Concordato Preventivo Biennale 2026-2027: le regole del Decreto Omnibus per chi rinnova

21 Agosto 2026 - 14:15
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lentepubblica.it

Chi ha aderito al concordato nel biennio precedente trova ora soglie più alte su compensazioni, rimborsi IVA e rate senza interessi, oltre a un nuovo ravvedimento per il periodo 2020-2023.


Chi ha aderito al Concordato Preventivo Biennale nel biennio precedente e sta valutando il rinnovo per il 2026-2027 si trova davanti un quadro leggermente diverso. Il d.lgs. 148/2026, in vigore dal 12 agosto, ha rivisto la disciplina del CPB. Cambiano, infatti, le condizioni per mantenere la continuità dell’adesione dopo modifiche societarie, le modalità per correggere errori nei dati usati per elaborare la proposta e il pacchetto di vantaggi fiscali riservato a chi decide di proseguire. A questo si aggiunge un nuovo ravvedimento speciale per le annualità 2020-2023, pensato specificamente per chi rinnova.

Cosa modifica il d.lgs. 148/2026

Il decreto, noto come Decreto Omnibus, interviene sugli artt. 28 e 29 introducendo un pacchetto organico di modifiche al Concordato Preventivo Biennale. Le novità riguardano le condizioni di rinnovo dopo variazioni della compagine sociale, la correzione degli errori dichiarativi alla base della proposta, i benefici premiali riservati a chi rinnova e il ravvedimento speciale per il periodo 2020-2023. Si tratta dunque di un intervento volto a rendere più praticabile la prosecuzione del concordato per i soggetti che vi hanno già aderito.

Nuovi soci entro i 35.000 euro non interrompono il rinnovo

Prima della riforma, una modifica della compagine sociale poteva compromettere la possibilità di rinnovare l’adesione al CPB. L’art. 28 del d.lgs. 148/2026 supera questo ostacolo. Pertanto, il rinnovo resta ammesso anche quando entrano nuovi soci o associati, a condizione che questi ultimi abbiano percepito, nell’anno precedente, redditi da lavoro dipendente o assimilati oppure redditi d’impresa o di lavoro autonomo entro il limite di 35.000 euro. Sotto questa soglia, l’ingresso di nuovi soggetti nella compagine non fa venire meno la continuità richiesta per il rinnovo.

Per le società tra professionisti, le associazioni professionali e le società tra avvocati, il decreto interviene anche sul rapporto tra l’attività effettivamente esercitata e l’indice sintetico di affidabilità applicabile, un aspetto che incide direttamente sulla coerenza della proposta di concordato con l’attività svolta.

Le regole comuni e i vantaggi riservati a chi rinnova

Non tutte le condizioni del CPB 2026-2027 valgono allo stesso modo per chi aderisce per la prima volta e per chi rinnova. Il requisito sui debiti tributari e contributivi previsto dall’art. 10, comma 2, del d.lgs. 13/2024 resta un presupposto generale, verificato per l’accesso a prescindere dalla storia pregressa del contribuente. La deroga sui nuovi soci entro 35.000 euro, invece, si applica solo a chi rinnova, così come la possibilità di correggere gli errori dichiarativi con dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso sulle relative sanzioni. Le soglie più alte per il visto di conformità, per i rimborsi IVA e per i termini di accertamento sono anch’esse riservate a chi prosegue l’adesione, al pari della rateizzazione senza interessi per il biennio 2026-2027 e del ravvedimento speciale 2020-2023, quest’ultimo utilizzabile solo dai soggetti ISA che rinnovano.

Debiti fiscali, requisiti di accesso e la nuova disciplina della decadenza

Per accedere al CPB resta necessario rispettare il requisito dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. 13/2024. Con riferimento al periodo d’imposta precedente occorre verificare l’assenza di debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e di debiti contributivi definitivamente accertati che superino, complessivamente, i 5.000 euro, tenuto conto delle regole su estinzione, sospensione e rateazione. Questo presupposto continua a operare come condizione di accesso, sia per la prima adesione sia per il rinnovo.

Adesione priva di effetti e decadenza per lo scostamento del 30%

Cambia invece l’impostazione quando quel requisito, o una diversa causa di esclusione, manca fin dall’inizio. Per il biennio 2026-2027 l’adesione formalizzata in assenza dei presupposti richiesti non produce alcun effetto: si tratta di un’ipotesi che gli artt. 10 e 11 della disciplina, come riscritti dal d.lgs. 148/2026, tengono ora separata dalla decadenza vera e propria. In coerenza con questa distinzione, l’art. 28 elimina la lett. d) dell’art. 22 del d.lgs. 13/2024, che in precedenza legava la decadenza proprio al venir meno del requisito sui debiti fiscali. Cambia anche la causa di decadenza collegata agli accertamenti: quando un controllo sul periodo d’imposta antecedente a quelli concordati porta alla luce errori od omissioni nei dati usati per costruire la proposta, la decadenza opera soltanto se il reddito o il valore netto della produzione, una volta ricalcolati, superano di almeno il 30% i valori concordati.

