Società a controllo pubblico: fiducia nella nomina e necessari requisiti di professionalità
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La nomina degli amministratori nelle società a controllo pubblico tra scelta fiduciaria, requisiti di professionalità, obblighi di legge e limiti costituzionali: le indicazioni della più recente giurisprudenza.
Nomina degli amministratori tra diritto societario e poteri dell’ente
La nomina degli amministratori delle società a controllo pubblico si colloca tra diritto societario e principi dell’amministrazione pubblica. Il d.lgs. 175/2016 (TUSP) assume come regola il paradigma privatistico: salvo deroghe, alle partecipate si applica il codice civile. Le Sezioni unite hanno ribadito che anche la società in house resta soggetta al regime societario e che le controversie su nomina e revoca spettano al giudice ordinario (Cass., Sez. un., 1° dicembre 2016, n. 24591; Cass., Sez. un., 18 giugno 2019, n. 16335).
Per gli enti locali, la designazione si innesta sugli artt. 42, comma 2, lett. m), e 50, comma 8, TUEL: il Consiglio detta gli indirizzi e il Sindaco nomina o designa i rappresentanti dell’ente. La scelta può essere fiduciaria, ma deve rispettare indirizzi consiliari, statuti e TUSP.
Avviso pubblico e scelta fiduciaria
Né TUSP né TUEL impongono in via generale che la nomina dell’amministratore unico di una società interamente pubblica sia preceduta da avviso, commissione o graduatoria. Le designazioni ex art. 50 TUEL sono tradizionalmente qualificate come fiduciarie: Consiglio di Stato, sez. V, 28 gennaio 2005, n. 178, riconduce la scelta a un giudizio di affidabilità sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi dell’ente; nello stesso senso TAR Marche, sez. I, 27 giugno 2007, n. 1171. TAR Sicilia-Catania, sez. V, 29 maggio 2026, n. 1513, ha precisato che anche una manifestazione di interesse volontariamente pubblicata per gli organi di una società in house non trasforma la procedura in concorso pubblico.
L’avviso favorisce trasparenza e ampliamento della platea, ma non è un obbligo nazionale generale; diventa vincolante se previsto da statuto, regolamento, indirizzi consiliari o da un previo autovincolo.
Idoneità professionale e limiti dell’intuitus personae
La fiduciarietà non sottrae la nomina al principio di legalità. TAR Puglia-Bari, sez. II, 15 maggio 2006, n. 1759, richiede che la designazione dia conto delle qualità del nominato e della sua affidabilità rispetto all’indirizzo politico-gestionale; TAR Puglia-Lecce, sez. I, 24 febbraio 2010, n. 622, ribadisce che gli atti di alta amministrazione restano soggetti ai principi fondamentali dell’ordinamento; TAR Puglia-Bari, sez. I, 28 marzo 2014, n. 552, sottolinea che la fiduciarietà deve conciliarsi con i requisiti di professionalità fissati dagli atti dell’ente. Non occorre una graduatoria di merito, ma una previa verifica di idoneità: la fiducia opera tra soggetti legittimamente nominabili e non sana requisiti mancanti. L’intuitus personae riguarda la scelta finale, non i presupposti per accedere alla carica.
L’art. 11, comma 1, TUSP richiede onorabilità, professionalità e autonomia, salvi gli ulteriori requisiti statutari. L’assenza di un DPCM attuativo non rende irrilevante la professionalità, ma accresce il peso delle fonti locali e societarie. Requisiti statutari relativi a titolo di studio, esperienza scientifica, professionale o dirigenziale, o a precedenti incarichi in enti o imprese assimilabili, vanno verificati prima della designazione. Restano le cause di inconferibilità e incompatibilità del d.lgs. 39/2013 e gli obblighi di trasparenza del d.lgs. 33/2013.
Limiti costituzionali e responsabilità contabile
La Corte costituzionale delimita la fiduciarietà. La sentenza n. 233/2006 ha ammesso lo spoils system per incarichi di vertice caratterizzati da intuitus personae e valutazioni coerenti con l’indirizzo politico; la sentenza n. 34/2010 ha però precisato che, per funzioni tecnico-gestionali, nomina e rimozione devono fondarsi sulla valutazione oggettiva delle qualità e capacità professionali. Corte cost. n. 269/2016, relativa al presidente di una società regionale, ha qualificato la funzione, pur fiduciaria nella nomina, come tecnico-professionale e gestionale, dichiarando incompatibile con l’art. 97 Cost. la decadenza automatica collegata al mutamento politico.
La gestione di servizi, personale, investimenti e bilanci richiede quindi competenze verificabili, non mera consonanza politica. La giurisprudenza contabile conferma il rilievo dei requisiti: Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Toscana, 28 aprile 2009, n. 267, ha ravvisato responsabilità nella nomina di componenti di un CdA privi dei necessari requisiti di professionalità e competenza. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Umbria, n. 60/2023, confermata dalla Sezione
II centrale d’appello n. 49/2025 e rimasta ferma dopo la sentenza di revocazione n. 83 del 12 maggio 2026, ha esaminato la revoca di amministratori di una società in house: la nomina originaria era intuitu personae, senza procedura selettiva, concorsuale o comparativa, ma gli amministratori erano «dotati dei necessari requisiti e delle specifiche capacità richieste dall’incarico».
L’avviso pubblico non è necessariamente presupposto di validità; il possesso dei requisiti è essenziale. Occorre distinguere l’istruttoria documentata sull’idoneità professionale dal successivo esercizio della discrezionalità fiduciaria tra soggetti idonei, conciliando autonomia politica, buon andamento e tutela del patrimonio pubblico.
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