Taglia idonei nei concorsi pubblici: arriva una prima apertura, soluzione più vicina?
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Il TAR Lazio si interroga sulla cosiddetta norma “taglia idonei”: la prima apertura arriva dal concorso RIPAM Difesa, si va verso lo sblocco dello stallo?
Tizio e Caio si sono candidati allo stesso concorso pubblico per profili diversi, hanno studiato gli stessi manuali, sostenuto le stesse prove e ottenuto lo stesso punteggio. Entrambi hanno superato la selezione, eppure, dopo la pubblicazione delle graduatorie, Tizio era dentro e Caio fuori. La motivazione? La graduatoria del profilo professionale di Caio era stata approvata qualche mese dopo quella di Tizio e quel lasso di tempo, casuale e imprevedibile, era bastato a fargli applicare una norma diversa.
È questa la vicenda che il TAR Lazio ha portato dinanzi alla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 3029/2026. Il provvedimento riguarda 21 candidati del concorso RIPAM Difesa e pone una questione che coinvolge migliaia di persone in tutta Italia: è costituzionalmente legittima una norma che tratta in modo diverso concorrenti del medesimo bando, sulla base di una data che nessuno di loro poteva conoscere o controllare?
Ventuno candidati, un concorso e una norma che divide
Il Ministero della Difesa ha indetto nel luglio 2024, tramite Formez PA, un concorso pubblico per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell’area degli assistenti. Il bando prevedeva diversi profili professionali, tra cui il codice FT55, dedicato all’assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi.
Ventuno candidati hanno partecipato alla selezione riferita al profilo FT55 e hanno superato le prove previste dal bando. Nonostante i risultati positivi conseguiti, al momento della pubblicazione della graduatoria finale di merito, avvenuta il 23 marzo 2026, questi candidati sono stati esclusi. Il motivo non era la bocciatura, ma il meccanismo del cd. “taglia idonei”, che fissa al 20% dei posti messi a concorso il numero massimo di candidati che possono essere inseriti nella graduatoria degli idonei dopo l’ultimo vincitore.
In altre parole, anche chi ha superato la selezione e potrebbe essere utilmente assunto in futuro, se eccede questa soglia, viene escluso dalla graduatoria. Il Ministero della Difesa, nel formulare la graduatoria del profilo FT55, ha applicato questa percentuale, escludendo i 21 ricorrenti nonostante il superamento della prova. Gli esclusi si sono quindi rivolti al TAR Lazio chiedendo, in via cautelare, la sospensione della graduatoria così formata e, nel merito, l’annullamento degli atti impugnati nonché il riconoscimento del proprio diritto all’inserimento nella graduatoria nella posizione spettante in base al punteggio effettivamente conseguito.
Perché il TAR considera la norma irragionevole
Il TAR ha affrontato la questione distinguendo nettamente tra i primi quattro motivi di ricorso e il quinto. I primi quattro motivi sono stati ritenuti non fondati: il TAR ha precisato che il Ministero della Difesa si è limitato ad applicare le vigenti disposizioni di legge. L’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165 del 2001 stabilisce che sono considerati idonei i candidati collocati in graduatoria dopo l’ultimo vincitore in numero non superiore al 20% dei posti messi a concorso. L’Amministrazione, dunque, non ha agito illegittimamente rispetto alla norma vigente al momento dell’approvazione della graduatoria.
Tuttavia, il Parlamento, nel corso del 2025, aveva già introdotto una deroga a questa regola mediante l’art. 4, comma 9, d.l. 25/2025, il quale stabilisce che il limite del 20% non si applica alle graduatorie dei concorsi approvate negli anni 2024 e 2025, né ai concorsi banditi nel 2025 le cui graduatorie risulteranno approvate negli anni successivi. A questo appunto si palesa il problema che questa deroga non copre le graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi nel 2024. Esattamente il caso del profilo FT55 del concorso RIPAM Difesa.
Il TAR ha etichettato questa situazione come irragionevole sul piano costituzionale, sollevando la questione di legittimità con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, che tutelano rispettivamente il principio di uguaglianza e il buon andamento della pubblica amministrazione.
