Bonus busta paga 2026: le nuove istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

Maggio 08, 2026 - 11:15
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lentepubblica.it

Per i lavoratori che percepiscono l’indennità di disoccupazione NASpI o che siano stati temporaneamente sospesi con il ricorso alla Cassa Integrazione, percepire un bonus fiscale in busta paga può rappresentare una vera e propria salvezza. La domanda che spesso, però, i lavoratori si pongono è se queste somme aggiuntive spettano anche a chi non sta lavorando attivamente, ma percepisce un reddito sostitutivo?


Ebbene, l’Agenzia delle Entrate, con le recenti FAQ pubblicate il 30 aprile 2026, ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità di applicazione delle agevolazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. La questione principale attiene alla distinzione tra i redditi di lavoro dipendente in senso stretto e i cd. redditi assimilati. La normativa vigente stabilisce che il beneficio non è rivolto a tutti indistintamente, in quanto strettamente ancorato alla tipologia di reddito percepita.

Bonus busta paga 2026: le nuove istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sono esclusi dalle agevolazioni. Nonostante queste somme siano trattate dal punto di vista fiscale con criteri analoghi al lavoro subordinato, la Legge di Bilancio richiama espressamente solo le fattispecie previste dall’art. 49 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), lasciando fuori quelle regolate dall’art. 50.

Di conseguenza, non possono beneficiare del bonus i soci di cooperative, i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di borse di studio o assegni di ricerca e coloro che percepiscono compensi per cariche di amministratore o sindaco. Allo stesso modo, restano esclusi i percettori di assegni per lavori socialmente utili e i titolari di redditi da pensione, confermando che la natura dell’agevolazione è finalizzata esclusivamente a sostenere la specifica categoria del lavoro dipendente attivo o sostituito.

Una buona notizia riguarda invece chi percepisce indennità a sostegno del reddito. Grazie al principio stabilito dall’art. 6, co. 2, del TUIR, le somme erogate in sostituzione di un reddito assumono la stessa natura fiscale di quest’ultimo. Questo significa che prestazioni come la NASpI, la Cassa Integrazione Guadagni (CIG), l’indennità di maternità e quella di malattia sono considerate, a tutti gli effetti, redditi da lavoro dipendente ai fini dell’accesso al bonus.

Poiché tali somme sostituiscono lo stipendio che il lavoratore avrebbe percepito se fosse stato in servizio, esse danno diritto sia alla quota esente per i redditi più bassi, sia alla detrazione aggiuntiva per le fasce intermedie. In questo caso, l’agevolazione viene rapportata ai giorni che danno diritto alla detrazione per lavoro dipendente, garantendo una continuità di sostegno anche nei periodi di inattività forzata.

Reddito complessivo non superiore alla soglia dei 20.000 euro

Per chi vanta un reddito complessivo non superiore alla soglia dei 20.000 euro, la Legge di Bilancio prevede un incentivo che non concorre alla formazione della base imponibile, risultando quindi completamente esentasse. L’ammontare di questo beneficio varia in base a tre scaglioni specifici. Se il reddito da lavoro dipendente non supera gli 8.500 euro, la quota esente è pari al 7,1% del reddito stesso. Nella fascia compresa tra gli 8.500 e i 15.000 euro, la percentuale applicata scende al 5,3%. Infine, per i redditi che superano i 15.000 euro, ma restano entro il limite complessivo dei 20.000 euro, l’agevolazione si attesta al 4,8%.

Reddito superiore ai 20.000 euro e fino a 40.000 euro

I lavoratori che percepiscono un reddito superiore ai 20.000 euro e fino a 40.000 euro accedono invece a una detrazione dall’imposta lorda. Per la fascia tra i 20.000 e i 32.000 euro, il valore della detrazione è fissato in 1.000 euro annui, che devono essere rapportati al periodo di lavoro effettivamente svolto nell’anno solare. Al superamento dei 32.000 euro, interviene il cd. decalage, ossia la riduzione progressiva del beneficio fino al suo totale azzeramento al raggiungimento dei 40.000 euro. Il calcolo del beneficio spettante in questo caso si ottiene moltiplicando i 1.000 euro di base per il rapporto tra la differenza tra 40.000 e il reddito complessivo e la cifra di 8.000 euro, assicurando così che l’uscita dall’agevolazione sia graduale e non penalizzante.

Onere della prova

Sul contribuente grava l’onere della prova, dovendo verificare la correttezza dei dati che giustificano il diritto al bonus. È essenziale controllare con precisione la Certificazione Unica (CU) rilasciata dall’INPS, specialmente per chi ha ricevuto indennità come la NASpI o la Cassa Integrazione. Un’errata classificazione di queste somme da parte dell’istituto potrebbe impedire il riconoscimento automatico dell’agevolazione da parte del sostituto d’imposta. Qualora il beneficio non dovesse apparire direttamente nella documentazione fiscale del datore di lavoro o dell’INPS, il lavoratore ha comunque la possibilità di recuperare quanto spettante attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi, sanando eventuali omissioni, conseguendo così l’intero importo previsto dalla legge.

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