Grandine, alberi caduti e maltempo: quando l'assicurazione auto paga i danni
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Grandinate improvvise, nubifragi, raffiche di vento sempre più violente e alberi abbattuti dal maltempo stanno diventando una realtà con cui gli automobilisti italiani devono fare i conti con frequenza crescente.
Negli ultimi anni gli eventi atmosferici estremi hanno provocato migliaia di danni ai veicoli parcheggiati o in circolazione, spesso con costi di riparazione particolarmente elevati. Di fronte a queste situazioni, molti conducenti scoprono però soltanto dopo il sinistro che la normale polizza Rc Auto non è sufficiente a ottenere un risarcimento.
La copertura obbligatoria prevista dalla legge, infatti, tutela esclusivamente i danni provocati a terzi durante la circolazione del veicolo. Quando invece il danneggiamento è causato da fenomeni naturali, come una violenta grandinata, una tromba d’aria o la caduta di un albero, entrano in gioco regole differenti e, soprattutto, specifiche garanzie assicurative che non sono comprese automaticamente nel contratto base.
Conoscere come funziona la normativa, capire chi risponde dei danni e sapere quali tutele possono essere attivate permette di evitare spiacevoli sorprese e affrontare con maggiore consapevolezza situazioni che, soprattutto durante la stagione estiva, stanno diventando sempre più frequenti.
Quando un albero cade sull’auto: chi deve risarcire il proprietario
Uno degli episodi più comuni durante forti temporali riguarda la caduta di alberi o grossi rami sulle automobili in sosta. In queste circostanze non esiste una risposta valida per ogni situazione, poiché occorre innanzitutto individuare chi aveva la responsabilità della manutenzione dell’area nella quale si trovava l’albero.
Se la pianta appartiene a un viale cittadino o a un’area pubblica comunale, il soggetto chiamato a rispondere è normalmente il Comune. Qualora invece l’albero si trovi lungo una strada gestita da un diverso ente, la responsabilità può ricadere sul gestore della viabilità. Diverso ancora è il caso di alberi presenti all’interno di proprietà private, dove gli eventuali danni possono essere imputati al proprietario dell’area.
L’individuazione del soggetto responsabile, tuttavia, non garantisce automaticamente il diritto al risarcimento. Il custode dell’albero può infatti dimostrare che la caduta sia stata provocata da un evento assolutamente imprevedibile ed eccezionale, il cosiddetto caso fortuito. Se questa circostanza viene accertata, l’obbligo di risarcire il danno può venire meno.
In presenza di eventi meteorologici di particolare gravità, inoltre, le istituzioni possono dichiarare lo stato di calamità naturale e predisporre specifici fondi destinati ai cittadini danneggiati. Si tratta però di interventi straordinari che dipendono dalle decisioni delle amministrazioni competenti e che spesso richiedono tempi non immediati.
La Rc Auto obbligatoria non copre i danni provocati dal maltempo
Uno degli equivoci più diffusi riguarda proprio l’ambito di copertura della polizza Rc Auto. Molti automobilisti ritengono erroneamente che qualsiasi danno subito dal veicolo possa essere risarcito dalla propria compagnia assicurativa, ma non è così.
La responsabilità civile automobilistica interviene esclusivamente quando il conducente provoca un incidente che causa danni ad altre persone o ad altri veicoli. Tutto ciò che deriva da fenomeni naturali resta invece escluso dalla copertura obbligatoria.
Ciò significa che un’automobile danneggiata dalla grandine, da una tromba d’aria, da un’alluvione oppure dalla caduta di un albero non può essere riparata a spese della compagnia assicurativa se il proprietario non ha sottoscritto una specifica garanzia aggiuntiva.
Per questo motivo, soprattutto nelle aree maggiormente esposte agli eventi climatici estremi, cresce il numero di automobilisti che decide di integrare la polizza con coperture accessorie dedicate.
Come funziona la garanzia contro gli eventi naturali
La cosiddetta garanzia eventi naturali rappresenta una copertura facoltativa che può essere aggiunta al contratto assicurativo del veicolo. Il suo scopo è quello di rimborsare i danni materiali provocati da fenomeni atmosferici che esulano dalla responsabilità del conducente.
Generalmente questa tutela comprende i danni causati dalla grandine, dalle tempeste di vento, dagli oggetti trascinati dalle raffiche, dalle alluvioni, dagli smottamenti del terreno e, in alcuni casi, anche da slavine o altri eventi naturali particolarmente intensi.
Non esiste però una disciplina identica per tutte le compagnie assicurative. Ogni impresa stabilisce infatti, attraverso le condizioni contrattuali, quali eventi siano effettivamente compresi nella copertura e con quali modalità venga riconosciuto il rimborso. Per questa ragione è fondamentale leggere attentamente il fascicolo informativo prima della sottoscrizione.
In caso di grandinata, ad esempio, la garanzia può coprire i costi necessari per riparare la carrozzeria deformata oppure sostituire eventuali cristalli danneggiati. Analogamente, se il veicolo viene colpito da rami, tegole o altri oggetti trasportati dal vento, la compagnia può intervenire nel rimborso delle spese previste dal contratto.
Le clausole da controllare prima della firma
Prima di scegliere una polizza contro gli eventi naturali è opportuno verificare con attenzione tutte le condizioni economiche previste dal contratto. Il costo della copertura rappresenta soltanto uno degli elementi da valutare.
Grande importanza assumono infatti le franchigie e gli scoperti, cioè quella parte del danno che rimane comunque a carico dell’assicurato. In presenza di una franchigia elevata, infatti, il rimborso effettivo potrebbe risultare sensibilmente inferiore rispetto alle spese sostenute per la riparazione.
Occorre inoltre verificare l’eventuale presenza di sottomassimali, ossia limiti economici massimi riconosciuti per determinate tipologie di danno. In alcune polizze, ad esempio, il risarcimento previsto per una grandinata potrebbe non coprire integralmente interventi particolarmente costosi, soprattutto quando risultano coinvolti contemporaneamente carrozzeria, parabrezza e lunotto posteriore.
Un altro elemento spesso sottovalutato riguarda le officine convenzionate. Alcuni contratti prevedono infatti condizioni economiche differenti a seconda che la riparazione si effettui presso carrozzerie indicate dalla compagnia oppure presso un professionista scelto liberamente dal cliente.
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