Disparità interna al bando
In primo luogo, il TAR ha individuato una disparità interna al bando, dal momento che i vari profili professionali si caratterizzano da graduatorie pubblicate in date diverse. Alcune approvate entro il 2025, beneficiando così della deroga, mentre altre, come quella del profilo FT55, approvate nel 2026, con conseguente applicazione della norma taglia idonei. Risultato: candidati che hanno partecipato allo stesso concorso, indetto con lo stesso bando, sono stati trattati in modo totalmente diverso per una circostanza casuale e imprevedibile al momento della presentazione della domanda, ovvero la data di approvazione della graduatoria del proprio profilo.
Imprevedibilità del criterio discriminante
Il secondo profilo di irragionevolezza riguarda l’imprevedibilità del criterio discriminante. Quando un concorrente presenta la domanda, non può sapere quando l’approvazione della graduatoria del proprio profilo si concretizza. Questo elemento però determina in concreto l’applicazione o meno di un regime normativo di favore con conseguenze giuridiche diverse per un fatto del tutto casuale.
Estensione della norma derogatoria
Il terzo profilo di censura riguarda l’estensione della norma derogatoria ai concorsi banditi nel 2025, pur se le relative graduatorie verranno approvate nel 2026 o successivamente. Se la ratio della deroga fosse quella di tutelare i candidati dai tempi lunghi delle procedure, tale tutela avrebbe dovuto essere legata alla data del bando e non a quella di approvazione della graduatoria. Tuttavia, un candidato che ha partecipato a un concorso del 2025 è protetto dalla norma taglia idonei, mentre chi ha partecipato a un concorso del 2024 non lo è, per il solo fatto che la sua graduatoria è slittata di qualche mese.
Le ragioni della decisone del TAR
Per queste ragioni, il TAR ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale non fosse manifestamente infondata e che fosse rilevante ai fini della definizione del giudizio. Ha quindi disposto la rimessione alla Corte Costituzionale e ha accolto la domanda cautelare dei ricorrenti, disponendo la sospensione degli atti impugnati ai soli fini dell’inclusione dei candidati in graduatoria nella posizione loro spettante in base al punteggio conseguito.
La decisione risulta motivata anche dal periculum in mora, in quanto si conferma il rischio concreto che, se la graduatoria risultasse onsolidata e il Ministero procedesse alle assunzioni, scorrendo l’elenco e bandendo eventualmente nuovi concorsi per i medesimi profili, i ricorrenti perderebbero definitivamente la possibilità di ricevere l’assunzione.
Idonei bloccati e nuovi concorsi: una scelta che conviene davvero?
La vicenda del concorso RIPAM Difesa solleva un interrogativo profondo sull’intera gestione della macchina pubblica. Se un bando mette a concorso 1.000 posti e, alla fine delle selezioni, i candidati preparati e meritevoli risultano essere, ad esempio, circa 2.000, che senso ha porre un limite artificiale escludendone la metà? Nei due anni di validità di una graduatoria, la Pubblica Amministrazione deve fare costantemente i conti con pensionamenti, aspettative per maternità o spostamenti da un ministero all’altro. Attingere a un elenco di persone già valutate e pronte all’uso sembrerebbe la scelta più logica e immediata, ma spesso si preferisce bandire nuove procedure da zero.
I costi del meccanismo
Questo meccanismo comporta inevitabilmente dei costi. Da un lato ci sono le spese a carico dello Stato, come affitto dei padiglioni fieristici, compensi per il personale di sorveglianza, costi per i sistemi informatici e gestione dei tablet. Dall’altro c’è il prezzo salatissimo pagato dai candidati, costretti a investire centinaia di euro in biglietti del treno o dell’aereo, alloggi per la notte, pedaggi e carburante, proprio in un periodo storico in cui i prezzi della benzina sono alle stelle e muoversi è sempre più difficile e dispendioso.
Ha davvero senso bloccare chi ha già dimostrato di valere, costringendo lo Stato e i cittadini a spendere altro denaro in nuove selezioni? Non sarebbe più efficiente utilizzare le graduatorie esistenti fino all’ultimo candidato idonee? Ai posteri l’ardua sentenza…
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