Danno erariale da mancato pagamento delle spese condominiali: il parere della Corte dei Conti

15 Giugno 2026 - 09:29
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lentepubblica.it

Nessuna sospensione del giudizio in attesa della Corte costituzonale sulla cosiddetta “riforma Foti”: questa è la sintesi del parere della Corte dei Conti in materia di danno erariale da mancato pagamento delle spese condominiali. Focus a cura dell’Avv. Maurizio Lucca.


La sez. giurisdizionale Sicilia, della Corte dei conti, con la sentenza del 11 giugno 2026, n. 143, condanna dei dipendenti pubblici del danno erariale per il mancato pagamento delle spese condominiali degli alloggi di servizio, non ritenendo applicabile la sospensione del giudizio, in presenza del rinvio della riforma c.d. Foti (legge n. 1/2026) alla Corte costituzionale (l’obbligo del potere riduttivo), avendo i convenuti adottato una condotta omissiva dolosa di indebito arricchimento.

Fatto

Nella sua essenzialità, la procura erariale (SPG Alberti) contesta un danno all’erario, derivante dal mancato pagamento di quote condominiali ad alloggio di servizio (soggetti a contratto di comodato, in quanto beni confiscati alla mafia) destinati ai Comandanti di una PA: le sole spese condominiali ordinarie erano a totale carico dei militari che occupavano l’alloggio.

Inutili le diffide (intimazione di pagamento) regolarmente recapitate (ritualmente notificate) al pagamento, del tutto ignorate, compreso decreto ingiuntivo, nonché dell’avvio di un procedimento di contestazione: alcun riscontro alla consapevole mancanza («erano ben informati sull’ammontare dei debiti»), donde l’azione erariale per la condotta intenzionale di non pagare il dovuto all’Amministrazione, con conseguente obbligo risarcitorio (convenuti non costituiti).

Il PM chiedeva la sospensione del giudizio, in attesa delle pronunzie della Corte Costituzionale sulle questioni sollevate con riguardo ad alcune problematiche derivanti dalla legge n. 1/2026.

Il rinvio alla Corte cost.

Sotto questo ultimo profilo, il Collegio non ritiene ostative le questioni di legittimità sollevate [1], atteso che non riguardano una ipotesi dolosa o di illecito arricchimento, aspetti espressamente esclusi dalla norma del comma 1 octies riferito al potere riduttivo («Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento»).

È noto che l’istituto, previsto dall’art. 83 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sino all’art. 52 del Testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, legittima i giudici contabili a modulare il quantum risarcitorio “secondo giustizia”, assegnando alla funzione giudicante una prerogativa con lo scopo di equilibratura l’esigenza riparatoria, personalizzazione della colpa e deterrenza compatibile: ora la “riforma” impone l’obbligo dell’esercizio del cit. potere («esercita»), consentendo un automatismo sull’accertato danno, facendo in modo che il giudice erariale sia vincolato alla riduzione del pregiudizio sul singolo agente, venendo meno il criterio di graduazione della responsabilità (le valutazioni che attenevano alla gravità della colpa, al ruolo funzionale e del contesto organizzativo) [2].

Merito

La richiesta della procura erariale viene interamente accolta.

È stata fornita:

  • prova del danno (certo, effettivo e attuale);
  • quantificato l’ammontare (ripartito tra i convenuti in relazione alla loro occupazione);
  • condotta omissiva connotata dall’elemento psicologico del dolo sostanziatosi in un “inadempimento intenzionale” e nesso di causalità (eziologico): avendo ricevuto solleciti, intimazioni e ordini, dimostrando una volontà deliberata di non adempiere alle obbligazioni assunte dal contratto di comodato (la contumacia non consente una diversa soluzione).

Nessuna applicazione del potere riduttivo, anche a seguito della riforma, in presenza di una condotta dolosa ma in ogni caso di arricchimento contra ius – sia esso doloso o colposo: il mancato esborso delle quote condominiali non versate dai convenuti abbia invero prodotto un illecito arricchimento.

La riscossione doverosa

La sentenza, nella sua linearità e chiarezza, acclara l’obbligo dell’Amministrazione di recuperare il mancato pagamento delle spese condominiali, da ricomprendere i canoni di locazione, di occupazione e indennità, in generale (tutte le morosità), dove il mancato pagamento costituisce danno erariale, danno che risulta presente quando l’Amministrazione rimane inerte e le somme non sono più riscuotibili in ragione della maturata prescrizione dei relativi diritti di credito.

L’Amministrazione dovrà sempre e obbligatoriamente curare il recupero delle somme non versate, e la reiterata violazione degli obblighi di servizio, perpetrata attraverso l’omissione colposa di efficaci azioni finalizzate al recupero coattivo dei crediti vantati, anche mediante atti interruttivi della prescrizione [3], postula la responsabilità erariale: un danno da mancata entrata dove la prescrizione decorre alla scadenza del termine ultimo di prescrizione per il recupero delle entrate [4].

In sostanza, la mancata richiesta del dovuto (spese condominiali, canone di locazione, indennità di occupazione) [5] alla naturale scadenza da parte del titolare del diritto di credito, da includere l’assenza di provvedimenti finalizzati allo sgombero degli immobili abusivamente occupati, ai fini della loro messa a reddito, la mancata attivazione, nel tempo, dei rimedi recuperatori presenti nell’ordinamento rappresentano elementi che sostanziano e caratterizzano la condotta a titolo di colpa grave, quale presupposto necessario per fondare una condanna a titolo di responsabilità amministrativa.