La correzione degli errori con dichiarazione integrativa

Chi si accorge di errori od omissioni nei ricavi, nei compensi o negli altri dati comunicati per elaborare la proposta di concordato può ora porvi rimedio con una dichiarazione integrativa. Il nuovo comma 3-bis dell’art. 19 del d.lgs. 13/2024 prevede che il reddito o il valore netto della produzione concordati vengano rideterminati sulla base dei dati corretti. Le sanzioni collegate alle violazioni possono essere definite tramite ravvedimento operoso, secondo l’art. 13 del d.lgs. 472/1997. In questo modo la proposta di concordato non resta ancorata a valori derivati da informazioni sbagliate, e il contribuente ha uno strumento concreto per allineare dichiarazione e proposta senza attendere un accertamento.

Il pacchetto premiale per chi rinnova l’adesione

Chi rinnova il CPB per il 2026-2027 accede a un numero maggiore di agevolazioni rispetto a chi entra nel concordato per la prima volta. Sul fronte della compensazione dei crediti, l’esonero dal visto di conformità arriva fino a 100.000 euro annui per l’IVA e fino a 70.000 euro annui per le imposte dirette e per l’IRAP. Un analogo esonero, stavolta dal visto di conformità oppure dalla garanzia, copre i rimborsi IVA fino a 100.000 euro l’anno. Si accorciano anche i tempi entro cui l’amministrazione può contestare i redditi d’impresa e di lavoro autonomo, oltre all’IVA: i termini di decadenza dell’accertamento si riducono di 2 anni. Chi opta per il rinnovo, infine, può dilazionare le imposte del biennio 2026-2027 secondo le modalità previste dall’art. 20 del d.lgs. 241/1997 senza pagare interessi sulle rate.

Il ravvedimento speciale 2020-2023 per i soggetti ISA

Con l’art. 29 del d.lgs. 148/2026 arriva un ravvedimento pensato apposta per le annualità 2020-2023, aperto a chi ha applicato gli indici sintetici di affidabilità e prosegue, rispettando le scadenze previste, il proprio percorso nel CPB 2026-2027. È un beneficio che premia chi resta nel concordato e non chi vi entra per la prima volta. Per calcolare la base imponibile si parte dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato e lo si maggiora di una quota compresa fra il 5% e il 50%, il cui valore dipende dal punteggio ISA conseguito.

Nelle annualità 2022 e 2023 l’imposta sostitutiva su redditi e addizionali si attesta al 10%, al 12% o al 15%, secondo il grado di affidabilità fiscale, con un’aliquota IRAP sostitutiva del 3,9%. Per il 2020 e il 2021, tenuto conto del contesto pandemico, le stesse imposte scendono del 30%. Restano infine regole dedicate alle annualità segnate da cause di esclusione dagli ISA riconducibili all’emergenza Covid, alla mancata attività nei modi ordinari o allo svolgimento contemporaneo di più attività.

Tempi e modalità di versamento

In ogni caso l’imposta sostitutiva su redditi e addizionali non scende, per ciascuna annualità, sotto la soglia di 1.000 euro. Chi preferisce pagare tutto insieme ha tempo fino al 15 marzo 2027, con finestra utile a partire dal 1° gennaio dello stesso anno; in alternativa la somma può essere spalmata su un massimo di 10 mensilità, sulle quali si applicano gli interessi al tasso legale calcolati dal 16 marzo 2027 in avanti.

La scadenza per aderire resta il 31 ottobre (2 novembre) 2026

Resta fissata al 31 ottobre 2026 la scadenza legale per aderire al CPB 2026-2027, così come stabilito dall’art. 7-bis del d.l. 38/2026, convertito dalla Legge 88/2026. Dato che quella data cade di sabato, chi ha un periodo d’imposta allineato all’anno solare potrà inviare la comunicazione utile fino a lunedì 2 novembre 2026. Diverso il discorso per chi ha un esercizio non coincidente con l’anno solare: in questo caso il termine coincide con l’ultimo giorno del decimo mese dopo la chiusura del periodo d’imposta. È il Modello CPB 2026-2027 lo strumento attraverso cui si trasmettono i dati per costruire la proposta e formalizzare l’adesione.

Nuovi tetti ISA sull’incremento della proposta

La Legge 88/2026 allarga la platea dei tetti percentuali all’incremento della proposta, includendo anche i contribuenti con punteggio ISA sotto 8, che in precedenza restavano fuori da questo tipo di limite. L’aumento massimo si calcola sul reddito dichiarato nel periodo precedente, rettificato secondo le regole del concordato, e varia in base al punteggio ottenuto.

Chi tocca il massimo, cioè 10, resta contenuto al 10%; scendendo fra 9 e 10 il tetto arriva al 15%, fra 8 e 9 al 25%, fra 6 e 8 al 30%, mentre sotto i 6 punti, fino al minimo di 1, il limite tocca il 35%. Questa percentuale si combina comunque con i parametri settoriali già previsti dal metodo con cui viene costruita la proposta: restano il software ISA 2026 e i criteri propri del CPB gli strumenti che incrociano i dati fiscali e contabili in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

L’iperammortamento entra nel calcolo del reddito concordato

Si aggiunge alle novità della disciplina 2026 anche l’iperammortamento, che da quest’anno incide sul calcolo del reddito concordato. Lo prevede l’art. 7 del d.l. 38/2026, che ha inserito nell’art. 16 del d.lgs. 13/2024 la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. Per le aziende che aderiscono al CPB, questo bonus legato agli investimenti agevolati si traduce in una modifica del reddito concordato, applicata secondo le regole proprie dell’agevolazione.

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