Otto per mille, la Corte dei conti non ha giurisdizione su diocesi e vescovi

18 Settembre 2026 - 10:15
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lentepubblica.it

Quando una diocesi riceve un’assegnazione dall’otto per mille e qualcosa va storto nella gestione di quei fondi, chi fa i dovuti controlli? La risposta arriva dalle Sezioni Unite della Cassazione che, con l’ordinanza n. 24778, pronunciata il 26 maggio e depositata il 26 agosto 2026, hanno negato la giurisdizione della Corte dei conti.


La pronuncia è particolarmente rilevante, in quanto delinea con precisione i confini della giurisdizione contabile in un’area delicata come quella dei rapporti finanziari fra Stato e Chiesa cattolica.

Un’accusa di distrazione dei fondi dell’otto per mille

Tutto nasce da un procedimento penale per peculato a carico del vescovo di Trapani, che aveva la facoltà di movimentare i conti correnti diocesani. Le verifiche patrimoniali condotte dalla Guardia di finanza avevano fatto emergere un tenore economico non compatibile con i redditi dichiarati, riconducibile a fondi provenienti dall’otto per mille. La Procura regionale della Corte dei conti per la Sicilia aveva citato in giudizio il vescovo e la diocesi, chiedendo la condanna solidale al risarcimento di oltre 403mila euro di danno erariale.

Prima della decisione nel merito, la stessa Procura ha sollevato un regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo alla Cassazione di stabilire se la Corte dei conti fosse davvero competente a giudicare vescovo e diocesi. Una scelta che riflette la reale incertezza della materia, come riconoscono le stesse Sezioni Unite, in assenza di precedenti specifici sul punto.

L’agente contabile

La responsabilità davanti alla Corte dei conti passa attraverso due canali distinti. Il primo è la responsabilità contabile in senso stretto, propria del giudizio di conto. Richiede la qualifica di agente contabile, che spetta a chi riscuote entrate pubbliche, esegue pagamenti o comunque “ha il maneggio di denaro pubblico o, anche senza legale autorizzazione, si ingerisce negli incarichi anzidetti”, a prescindere dal titolo giuridico che lo lega alla pubblica amministrazione.

Il rapporto di servizio, anche funzionale

Il secondo canale è la responsabilità amministrativa, che presuppone invece un rapporto di servizio con l’amministrazione. Anche qui la Cassazione richiama un orientamento consolidato, secondo cui pure il soggetto privato che riceva fondi pubblici vincolati a uno scopo e li distragga verso finalità diverse risponde del danno, perché in quel momento “assume la stessa posizione di un dipendente o amministratore pubblico”.

Sulla base di questi due principi, la Procura siciliana sosteneva che la diocesi e il vescovo fossero, a seconda dei casi, agenti contabili oppure vincolati allo Stato da un nesso funzionale di servizio, dato che le somme dell’otto per mille resterebbero denaro pubblico anche dopo l’erogazione alla Chiesa.

Perché la giurisdizione contabile non è automatica

Le Sezioni Unite smontano questa ricostruzione partendo da un presupposto diverso. La giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, prevista dall’art. 103, comma 2, della Costituzione, non opera in automatico su ogni fattispecie astrattamente riconducibile alla contabilità pubblica. La sua estensione, spiega la Corte richiamando la propria giurisprudenza costituzionale, dipende dalle scelte discrezionali del legislatore ordinario e incontra comunque un limite, perché quella sfera di attribuzioni, “lungi dall’essere incondizionata”, deve muoversi “entro i limiti segnati da altre norme e principi costituzionali”. Fra questi limiti c’è, nel caso di specie, la disciplina dei rapporti fra Stato e Chiesa cattolica sancita dall’art. 7 della Costituzione ed è proprio sul punto che si gioca l’esito del ricorso.

Il sistema di finanziamento della Chiesa e il ruolo della Cei

La legge 20 maggio 1985, n. 222 ha sostituito il vecchio sistema di finanziamento con un doppio canale di sostegno alle attività ecclesiastiche, le offerte deducibili e la quota dell’otto per mille del gettito Irpef, assegnata in base alle scelte espresse dai contribuenti in dichiarazione dei redditi. L’art. 47 stabilisce che lo Stato versa annualmente questa quota alla Conferenza episcopale italiana, alla quale la stessa norma riconosce la “diretta gestione” delle somme, destinate a esigenze di culto, sostentamento del clero e interventi caritativi secondo l’art. 48.

Da qui in avanti il circuito si sposta interamente nell’ordinamento ecclesiastico. È la Cei a decidere come ripartire le risorse tra le diocesi — secondo un criterio articolato fra una quota fissa e una variabile legata al numero di abitanti — ed è sempre la Cei a ricevere il rendiconto che ciascuna diocesi predispone attraverso l’economo diocesano e il consiglio per gli affari economici, secondo le regole del diritto canonico. La stessa Cei, verso lo Stato, trasmette un rendiconto annuale ai sensi dell’art. 44 della legge, ma si tratta di un adempimento diverso da un vero controllo contabile.

Le Sezioni Unite lo definiscono un accertamento che “non è di natura analitico-contabile in senso tecnico” e che si colloca “sul piano della verifica istituzionale del funzionamento del sistema e della trasparenza sull’utilizzazione delle risorse”. Né la legge n. 222 del 1985 né il regolamento attuativo del 1987 impongono, del resto, un obbligo di rendicontazione delle diocesi verso lo Stato. Un controllo statale in questa fase, osserva la Cassazione, finirebbe per invadere attribuzioni che l’ordinamento riserva in via esclusiva alla Cei.

L’immunità della Cei e il principio di diritto

A rafforzare questa conclusione interviene un ulteriore argomento. La Cei rientra fra gli enti centrali della Chiesa cattolica tutelati dall’art. 11 del Trattato del Laterano, che li dichiara esenti da ogni ingerenza dello Stato italiano. Le Sezioni Unite chiariscono che questa immunità non riguarda solo l’attività amministrativa in senso stretto, ma anche l’esercizio del potere giurisdizionale in quanto tale, senza che ciò contrasti con il diritto di accesso al giudice garantito dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, poiché il rispetto della sovranità altrui persegue uno scopo legittimo riconosciuto anche dalla giurisprudenza di Strasburgo.

Ne discende il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui la Corte dei conti “non ha giurisdizione nei confronti delle Diocesi e dei Vescovi per le azioni di risarcimento del danno erariale causato dall’appropriazione o distrazione delle somme erogate alla Chiesa cattolica quale quota dell’otto per mille del gettito Irpef ai sensi dell’articolo 47 della legge n. 222 del 1985”. Un’eventuale distrazione di quei fondi, chiariscono i giudici, resta sanzionabile solo secondo le regole dell’ordinamento canonico, davanti ai tribunali ecclesiastici.

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