti territoriali italiani.

Molti Comuni, Province e Regioni stanno affrontando una profonda riorganizzazione interna, dovuta sia ai pensionamenti sia all’ingresso di nuove professionalità necessarie per gestire digitalizzazione, transizione ecologica, rendicontazione del PNRR e crescente complessità normativa.

In questo scenario, il tema del salario accessorio assume un valore strategico. Le amministrazioni devono infatti riuscire ad attrarre competenze tecniche sempre più specialistiche, evitando al tempo stesso squilibri finanziari.

La pronuncia della Corte dei conti della Puglia sembra andare proprio in questa direzione: consentire maggiore elasticità organizzativa senza abbandonare il presidio dei conti pubblici.

Per gli enti che hanno incrementato il personale rispetto al 2018, il parere rappresenta dunque un importante punto di riferimento operativo. La crescita dell’organico può tradursi in un adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, purché venga mantenuto il principio dell’invarianza del valore medio pro-capite e siano rispettati tutti i vincoli di bilancio previsti dalla normativa vigente.

Il testo della deliberazione della Corte dei Conti

Qui il documento completo.

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