Affidamento del servizio di verifica della progettazione: chiarimenti applicativi

Aprile 20, 2026 - 21:00
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Affidamento del servizio di verifica della progettazione: chiarimenti applicativi

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La verifica della progettazione costituisce uno degli snodi fondamentali nella catena della programmazione, progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici. Inquadramento sistematico e chiarimenti applicativi a cura del Dott. Luca Leccisotti.


Il nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recependo l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, ha disciplinato in modo articolato e sistematico la fase della verifica, attribuendole una funzione strumentale essenziale per garantire la qualità, la fattibilità tecnica e la coerenza economica degli interventi. Il presente contributo si propone di analizzare, alla luce del parere n. 3184 del 27 febbraio 2025 del Supporto Giuridico del MIT, i presupposti soggettivi e oggettivi per l’affidamento esterno dei servizi di verifica della progettazione, con particolare attenzione alla questione dei requisiti di partecipazione e alla legittimazione dei soggetti concorrenti.

Il quadro normativo di riferimento: l’articolazione dei soggetti abilitati

La disciplina della verifica della progettazione trova il suo fondamento nell’Allegato I.7 al Codice dei contratti pubblici, in particolare nell’articolo 34, comma 2, che individua i soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività, differenziandoli in base alla soglia di importo dei lavori. Si distinguono pertanto le seguenti fattispecie:

  • Lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro: in tali casi la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, senza possibilità di deroghe.
  • Lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia comunitaria (di cui all’art. 14, comma 1, lett. a, del Codice): possono essere incaricati i soggetti di cui all’art. 66 del Codice che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, oppure la stessa stazione appaltante, qualora dotata di tale sistema.
  • Lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e fino a 1 milione di euro: il servizio di verifica può essere affidato agli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, se il progetto è stato redatto da progettisti esterni, ovvero alla stessa stazione appaltante, se il progetto è interno e corredato da sistema di controllo qualità.
  • Lavori di importo inferiore a 1 milione di euro: il compito può essere assolto dal RUP, eventualmente coadiuvato dalla struttura tecnica di cui all’art. 15, comma 6, del Codice.

Questa gerarchia soggettiva si fonda su un criterio scalare e proporzionale all’importo dell’appalto, in ossequio al principio di proporzionalità e all’esigenza di assicurare l’efficienza dell’azione amministrativa.

Il quesito al MIT e la qualificazione degli organismi di controllo

Il parere ministeriale n. 3184/2025 si è espresso su una questione particolarmente rilevante: la possibilità di partecipazione degli organismi di controllo accreditati di tipo B, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO 17020, per l’affidamento esterno della verifica di progettazione nel range tra 1 milione e la soglia comunitaria. La domanda sottoposta al MIT è se, oltre ai tipi A e C (generalmente ritenuti dotati di maggiore autonomia funzionale), possano legittimamente partecipare anche organismi di tipo B.

Secondo il parere, la risposta è negativa, sulla base della ratio sistematica che attribuisce rilevanza preminente all’imparzialità, all’indipendenza e all’autonomia organizzativa del soggetto verificatore. In tal senso, solo gli organismi di tipo A e C risponderebbero pienamente a tali criteri, mentre gli organismi di tipo B (che operano anche come entità interne o affiliate a soggetti esecutori) presenterebbero profili di potenziale conflitto d’interessi, da escludere in radice nella verifica di un progetto che costituisce la base tecnico-economica dell’appalto.

Requisiti di partecipazione: obbligatorietà o discrezionalità?

Un secondo quesito esaminato nel medesimo parere riguarda la natura dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti all’art. 38, lettere a) e b), dell’Allegato I.7. In particolare, si chiede se detti requisiti siano da considerarsi obbligatori, ovvero se sussista margine di discrezionalità amministrativa nel non richiederli, alla luce del principio di proporzionalità e dell’articolazione dell’oggetto contrattuale.

Il MIT ha chiarito che:

  • Per gli affidamenti esterni, i requisiti ex art. 38, lett. a) e b) sono da considerarsi requisiti minimi obbligatori, in quanto funzionali a garantire la capacità dell’operatore economico di svolgere la prestazione contrattuale con adeguati standard di qualità.
  • Tuttavia, la stazione appaltante mantiene un margine di valutazione discrezionale nella modulazione degli stessi requisiti (es. soglie minime), che devono comunque risultare coerenti con l’oggetto dell’appalto e proporzionati al valore dello stesso.
  • La deroga all’applicazione di tali requisiti deve fondarsi su una motivazione rafforzata, espressamente riportata nei documenti di gara e nella decisione a contrarre.

Il principio di proporzionalità applicato alla verifica della progettazione

Il riferimento costante al principio di proporzionalità consente di contemperare l’interesse pubblico alla qualificazione del prestatore con l’interesse dei concorrenti alla partecipazione non discriminatoria. Ciò implica che:

  • L’intensità e l’estensione dei requisiti di partecipazione debbano essere proporzionati alla complessità tecnica del progetto oggetto di verifica.
  • Non può ritenersi legittimo l’inserimento di requisiti sovradimensionati, tali da restringere indebitamente il numero dei concorrenti (principio di massima partecipazione).
  • In caso di affidamento a organismi accreditati di tipo A o C, l’esistenza del sistema qualità certificato costituisce ex se garanzia tecnica, integrabile con altri requisiti richiesti dalla lex specialis solo se strettamente necessari.

L’evoluzione normativa rispetto al D.lgs. 50/2016

Il nuovo impianto codicistico del D.lgs. 36/2023 si distingue dal precedente D.lgs. 50/2016 per alcuni aspetti rilevanti:

  • Maggiore determinazione normativa dei soggetti legittimati allo svolgimento della verifica, con articolazione per soglie di importo.
  • Introduzione di criteri qualitativi per la selezione dei verificatori (es. sistema di qualità, tipologia accreditamento), che si affiancano ai tradizionali criteri quantitativi.
  • Maggiore attenzione al tema delle strutture interne delle stazioni appaltanti, che assumono un ruolo centrale nei contratti sotto la soglia comunitaria.

Considerazioni conclusive

La verifica della progettazione assume, nell’ambito della programmazione ed esecuzione dei lavori pubblici, un ruolo cruciale per la garanzia della qualità progettuale, della correttezza degli oneri stimati e della riduzione del contenzioso in fase esecutiva. Le indicazioni fornite dal MIT con il parere n. 3184/2025 rappresentano un utile contributo interpretativo e applicativo, che rafforza il quadro regolatorio, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, par condicio e buona amministrazione.

In conclusione, può affermarsi che:

  • La selezione del soggetto verificatore deve avvenire nel rispetto di parametri normativamente fissati, con attenzione alla tipologia di accreditamento e al sistema qualità.
  • I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi costituiscono elementi strutturali della procedura selettiva, e la loro eventuale esclusione richiede una motivazione congrua e coerente.
  • Il nuovo Codice impone alle stazioni appaltanti un obbligo rafforzato di programmazione e motivazione, finalizzato a garantire un bilanciamento tra l’efficienza dell’azione pubblica e l’apertura competitiva del mercato.

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