IA negli atti amministrativi: il TAR Puglia fissa i limiti
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L’intelligenza artificiale può entrare negli uffici pubblici, affiancare funzionari e dirigenti, contribuire alla predisposizione di bozze e persino supportare la scrittura di provvedimenti complessi. Ma c’è un limite che non può essere oltrepassato: la decisione amministrativa deve restare umana, riconoscibile e assumibile da chi esercita il potere pubblico.
È questo il messaggio centrale che arriva dal TAR Puglia, sede di Bari, sezione III, con la sentenza n. 956 pubblicata il 3 agosto 2026. Il pronunciamento affronta un tema destinato a incidere sempre di più sull’organizzazione degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni: l’uso dei sistemi di IA generativa nella redazione degli atti.
La questione nasce da una controversia urbanistica che coinvolgeva il Comune di Polignano a Mare e l’annullamento in autotutela di alcuni titoli edilizi. Il ricorrente aveva sostenuto che la motivazione del provvedimento fosse stata elaborata in modo distorto, anche attraverso strumenti di intelligenza artificiale, richiamando la presenza di riferimenti giurisprudenziali ritenuti inesistenti oppure non pertinenti.
Il Tribunale amministrativo non ha accolto la censura, ma ha colto l’occasione per fissare un principio di grande rilievo generale. Usare l’IA per assistere la redazione di un atto non rende automaticamente illegittimo il provvedimento. Ciò che conta, però, è che il testo finale esprima un percorso logico e giuridico proprio dell’amministrazione e del soggetto competente che lo sottoscrive.
IA come supporto, non come sostituto del funzionario pubblico
La sentenza si muove lungo un confine molto netto. Un programma può essere impiegato nella fase preparatoria: può aiutare a ordinare informazioni, proporre una formulazione, sintetizzare documenti o predisporre una prima minuta. Tuttavia, non può diventare il vero autore della decisione.
Il TAR richiama il principio della riserva di umanità, spesso sintetizzato nell’espressione human in the loop. In altre parole, l’essere umano deve rimanere dentro il processo decisionale, con un ruolo effettivo e non puramente formale. Non basta, dunque, apporre una firma in fondo a un testo prodotto altrove: chi ha il potere di adottare l’atto deve verificarne il contenuto, valutarne i presupposti, correggere gli eventuali errori e farne propria la motivazione.
Per gli enti pubblici il passaggio è particolarmente delicato. Un provvedimento amministrativo non è una semplice comunicazione interna né un documento standardizzato da inviare automaticamente. Produce effetti sui diritti, sugli interessi e sulle posizioni giuridiche dei cittadini. Proprio per questo deve poter essere compreso, controllato e contestato davanti al giudice.
Secondo i giudici baresi, il vaglio non deve concentrarsi in astratto sull’origine umana o digitale delle singole frasi. Il punto decisivo è un altro: verificare se la motivazione, nel suo complesso, sia solida, coerente e riferibile all’organo che ha esercitato il potere. Se il provvedimento espone con chiarezza i fatti accertati, le norme applicate e le ragioni della scelta adottata, l’eventuale aiuto tecnologico nella redazione non comporta, da solo, l’invalidità dell’atto.
Questa impostazione evita due estremi. Da un lato, non trasforma l’IA in uno strumento proibito per la PA; dall’altro, impedisce che la tecnologia diventi un comodo schermo dietro cui nascondere istruttorie superficiali o decisioni non realmente ponderate.
Allucinazioni, citazioni sbagliate e responsabilità: chi risponde degli errori
Il punto più concreto della decisione riguarda gli errori che possono comparire nell’output di un sistema generativo. È noto che questi strumenti possono produrre informazioni plausibili nella forma ma inesatte nella sostanza: riferimenti normativi incompleti, precedenti giurisprudenziali non verificati, dati errati o collegamenti logici fragili.
Il TAR Puglia afferma con chiarezza che un’eventuale allucinazione informatica non può essere scaricata sul software. Se una bozza viene recepita nell’atto, esaminata solo superficialmente e poi sottoscritta, l’errore resta imputabile all’amministrazione e al soggetto che ha adottato il provvedimento. L’IA non attenua né trasferisce la responsabilità del decisore pubblico.
Nel caso esaminato, anche ipotizzando che alcuni richiami giurisprudenziali fossero inesistenti o non centrati, il Tribunale ha ritenuto che ciò non bastasse a far cadere l’intero provvedimento. La ragione è che il nucleo della motivazione era fondato su accertamenti materiali relativi alla consistenza dell’immobile e alla rappresentazione dello stato dei luoghi. Quei fatti risultavano autonomamente descritti e verificabili, senza dipendere dai riferimenti citati come supporto.
Il principio, però, non deve essere letto come una tolleranza verso le citazioni errate. Il giudice osserva che un richiamo non pertinente non è certo un elemento apprezzabile. Semplicemente, il vizio non determina automaticamente l’assenza totale di motivazione quando l’atto conserva una base istruttoria e argomentativa sufficiente a sorreggerlo.
Per gli uffici pubblici, la lezione pratica è molto chiara: ogni passaggio generato o suggerito dall’IA deve essere sottoposto a controllo. Vanno verificate le fonti, le date, gli estremi delle sentenze, le norme richiamate e soprattutto la corrispondenza tra il testo e il fascicolo concreto. Un errore apparentemente marginale può compromettere la credibilità dell’azione amministrativa e, se incide sulle ragioni decisive dell’atto, esporre il provvedimento a un contenzioso fondato.
La sentenza e la trasformazione digitale della Pubblica amministrazione
La pronuncia offre una lettura equilibrata della trasformazione digitale. Non consegna agli enti un divieto generalizzato di usare l’intelligenza artificiale, ma nemmeno autorizza un affidamento cieco nelle risposte automatiche. L’innovazione, per essere utile alla PA, deve migliorare tempi, organizzazione e qualità del lavoro senza svuotare le garanzie previste per cittadini e imprese.
La vera domanda non è quindi se un Comune, una Regione o un ministero possano servirsi dell’IA. La domanda corretta è come questa tecnologia venga collocata nel procedimento. Può essere una leva per alleggerire attività ripetitive, organizzare grandi quantità di documenti, individuare incongruenze da approfondire e rendere più rapida la predisposizione delle bozze. Non può, invece, sostituire la valutazione istruttoria, la ponderazione degli interessi, l’interpretazione giuridica e l’assunzione di responsabilità.
In prospettiva, le amministrazioni dovranno dotarsi di regole interne sempre più precise: individuazione delle attività delegabili al supporto tecnologico, controlli obbligatori prima della firma, tracciabilità delle verifiche svolte e formazione del personale. La qualità di un atto amministrativo, infatti, non dipende dalla velocità con cui viene prodotto, ma dalla capacità di spiegare perché una determinata decisione sia stata adottata e su quali elementi poggi.
La sentenza n. 956/2026 del TAR Puglia conferma dunque una regola destinata a restare: la macchina può assistere la scrittura, ma non può appropriarsi della funzione amministrativa. Quando un provvedimento contiene un errore, una citazione inventata o una motivazione inconsistente, il problema non è che l’algoritmo abbia sbagliato. Il problema è che quell’errore non è stato intercettato da chi aveva il dovere di controllare.
Il testo della decisione
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