Incentivi tecnici su rinnovi e varianti la Corte dei conti ricorda che non si premia la complicazione ma la funzione davvero incentivabile
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Incentivi tecnici su rinnovi e varianti: la Corte dei conti chiarisce quando l’attività svolta può essere davvero incentivata.
La deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 139/2026/PAR, depositata il 22 luglio 2026, offre l’occasione per tornare su un tema che nelle amministrazioni continua a generare equivoci, pretese automatiche e qualche pericolosa scorciatoia regolamentare: il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche in presenza di rinnovi contrattuali e varianti in corso d’opera. Il quesito, formulato dal Sindaco del Comune di Schio, prende le mosse dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016, ma la portata del ragionamento travalica il vecchio Codice e si proietta inevitabilmente anche sull’art. 45 del d.lgs. 36/2023, perché il problema di fondo resta identico: l’incentivo non remunera genericamente la fatica dell’ufficio, non risarcisce l’aggravio operativo e non trasforma ogni complessità sopravvenuta in trattamento economico accessorio. L’incentivo premia solo attività tecniche tipizzate, effettive, documentate, correlate a una procedura legittima e sorrette da una specifica funzione di responsabilizzazione interna.
Il Comune istante sottopone alla Sezione due questioni operative molto frequenti. Da un lato, chiede se sia legittimo calcolare e liquidare incentivi per funzioni tecniche sul valore economico derivante dall’esercizio di un’opzione di rinnovo contrattuale già prevista negli atti di gara, inserita nella programmazione e computata nel valore complessivo dell’appalto. Dall’altro, chiede se sia possibile riconoscere incentivi in relazione alle varianti in corso d’opera, anche quando esse derivino da errori di programmazione o progettazione, qualora abbiano comunque comportato un significativo e documentato aggravio dell’attività tecnica e amministrativa del personale interno. La domanda nasce da un quadro interpretativo non lineare, nel quale si incrociano orientamenti restrittivi della magistratura contabile e pareri ministeriali apparentemente più aperti.
La Corte, prima ancora di entrare nel merito sistematico, compie una precisazione di metodo che molte amministrazioni dovrebbero leggere con più attenzione. Il parere consultivo non è uno sportello di validazione preventiva o postuma degli atti dell’ente. La Corte dei conti non può essere immessa nei processi decisionali dell’amministrazione, non può avallare scelte gestionali puntuali, non può pronunciarsi sulla legittimità di provvedimenti già adottati, non può trasformare l’attività consultiva in una forma impropria di controllo preventivo di merito. È per questo che la Sezione dichiara oggettivamente inammissibili i quesiti del Comune di Schio, nella misura in cui essi risultano collegati a provvedimenti già adottati e allegati dall’ente.
Questo primo passaggio è tutt’altro che secondario. L’amministrazione non può usare la funzione consultiva contabile come rete di protezione per decisioni già assunte o per scelte che appartengono alla propria responsabilità gestionale. Il parere serve a chiarire principi generali di contabilità pubblica, non a certificare la correttezza di una liquidazione specifica. Ed è bene dirlo con franchezza: quando un ente chiede alla Corte se può liquidare un certo incentivo su un certo rinnovo o su una certa variante, allegando gli atti della propria procedura, il rischio è evidente. Non sta chiedendo solo un principio astratto; sta cercando, più o meno consapevolmente, una copertura sulla propria decisione amministrativa. La Corte, correttamente, si ferma prima.
Incentivi tecnici: la funzione premiale e i limiti dell’istituto
Tuttavia, pur dichiarando l’inammissibilità oggettiva dei quesiti, la Sezione veneta fornisce indicazioni generali di grande rilievo. E qui il ragionamento diventa particolarmente utile per RUP, dirigenti, responsabili finanziari, uffici tecnici, segretari comunali e nuclei di valutazione interna degli enti. La Corte ricorda anzitutto la ratio storica dell’istituto degli incentivi tecnici, dalla legge Merloni fino al d.lgs. 163/2006, al d.lgs. 50/2016 e al nuovo d.lgs. 36/2023. La finalità è valorizzare e premiare le professionalità interne, responsabilizzandole nello svolgimento di attività tecniche e amministrative ad elevata responsabilità, specie quando esse vadano oltre l’ordinaria attività d’ufficio e riducano il ricorso a professionalità esterne.
Ma proprio questa finalità impone rigore. Gli incentivi non costituiscono ordinario trattamento accessorio. Sono una forma speciale di remunerazione, derogatoria rispetto al principio di onnicomprensività della retribuzione del pubblico dipendente. Di conseguenza, non possono essere interpretati estensivamente, non possono essere applicati analogicamente e non possono essere riconosciuti sulla base di una generica utilità dell’attività svolta. La Corte ribadisce che il presupposto è la particolare complessità delle attività tecniche e la loro riconducibilità a un elenco tassativo: nel vecchio Codice, l’art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016; nel nuovo Codice, l’Allegato I.10 al d.lgs. 36/2023.
Questo è il punto che spesso viene aggirato nella prassi. L’ufficio tecnico ha lavorato molto? Non basta. Il DEC ha seguito una fase complicata? Non basta. Il RUP ha dovuto gestire una modifica contrattuale difficile? Non basta. Il personale interno ha evitato il ricorso a consulenze esterne? Nemmeno questo, da solo, basta. Occorre verificare se l’attività rientri tra quelle incentivabili, se sia prevista dal regolamento, se sia collegata a una procedura legittima, se sia documentata, se sia stata effettivamente svolta da soggetti incaricati e se il fondo trovi copertura secondo le regole applicabili. L’incentivo non è un premio di consolazione per l’aumento del carico di lavoro.
