Buche stradali e danni all’auto, quando si può chiedere il risarcimento
Le strade dissestate sono una presenza quotidiana in molte città e su molte arterie extraurbane, ma il risarcimento non scatta in automatico. L’ente proprietario o gestore della strada può essere chiamato a pagare, ma il conducente deve sapere cosa dimostrare, quali prove raccogliere e in quali casi la richiesta rischia di essere respinta.
La regola di fondo è che chi ha la custodia di una cosa risponde dei danni che quella cosa provoca, salvo che riesca a provare il caso fortuito. È il principio dell’articolo 2051 del Codice civile, norma centrale in tutte le richieste di risarcimento per danni causati da buche, avvallamenti, tombini malmessi, dossi non segnalati o altre anomalie della strada.
Perché una buca può provocare danni all’auto
Nel caso di impatto tra ruota e bordo dell’avvallamento, il danno più comune riguarda la gomma. La spalla dello pneumatico può tagliarsi o sviluppare un rigonfiamento ovvero subisce una lesione della struttura interna. Il cerchio, soprattutto se in lega, può piegarsi o creparsi. Di più: una botta secca può alterare la geometria dell’avantreno o provocare vibrazioni anomale al volante.
Anche la carrozzeria può subire conseguenze, soprattutto quando la buca è profonda o quando l’auto è bassa da terra. Paraurti, minigonne, sottoscocca e coppe dell’olio non sono immuni da urti violenti. La velocità aggrava quasi sempre il danno. Più l’auto arriva forte sull’ostacolo, più l’impatto diventa duro e meno il conducente ha tempo per reagire.
Chi è responsabile della strada
Non tutte le strade dipendono dal Comune. Alcune sono provinciali, altre regionali, altre ancora statali o gestite da concessionari. Il Codice della Strada assegna agli enti proprietari una serie di compiti: manutenzione, gestione e pulizia delle strade, controllo tecnico dell’efficienza della sede stradale e apposizione o manutenzione della segnaletica. L’articolo 14 del Codice della Strada lega questi obblighi alla sicurezza e alla fluidità della circolazione.
Per le strade in concessione, i poteri e i compiti dell’ente proprietario sono esercitati dal concessionario, salvo diversa previsione. In pratica, in autostrada o su alcune tratte affidate ai gestori, la richiesta non va indirizzata al Comune, ma al soggetto che ha effettivamente la gestione dell’infrastruttura.
L’articolo 2051 del Codice civile stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. In concreto, la strada è la “cosa” in custodia. L’ente proprietario o gestore è il custode. Il danno può riguardare il veicolo, la persona o entrambi.
La responsabilità da cosa in custodia non richiede che il danneggiato dimostri la colpa dell’ente, ma bisogna provare che il danno sia stato provocato proprio dalla condizione anomala della strada.
Che cosa deve provare l’automobilista
L’automobilista deve provare il danno, l’esistenza della buca o dell’anomalia e il nesso causale tra quella buca e il danno subito. La Corte di Cassazione ha ribadito che nelle azioni fondate sull’articolo 2051 il danneggiato deve dimostrare il rapporto tra la cosa in custodia e l’evento dannoso mentre spetta al custode provare il caso fortuito.
Le prove più efficaci sono quelle raccolte subito, come foto della buca, immagini dei danni, video del tratto stradale, posizione esatta, intervento della Polizia locale, testimonianze di passeggeri o persone presenti sul posto.
Per anni si è parlato di insidia o trabocchetton ovvero di un pericolo non visibile e non prevedibile con l’ordinaria attenzione. Nella prassi, molti enti hanno usato questo argomento per negare il risarcimento: se la buca era visibile, si diceva, l’automobilista avrebbe dovuto evitarla.
La Cassazione ha chiarito che, nel perimetro dell’articolo 2051, non bisogna ragionare come se il danneggiato dovesse sempre dimostrare il carattere occulto e insidioso della buca. L’onere resta la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
Il caso fortuito, quando l’ente non paga
L’ente proprietario o gestore può liberarsi dalla responsabilità se dimostra il caso fortuito. Deve cioè emergere un elemento imprevedibile e inevitabile capace di interrompere il nesso causale tra la strada e il danno.
Il caso fortuito può dipendere da un fatto naturale, dal comportamento di un terzo o dalla condotta dello stesso danneggiato. Una buca apertasi all’improvviso pochi minuti prima per un evento eccezionale, per esempio, può essere un argomento difensivo. Lo stesso vale per una condotta di guida talmente imprudente da diventare la vera causa del danno.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la semplice negligenza del danneggiato non basta sempre a escludere la responsabilità del custode. Per interrompere il nesso causale, la condotta della vittima deve assumere un peso tale da porsi essa stessa all’origine del danno.
Quando il risarcimento è più probabile
Il risarcimento è più probabile quando la buca è profonda, non segnalata, difficilmente visibile e collocata in un punto in cui il conducente non poteva evitarla. Conta anche il contesto: pioggia, scarsa illuminazione, traffico intenso, impossibilità di sterzare senza invadere l’altra corsia o mettere in pericolo altri utenti.
Un altro elemento favorevole è la presenza di precedenti segnalazioni. Se l’ente era già stato avvisato della buca e non è intervenuto, la posizione del danneggiato si rafforza. Lo stesso accade quando la strada presenta un dissesto diffuso e non temporaneo.
Anche il verbale delle autorità può pesare molto. Se la Polizia locale interviene e descrive la condizione dell’asfalto, la richiesta di risarcimento diventa più robusta.
Quando il risarcimento può essere negato
Il risarcimento può saltare se la buca era ben visibile, se il tratto era illuminato, se c’era segnaletica di pericolo o se il conducente procedeva a velocità non adeguata allo stato dei luoghi. Un cartello che segnala strada dissestata non cancella ogni responsabilità dell’ente, ma cambia la valutazione. Chi vede un avviso di pericolo deve moderare la velocità e aumentare l’attenzione.
La richiesta può indebolirsi anche quando manca la prova immediata del fatto. Se l’automobilista ripara l’auto, butta la gomma danneggiata, non fotografa la buca e non chiama nessuno, diventa più difficile convincere l’ente o il giudice. Anche la dinamica deve essere credibile. Se il danno lamentato non è compatibile con la buca descritta, oppure se il preventivo appare sproporzionato, la controparte può contestare la domanda.
Infine, c’è la prescrizione. Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Qual è la tua reazione?
Mi piace
0
Antipatico
0
Lo amo
0
Comico
0
Wow
0
Triste
0
Furioso
0
Commenti (0)