Supplenze affidate all’algoritmo, la Cassazione dichiara “illegittima” l’esclusione

Maggio 04, 2026 - 12:39
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lentepubblica.it

Ancora bufera sulla regolamentazione degli incarichi scolastici e nello specifico sull’assegnazione delle cattedre ai supplenti.


Nel mirino, in questa occasione, è andata la gestione delle supplenze scolastiche attraverso l’algoritmo. Il Primo Presidente della Corte di Cassazione è di recente intervenuto direttamente con ordinanza propria ordinanza del 16 febbraio 2026. Il pronunciamento ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Sezione Lavoro che è stata chiamata ad enunciare un principio di diritto generale.

Regolamento supplenze docenti 2024 -2026

Per comprendere al meglio la vicende  bene ricordare come venga regolato l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 2024. Il Ministero dell’istruzione ha normato questi specifici passaggi con l’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, che regola l’attribuzione degli incarichi di lavoro a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo.

Il provvedimento ministeriale, contiene il nuovo regolamento per le supplenze ai docenti relative al biennio scolastico. 2024/2025 e 2025/2026. Le modalità in esso contenute prevedono che le scuole possano ricorrere alle supplenze solo quando non è possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato e non è possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche.

Come funziona il meccanismo

I dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto per tutte quelle ore che non è stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola. I posti rimasti vacanti devono essere coperti da normativa mediante contratti a tempo determinato. Possono essere di due tipologie:

– supplenze annuali al 31 agosto, per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;

– supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche al 30 giugno, per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

I supplenti sono individuati dal dirigente dell’Ufficio scolastico territorialmente competente per le GAE e per le GPS, o dal dirigente scolastico per le graduatorie di istituto, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio; I destinatari di contratto a tempo determinato già individuati, non possono partecipare alla ulteriore procedura. Il conferimento della supplenza è finalizzato con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato e sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato; Il caso oggetto del pronunciamento della Cassazione, nasce da un giudizio relativo all’assegnazione degli incarichi dalle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). La docente ha contestato di essere stata esclusa dai turni successivi pur avendo un punteggio superiore rispetto ad altri candidati poi nominati.

La “rinuncia implicita”

Al centro della questione c’è l’interpretazione dell’ordinanza ministeriale n. 112 del 2022. In base a questo testo la mancata indicazione di alcune sedi nella domanda equivale a una rinuncia. Secondo la procedura informatizzata, il tanto contestato ‘algoritmo’ esclude dalla graduatoria il docente che non abbia indicato tutte le preferenze e non abbia ottiene una sede tra quelle espresse. Questo docente viene escluso dagli scorrimenti successivi, anche in presenza di posti disponibili.

L’intervento della Cassazione

L’ordinanza della Cassazione ha posto proprio l’accento sugli orientamenti contrastanti tra i giudici di merito. Se alcune decisioni hanno ritenuto legittimo il sistema, altre ne hanno contestato l’automatismo, ponendo in risalto, in particolare, proprio il passaggio che equipara la mancata scelta alle rinuncia definitiva. La suprema corte ha riconosciuto la presenza di “gravi difficoltà interpretative” e preso atto del gran numero di contenziosi su tutto il territorio nazionale.

Giurisprudenza divisa

Ad esempio, la Corte d’Appello dell’Aquila ha sollevato molti dubbi sulla compatibilità di questo meccanismo con i principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, richiamando l’articolo 97 della Costituzione, nei termini di garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Il rinvio pregiudiziale

Tutti questi elementi, insieme, giustificano il ricorso allo strumento del rinvio pregiudiziale. Il  dispositivo si inserisce nel quadro della riforma Cartabia, che ha introdotto l’articolo 363-bis del codice di procedura civile: “i giudici di merito possono interpellare direttamente la Corte di Cassazione quando si trovano davanti a una questione nuova, complessa e destinata a ripetersi”.

L’obiettivo della norma è allineare più possibile le decisioni riducendo al minimo decisioni divergenti: “la Cassazione enuncia un principio di diritto vincolante, che orienta uniformemente tutti i giudizi pendenti e futuri”. Sotto la ente proprio il caso delle supplenze, e la domanda che riguarda specificamente “la mancata indicazione di alcune sedi nella domanda GPS debba essere interpretata come rinuncia implicita” e se questo sia compatibile con il buon andamento dell’amministrazione.

Sul piano normativo, il quadro è già in evoluzione ed il tanto criticato meccanismo è già cambiato. A riprova di ciò la nuova ordinanza GPS 2026-2028 introduce il cosiddetto “ripescaggio”, che consente di riassegnare le disponibilità sopravvenute anche a chi non ha ottenuto un incarico nella prima fase.

Effetti sui contenziosi in corso

Il principio che sarà fissato dalla Sezione Lavoro è destinato a delineare le sorti di numerosi giudizi ancora pendenti relativi agli anni scolastici passati. Il Primo Presidente ha infatti ritenuto essere presenti tutti i requisiti previsti dalla norma: questione nuova, rilevante, non ancora risolta e suscettibile di ripresentarsi in numerose controversie.

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