Multe non pagate, addio alla maggiorazione del 10% a semestre
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La riforma e i nuovi doveri per gli enti: il nuovo testo-base del Codice della Strada ridisegna il modo in cui le amministrazioni recuperano le sanzioni stradali rimaste insolute, cambiando soprattutto un dettaglio che pesa notevolmente sulle tasche dei cittadini.
Stiamo parlando della maggiorazione che oggi fa lievitare il debito ogni sei mesi e che verrà cancellata. Ma la riforma riguarda anche gli uffici pubblici, chiamati a introdurre un passaggio informativo fino ad oggi facoltativo e a gestire, per la prima volta, richieste di pagamento dilazionato.
Come funziona oggi il recupero delle sanzioni non pagate
Per chi non salda la contravvenzione entro 60 giorni dalla notifica, o la paga solo in parte, è previsto un conto più salato. La legge fissa l’importo dovuto nella metà del massimo previsto per quella specifica infrazione, detratto quanto eventualmente già corrisposto. È un meccanismo che, per molte violazioni, finisce per raddoppiare la cifra iniziale. A quel punto interviene l’agente della riscossione, a cui l’ente affida il recupero coattivo del credito secondo la disciplina generale in materia di sanzioni amministrative. È qui che scatta l’elemento più contestato dell’attuale disciplina, per cui ogni semestre trascorso senza pagamento fa crescere il debito di un ulteriore 10%, oltre alle spese di procedura già maturate.
Il tetto introdotto nel 2024 non basta
Da due anni esiste però un limite. Le maggiorazioni, sommate tra loro, restano entro un massimo del 60%, ossia tre quinti dell’importo dovuto. Una soglia che ha ridotto i casi più estremi senza intervenire sul meccanismo base, per cui il tempo, da solo, continua a far crescere il debito indipendentemente dalla diligenza con cui l’amministrazione gestisce la pratica.
Con la riforma sparisce l’aumento legato al tempo
Il testo in consultazione elimina del tutto la maggiorazione semestrale. Se la norma passerà così com’è, chi non ha pagato dovrà corrispondere solo il doppio della sanzione originaria, calcolato sempre sulla metà del massimo edittale, e le spese effettivamente sostenute per istruire, notificare e riscuotere la pratica. Il debito smetterà quindi di crescere in automatico ogni sei mesi.
L’avviso bonario, un adempimento nuovo per gli organi accertatori
Tra le novità più significative per gli uffici pubblici c’è la disciplina espressa dell’avviso bonario, finora privo di una base normativa specifica. Prima di dare avvio al recupero coattivo, sarà l’organo di polizia che ha rilevato l’infrazione a dover informare il debitore dell’importo dovuto e delle ragioni dell’addebito, con un atto diretto sia a chi ha commesso la violazione sia a eventuali corresponsabili del pagamento, che riporti nel dettaglio le voci addebitate, l’importo complessivo richiesto e l’avvertenza che, decorsi 30 giorni senza versamento, seguirà l’iscrizione a ruolo tramite cartella esattoriale.
Non si tratta di un adempimento facoltativo. Omettere l’invio dell’avviso, o trasmetterlo in modo irregolare, può compromettere la validità di tutta la procedura di recupero successiva. Per i comandi di polizia locale e per gli uffici sanzioni significa rivedere i propri flussi di notifica, garantendo che ogni atto sia tracciato e recapitato nei tempi corretti, prima ancora di affidare la pratica alla riscossione.
Anche la rateizzazione entra per la prima volta nel Codice
Il testo introduce infine la possibilità — oggi non prevista in modo strutturale — di dilazionare il debito. Una volta partita la procedura di recupero, chi deve pagare potrà rivolgersi all’ente competente per ottenere una rateazione delle somme dovute. È una risposta ai casi in cui l’importo, accumulato nel tempo, risulta difficile da corrispondere in un’unica soluzione.
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