Siamo in presenza di una colpa grave omissiva, che implica un giudizio di rimproverabilità per la mancata realizzazione di necessitate attività ed azioni, ciò rivelando un “atteggiamento di grave disinteresse” e di “intensa negligenza” (il riferimento si rinviene nella teoria della causalità omissiva, riscontrabile nel comportamento gravemente negligente di non attivarsi per scongiurare il prodursi di un evento lesivo che si ha l’obbligo di evitare equivale a cagionarlo) [6].

La prescrizione

La prescrizione è una vicenda estintiva dei diritti che si consuma per effetto del mancato esercizio da parte del titolare per tutto il tempo previsto dalle norme del codice civile, ex art. 2934, comma 1, c.c. («Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge»).

Ne consegue che sia l’inerzia del titolare del diritto sia nell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici. contribuiscono a creare le fondamenta dell’istituto, comportando un dovere della PA di accertare i propri crediti e di recuperare il loro mancato pagamento: i giudizi di responsabilità amministrativa sono collegati agli illeciti omissivi nei quali il danno è rappresentato dall’irreversibile perdita di un diritto di credito vantato dalla pubblica amministrazione nei confronti del privato cittadino.

L’esigenza di coniugare la certezza dei rapporti giuridici con la libertà del soggetto di esercitare le facoltà connesse al diritto di cui sia titolare trova sponda nella tassatività dei termini delle prescrizioni, distinte in ordinarie (decennali) e brevi (quinquennali), in rapporto di “regola” ed “eccezione[7].

Principi di separazione

Inutile rammentare che, in base al principio di separazione tra politica ed amministrazione, competono ai dirigenti le scelte gestionali e provvedimentali unitamente alle relative fasi istruttorie di recupero doveroso, ossia una condotta esigibile in relazione al rapporto di servizio, mentre sono generalmente riconosciuti ad assessori e sindaci poteri di impulso, indirizzo e vigilanza: agli organi politici è assegnata una “posizione di garanzia del bene pubblico” in relazione alle condotte di competenza dirigenziale da cui discende il loro necessario coinvolgimento nella vicenda gestoria anche attraverso concorrenti poteri di amministrazione attiva, da esercitarsi, pur sempre, previa istruttoria dei preposti uffici tecnici [8].

Viceversa, gli organi politici, oltre a essere esenti da responsabilità «quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell’esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso», salvo i casi di dolo, ai sensi del comma 1 ter, dell’art. 1 della legge n. 20/1994, risultano esonerati, altresì, da responsabilità erariale in presenza di questioni di particolare complessità, tali da richiedere un bagaglio di conoscenze specifiche, in termini tecnici e/o amministrativi, assolutamente non esigibile; diversamente, sono ordinariamente tenuti ad esercitare le proprie funzioni essendo informati e consapevoli in ordine al contesto sostanziale e procedurale di riferimento [9].

Evitando fraintendimenti, al sindaco sono attribuiti poteri di “sovrintendenza” e non di specifico controllo sui singoli procedimenti e atti [10].

Note

[1] L’introduzione del c.d. potere riduttivo “obbligatorio”, previsto dall’art. 1, comma 1 – octies, della legge n. 20/1994, ordinanze 9 e 10 del 2026, della Corte conti, sez. II Appello, ovvero l’applicabilità dell’art. 1, 1° comma, III° periodo, avente ad oggetto la definizione di colpa grave, anche al personale sanitario, ordinanza n.11/2026 della Corte conti, sez. giur. Puglia.

[2] Cfr. Corte conti, sez. Riunite, sentenza n. 10/QM/1993. La riduzione dell’addebito si fonda sulla valutazione di circostanze oggettive e soggettive rispetto all’ipotesi di danno contestata, richiedendo che venga esplicitata una motivazione qualora venga esercitato (Corte conti, SS.RR, n. 563/1987), mentre il mancato esercizio del potere riduttivo non richiede in sentenza una specifica motivazione. Costituisce una eccezione in quanto derogatorio del principio generale che impone il ristoro totale del pregiudizio accertato, Corte conti, SS.RR. n. 563/1987; App., sez. I, sent. n. 101/2022.

[3] L’intervenuta prescrizione dei rispettivi crediti comporta la perdita certa ed irreversibile, sì da determinare un nocumento finanziario da mancata entrata idoneo a legittimare l’azione di responsabilità erariale, Corte conti, sez. I App., sent. n. 313/1999; sez. III App., sent. n. 182/2007; sez. giur. Umbria, sent. n. 34/2014; sez. giur. Liguria, sent. n. 39/2019; sez. App. Sicilia, sent. n. 4/2019.

[4] Corte conti, sez. giur. Sardegna, sent. n. 1040/2002; sez. III App., sent. n. 117/2004; sez. giur. Sicilia, sent. n. 2967/2012 e n. 212/2019.

[5] Sul mancato accertamento dell’IMU, Corte conti, sez. giur. Sardegna, 12 febbraio 2025, n. 23.

[6] Corte conti, sez. giur. Campania, 12 agosto 2021, n. 889.

[7] Corte conti, sez. II App., 15 marzo 2022, n. 98.

[8] Cfr. Corte conti, sez. I App., sent. n. 252/2018.

[9] Corte conti, sez. III App., sent. n. 129/2017; sez. I App., sent. n. 407/2017.

[10] Corte conti, sez. II App., sent. n. 147/2021; sez. III App., sent. n. 306/2022.

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