TSO, la Consulta impone il difensore obbligatorio nella convalida del giudice tutelare

09 Ottobre 2026 - 13:25
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lentepubblica.it

Chi viene sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio (TSO) deve poter contare sull’assistenza di un avvocato nel momento in cui un giudice verifica la legittimità del ricovero. Lo ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 157 del 2026, depositata il 2 ottobre. La pronuncia rende obbligatoria l’assistenza di un difensore nel TSO disposto con ricovero in ospedale.


Dalla richiesta di un paziente alla Consulta

La questione nasce a Firenze. Il Tribunale doveva decidere sul ricorso di una persona contro la convalida e la proroga di un TSO, in un procedimento che vedeva coinvolto il Comune di Empoli. Davanti al giudice tutelare il paziente aveva dichiarato di avere diversi avvocati e aveva chiesto che fossero chiamati, indicandone i nomi. Tuttavia, secondo il Tribunale non risulta che il giudice abbia preso in considerazione l’istanza. La convalida è stata disposta e ne è stata data comunicazione anche ai legali dell’interessato.

La questione riguarda l’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che regola il procedimento dinanzi al giudice tutelare. L’ordinanza con cui il sindaco dispone il ricovero viene trasmessa al giudice, che deve convalidarla. Dopo la sentenza n. 76 del 2025 la persona interessata riceve comunicazione dell’ordinanza, viene ascoltata prima della convalida e le viene notificato il decreto. La norma, però, non parla dell’avvocato. Non prevede che il paziente sia avvertito della possibilità di nominarne uno, che il legale riceva gli atti o che partecipi all’audizione.

L’assenza di qualsiasi riferimento al diritto di essere assistito da un legale, secondo il Tribunale, rappresenta una violazione dell’art. 24 della Costituzione, che protegge la difesa come diritto inviolabile. Per la giurisprudenza costituzionale il diritto ha due componenti: il diritto di far valere le proprie ragioni e l’assistenza tecnica di un professionista. L’audizione personale ha garantito il primo aspetto, ma non il secondo. Il difensore sarebbe invece necessario, almeno quando il paziente lo chiede, per rendere effettiva la possibilità di impugnare la convalida davanti al Tribunale.

Il Tribunale propone il confronto con l’espulsione dello straniero, dove la convalida non può tenersi senza un avvocato. La sua richiesta alla Consulta era però più prudente e riguardava una difesa solo facoltativa. Il paziente andrebbe informato che può scegliere un avvocato, al quale andrebbero comunicati anche l’ordinanza del sindaco, il decreto del giudice e il diritto di parrtecipare all’audizione.

Perché non basta poter scegliere un avvocato

La Corte costituzionale ha accolto la questione di legittimità. Una difesa rimessa alla scelta dell’interessato avrebbe prodotto due squilibri. Il primo riguarda la lucidità. Chi attraversa una crisi acuta può non essere in grado di capire nemmeno l’avviso che gli consente di nominare un legale, e le condizioni cliniche variano molto da caso a caso. Il secondo riguarda le risorse. Contattare un avvocato presuppone una disponibilità economica e una rete familiare e sociale che molti pazienti non hanno, perché il disagio psichico si intreccia spesso con situazioni di marginalità. Ne deriverebbe una disparità di trattamento legata al tipo di patologia e alla posizione sociale, con i soggetti più fragili lasciati senza assistenza.

Il ragionamento poggia sul legame tra gli artt. 13 e 24 della Costituzione. Chi subisce una restrizione fisica ha diritto a un’assistenza professionale e la decisione del giudice deve formarsi a seguito di un contraddittorio. La Consulta richiama la propria sentenza n. 222 del 2004 sull’espulsione dello straniero, dove la presenza del difensore nella convalida era stata ritenuta indispensabile, e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulle persone private della libertà per ragioni psichiche.

La nuova procedura

Quando viene comunicata l’ordinanza del sindaco, la persona va avvertita che può nominare un difensore di fiducia. Se non lo fa, il giudice tutelare designa un difensore d’ufficio tra i professionisti iscritti negli elenchi dell’art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

Il difensore, di fiducia o d’ufficio, va avvisato per tempo e può intervenire all’audizione, già resa obbligatoria dalla sentenza n. 76 del 2025, che il giudice tutelare tiene prima della convalida. Il decreto motivato, tanto di convalida quanto di mancata convalida, viene notificato anche a lui. Le stesse regole valgono se il trattamento deve protrarsi oltre il settimo giorno e il giudice è chiamato a convalidare la proroga.

Cosa resta invariato

Il percorso previsto dalla legge per i TSO non cambia. Un medico formula la proposta motivata, un secondo medico dell’unità sanitaria locale la conferma, il sindaco emette l’ordinanza. Per la Corte la competenza degli operatori sanitari è il primo presidio, sia sul piano clinico sia su quello della legittimità del trattamento.

Organizzazione e invito al legislatore

I giudici costituzionali riconoscono che la previsione della difesa obbligatoria potrà comportare un aggravio organizzativo, come già accaduto con l’audizione personale del paziente. Attuare un diritto richiede risorse e moduli organizzativi, la cui definizione spetta innanzitutto al legislatore, ma la questione tocca anche i soggetti chiamati a dare seguito alla decisione, compresi quelli che amministrano la giurisdizione.

La Corte rinnova poi l’invito al Parlamento a ripensare l’intera disciplina, valutando la nomina di un curatore speciale e la previsione di figure di interlocuzione e mediazione, utili a favorire percorsi di assistenza condivisi. Indica infine la necessità di interventi strutturali a monte, a sostegno dei servizi di salute mentale e di quelli socioassistenziali rivolti a persone e famiglie.

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