Split Payment con la PA: cos'è, come funziona e perché potrebbe restare fino al 2029
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I rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione seguono regole diverse rispetto a quelli tra privati. Una di queste differenze riguarda, ad esempio, la gestione dell’IVA: quando un fornitore emette fattura nei confronti di un ente pubblico, l’imposta viene versata direttamente all’Erario dall’acquirente.
È questo il meccanismo dello split payment, uno strumento che, dal 2015 a oggi, ha notevolmente cambiato il modo in cui imprese e professionisti gestiscono i rapporti fiscali con lo Stato. Questo meccanismo è attualmente in vigore fino al 30 giugno 2026, ma stando agli ultimi sviluppi, si prepara a restare in campo almeno fino al 2029.
Cos’è lo Split Payment?
Lo split payment, o “scissione dei pagamenti”, è una modalità speciale di applicazione dell’IVA prevista dall’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. Il meccanismo è piuttosto semplice: anziché incassare l’IVA dal cliente e poi riversarla all’Erario, è la stessa P.A. a versarla al Fisco, pagando al fornitore il solo importo al netto dell’imposta. La finalità dello strumento è eliminare uno dei meccanismi più classici dell’evasione IVA, quello in cui il fornitore incassa l’imposta, ma non la versa allo Stato.
Introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e reso operativo dalla decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 14 luglio 2015, lo split payment ha richiesto fin dall’inizio una specifica autorizzazione europea, in quanto deroga alla direttiva IVA 2006/112/CE. L’Italia ha ottenuto il via libera per tre volte: nel 2017, nel 2020 e da ultimo nel 2023, con la Decisione di esecuzione n. 1552 del 25 luglio 2023, che ne ha esteso l’applicazione fino al 30 giugno 2026.
Split Payment con la PA: potrebbe restare fino al 2029?
Ora il Governo italiano ha avviato un nuovo negoziato con Bruxelles per una quarta proroga triennale e la direzione generale della fiscalità e dell’Unione doganale della Commissione Europea ha già espresso un primo parere tecnico favorevole. Se confermata nei tempi previsti, l’autorizzazione potrebbe coprire il periodo fino al 30 giugno 2029.
Soggetti coinvolti
Nel corso degli anni, il numero dei soggetti coinvolti si è progressivamente ampliato. Oggi il meccanismo si applica alle forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle P.A., così come definite dall’art. 1, comma 2, della Legge 196/2009 ([…] per amministrazioni pubbliche si intendono, per l’anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall’anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell’elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell’Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.)
Rientrano altresì nell’ambito applicativo anche gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da P.A. per almeno il 70% del fondo di dotazione, le società controllate direttamente o indirettamente da P.A. e quelle da esse partecipate per una quota complessiva di capitale non inferiore al 70%.
Esempi pratici
Ipotizziamo che un’impresa emetta fattura nei confronti di un Comune per una prestazione di servizi del valore di 1.000 euro, con IVA ordinaria al 22%. Il documento fiscale riporterà correttamente imponibile, imposta e totale, nonché la dicitura obbligatoria “scissione dei pagamenti” – nel caso di fattura elettronica, valorizzando il campo “esigibilità IVA” con il codice “S”. Al momento del pagamento, però, l’ente verserà al fornitore soltanto 1.000 euro, mentre i 220 euro di IVA saranno rimessi direttamente all’Erario. Il fornitore annoterà la fattura nel registro IVA vendite, ma quell’imposta non entrerà nella sua liquidazione periodica, non essendo mai stata incassata.
Al di là degli aspetti tecnici, ciò che rende lo split payment uno strumento fondamentale sono i risultati prodotti nella lotta all’evasione fiscale. Nel 2025, la scissione dei pagamenti ha garantito incassi per 19 miliardi di euro, con una crescita dell’8,1% rispetto all’anno precedente. Sul fronte dell’evasione IVA complessiva, i dati più recenti mostrano un tax gap sceso a 29,9 miliardi, contro i 32,1 miliardi del 2018, con una riduzione di quasi il 10%.
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