Abusi, le parole della prevenzione: gli aspetti canonici

Aprile 30, 2026 - 14:30
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Considerare gli abusi sui minori sotto il profilo canonico significa considerarli, da una parte, nell’orizzonte e nel senso del peccato e, dall’altra, come delitti, oggetto quindi anche del diritto penale canonico con le sue sanzioni che sono da inquadrare nel loro intrinseco significato. Ogni pena canonica è sempre finalizzata a ottenere il ristabilimento della giustizia, il pentimento del reo e la riparazione dello scandalo (cfr. cann. 1311 § 2 e 1341).

Significato

Il delitto di cui si sta trattando comprende ogni peccato esterno, inteso come un atto concreto e non solo l’intenzione interiore, contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore.

La tipologia del delitto è molto ampia e può comprendere, per esempio, rapporti sessuali (consenzienti e non consenzienti), contatto fisico a sfondo sessuale, esibizionismo, masturbazione, produzione di pornografia, induzione alla prostituzione, conversazioni e/o proposte di carattere sessuale anche mediante web o altri mezzi di comunicazione. A queste tipologie vanno inoltre aggiunti tre nuovi delitti che riguardano i minori, ossia acquisire, detenere (anche temporaneamente) e divulgare immagini pornografiche di minori di 18 anni da parte di un chierico a scopo di libidine in qualunque modo e con qualunque strumento.

Nel concetto di “minore”, per quanto riguarda i casi in questione, si considerano persone fino all’età di 18 anni. Al minore vanno equiparate le persone che hanno un uso imperfetto della ragione. L’uso dell’espressione “adulto vulnerabile”, invece, si riferisce a ogni persona in stato di infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere e di volere o comunque di resistere all’offesa.

Non bisogna dimenticare un ulteriore aspetto che ha già rilievo nel diritto penale canonico e può aggravare anche abusi su minori o adulti vulnerabili: l’abuso di potere. Si verifica quando un soggetto ecclesiastico utilizza la propria autorità per scopi diversi da quelli per cui essa è stata conferita, spesso perseguendo interessi propri o di terzi a danno dei fedeli. Il riferimento normativo principale è il Canone 1378 §1: «Il chierico o il religioso che abusa della potestà o dell’ufficio può essere punito con una giusta pena, compresa la sospensione, la privazione dell’ufficio o pene più gravi a seconda della gravità del delitto». In questo contesto si considera proprio la gravità estrema di casi in cui l’abuso sessuale è preceduto o accompagnato da abuso di potere. 

Domande

1. Abbiamo presente tutto l’arco della prassi penitenziale della Chiesa cattolica, dalla prassi sacramentale al diritto penale canonico?

2. Abbiamo approfondito il senso dei peccati contro il sesto comandamento? 

3. Sappiamo riconoscere la continuità e la differenza tra peccati e delitti?

Strumenti

Codice di Diritto Canonico, Libro VI: “Le sanzioni penali nella Chiesa”

CITO DAVIDE, “Brevi annotazioni canonistiche sul concetto di abuso di potere e di coscienza”, in Tredimensioni, vol. 17/4 (2020), pp. 302- 312.

Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici, Dicastero per la Dottrina della Fede, 05 giugno 2022.

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