Agropirateria nel mirino: la nuova legge che può costare milioni alle aziende
lentepubblica.it
In coincidenza con la Giornata del Made in Italy che è stata celebrata lo scorso 15 aprile 2026, l’ordinamento giuridico italiano si arricchisce con una riforma strutturale del comparto agroalimentare.
Il via libera definitivo al d.d.l., collegato alla manovra di finanza pubblica, rappresenta una svolta nel contrasto agli illeciti di settore, ridisegnando l’assetto del Codice Penale attraverso l’introduzione di un nuovo Capo dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare. Questo intervento normativo nasce dalla necessità di proteggere le eccellenze produttive del Paese non solo come asset economico, ma come pilastro dell’identità culturale e della salute pubblica.
Reato di frode alimentare
Una delle novità più rilevanti è l’introduzione, all’art. 517-sexies del Codice Penale, del reato di frode alimentare, che va a sostituire le vecchie fattispecie abrogando l’ormai obsoleto art. 516. Tale illecito si configura quando un operatore immette nel mercato cibi o bevande con la piena consapevolezza della loro non genuinità o fornendo indicazioni false sulla loro reale provenienza geografica. Per questa condotta, il legislatore ha previsto la pena della reclusione per un minimo di 2 mesi e un massimo di 1 anno.
Commercio di alimenti con segni mendaci
Viene altresì codificato, all’articolo 517-septies, il reato di commercio di alimenti con segni mendaci, termine che indica l’utilizzo di simboli o diciture idonee a indurre in errore l’acquirente circa le qualità intrinseche del prodotto. In questo caso, le sanzioni aumentano, prevedendo la reclusione da 3 a 18 mesi per chi altera la percezione del consumatore attraverso etichettature fuorvianti. Per combattere efficacemente questi fenomeni, la legge introduce la possibilità per le forze dell’ordine di condurre operazioni sotto copertura, agendo in incognito per smantellare le reti criminali dall’interno.
Aggravante di agropirateria
L’elemento di maggiore impatto è tuttavia rappresentato dall’introduzione dell’aggravante di agropirateria. La stessa viene in rilievo qualora le attività illecite vengano poste in essere in modo organizzato e continuativo, con particolare attenzione ai volumi di merce movimentata e alla falsa certificazione di prodotti biologici. L’obiettivo è colpire il core business delle associazioni che speculano sistematicamente sul prestigio dei prodotti italiani. A tal fine, la riforma compie un passo decisivo includendo i reati agroalimentari nel novero dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata dal d.lgs. 231 del 2001. Ciò significa che le aziende coinvolte non subiranno solo la condanna del singolo amministratore, ma risponderanno direttamente con il proprio patrimonio, rischiando pesanti sanzioni o la sospensione delle licenze operative qualora non dimostrino di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire le frodi.
Denominazioni DOP e IGP
Il provvedimento dedica un’attenzione specifica alla salvaguardia delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP), pilastri del sistema di qualità europeo e italiano. La nuova riforma interviene sull’articolo 517-quater del Codice Penale introducendo un severo inasprimento delle pene edittali. Per chi etichetta impropriamente prodotti usurpando nomi protetti, la pena detentiva passa da un massimo di 2 anni a una forbice compresa tra 1 e 4 anni di reclusione. A seguito di recenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale, le sanzioni pecuniarie diventano variabili e proporzionate all’illecito, con multe che possono raggiungere i 50.000 euro per le violazioni più gravi.
Tracciabilità
Il legislatore ha inoltre introdotto misure di tracciabilità rigorosissime per filiere strategiche: nel settore della mozzarella di bufala campana diventa obbligatoria la separazione fisica degli spazi di lavorazione per impedire commistioni con latte non DOP, unitamente all’obbligo di comunicazione telematica giornaliera delle rese. Parimenti, nel comparto vitivinicolo, chi evade gli obblighi di controllo rischia multe pari al triplo degli importi dovuti e la sospensione immediata della denominazione.
Oltre all’aspetto punitivo, la norma introduce un principio di giustizia sociale attraverso l’istituto della confisca allargata, un meccanismo che permette allo Stato di acquisire beni di cui il condannato non possa giustificare la legittima provenienza. È inoltre previsto che, qualora i prodotti sequestrati derivanti dal reato risultino idonei al consumo umano secondo i parametri sanitari, essi non debbano essere distrutti, ma obbligatoriamente destinati a fini caritatevoli. Questa forma di redistribuzione etica permette di trasformare il frutto di un’attività criminale in una risorsa per gli enti del terzo settore, le mense per i meno abbienti e, in casi specifici, per il sostentamento di animali abbandonati.
Terminologia specifica del settore lattiero-caseario
Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda la protezione della terminologia specifica del settore lattiero-caseario, ponendo fine a lunghe dispute interpretative sulla denominazione dei prodotti di origine vegetale. La nuova legge stabilisce un divieto categorico di utilizzare il termine latte per identificare bevande derivate da soia, avena o altre basi vegetali, anche qualora l’etichetta specifichi chiaramente l’origine vegetale del prodotto. Tale rigore serve ad evitare confusione nel consumatore e a preservare l’integrità delle definizioni merceologiche tradizionali. Il legislatore ha tuttavia scelto di mantenere l’eccezione per il latte di mandorla, storicamente riconosciuto come denominazione tradizionale consolidata.
Chi controlla?
Il controllo su queste specifiche violazioni commerciali è affidato all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi (ICQRF) in seno al Ministero dell’Agricoltura (MASAF). La violazione delle disposizioni sulla nomenclatura comporta sanzioni amministrative mirate: il testo definitivo fissa una forbice sanzionatoria che va da 3.000 a 24.000 euro, disponendo contestualmente il sequestro e la distruzione della merce irregolare.
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