La Corte richiama poi un profilo temporale essenziale: per le gare indette prima dell’operatività del nuovo Codice, fissata al 1° luglio 2023, resta applicabile la disciplina del d.lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 226, comma 2, del d.lgs. 36/2023. Pertanto, per procedure avviate in epoca anteriore, il riconoscimento degli incentivi deve essere valutato integralmente alla luce dell’art. 113 del vecchio Codice. La precisazione è necessaria perché molti enti, nella confusione del regime transitorio, tendono a usare il nuovo art. 45 come chiave interpretativa generalizzata anche per procedure nate sotto il d.lgs. 50/2016. È un errore metodologico. Il nuovo Codice può offrire spunti sistematici, ma non riscrive retroattivamente le condizioni di maturazione degli incentivi nelle procedure anteriori.
Incentivi tecnici sui rinnovi: quando spettano
Sul tema dei rinnovi contrattuali, la deliberazione è particolarmente chiara. Nell’ipotesi di esercizio di un’opzione di rinnovo espressamente prevista e valorizzata negli atti della procedura originaria, la Corte richiama il principio consolidato secondo cui gli incentivi ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 sono strettamente correlati allo svolgimento delle attività tassativamente individuate dalla norma e presuppongono il loro espletamento nell’ambito di procedure caratterizzate da effettivo confronto concorrenziale.
Qui il messaggio è molto netto: il rinnovo previsto nel bando e computato nel valore stimato dell’appalto non diventa automaticamente base incentivabile. L’elemento decisivo non è la previsione dell’opzione, né il suo inserimento nel valore globale della procedura, ma la sussistenza di un procedimento effettivo che implichi attività tecniche incentivabili e un confronto concorrenziale. La Corte richiama orientamenti secondo cui una nuova procedura comparativa costituisce presupposto necessario per il riconoscimento degli incentivi, almeno nella forma di indagini di mercato e comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali.
È un’affermazione destinata a incidere su molte liquidazioni troppo disinvolte. Non basta dire: “il rinnovo era previsto negli atti di gara, quindi calcolo l’incentivo anche sul rinnovo”. Questa è una conclusione frettolosa. La previsione del rinnovo rileva ai fini del valore stimato dell’appalto, della programmazione e della corretta impostazione della procedura originaria, ma non risolve da sola il problema della spettanza dell’incentivo. Occorre chiedersi quali attività tecniche ulteriori siano state effettivamente svolte in occasione del rinnovo, quale sia il loro fondamento, se siano tipizzate, se siano state formalmente attribuite, se abbiano richiesto un’attività istruttoria qualificata e se ricorrano le condizioni proprie dell’art. 113.
La Corte compie anche un’interessante distinzione rispetto ai pareri MIT richiamati dal Comune. Secondo l’ente istante, i pareri ministeriali n. 1427/2022 e n. 1521/2022 avrebbero ammesso l’incentivabilità dell’attività tecnica connessa all’esercizio dell’opzione di rinnovo quando il rinnovo sia stato previsto originariamente negli atti di gara, considerato nel valore stimato dell’appalto e nella programmazione. La Corte, però, precisa che tali indicazioni si muovono su piani finalistici diversi e affrontano la distinta questione della base di calcolo del fondo incentivante, a prescindere dai presupposti sostanziali per la liquidazione dell’incentivo al personale. Pertanto, non esiste un vero contrasto ontologico tra pareri ministeriali e giurisprudenza contabile.
Questa distinzione è fondamentale e andrebbe scolpita nei regolamenti interni degli enti. Una cosa è stabilire se un determinato valore possa entrare nella base di calcolo del fondo. Altra cosa è decidere se il singolo dipendente abbia diritto alla liquidazione dell’incentivo. La base di calcolo non coincide con il diritto individuale alla corresponsione. Il fondo può essere astrattamente commisurato a un certo valore, ma la liquidazione richiede comunque l’effettivo svolgimento delle attività incentivabili. Confondere questi due piani significa trasformare il fondo da parametro contabile in automatismo retributivo, cioè esattamente ciò che la natura speciale dell’istituto non consente.
Incentivi tecnici sulle varianti: non basta l’aggravio di lavoro
Il secondo blocco della deliberazione riguarda le varianti in corso d’opera. Anche qui la Corte adotta un’impostazione prudente, ma non meramente negatoria. La disciplina di riferimento, per le procedure soggette al d.lgs. 50/2016, è l’art. 106, che consente modifiche contrattuali senza nuova procedura in ipotesi specifiche: modifiche previste nei documenti di gara iniziali; lavori, servizi o forniture supplementari; circostanze impreviste e imprevedibili; sostituzione dell’aggiudicatario in casi determinati.
La compatibilità tra varianti e incentivi non è esclusa in assoluto. Sarebbe una semplificazione eccessiva sostenere che ogni variante sia automaticamente estranea al perimetro incentivante. La Corte richiama però l’orientamento secondo cui gli incentivi possono essere riconosciuti in relazione alle varianti solo quando siano correlati ad attività che potenziano efficienza, efficacia ed economicità della spesa. L’amministrazione deve accertare tale correlazione alla luce delle caratteristiche della variante e delle attività tecniche effettivamente svolte.
Il punto è sottile, ma decisivo. Non è la variante in sé a generare incentivo. È l’attività tecnica qualificata, ulteriore e legittimamente collegata alla variante che può, eventualmente, giustificarlo. Se la variante richiede una nuova progettazione, una nuova istruttoria tecnica, verifiche complesse, aggiornamenti di quadro economico, valutazioni di compatibilità, gestione esecutiva qualificata e responsabilità professionali ulteriori, allora può esistere uno spazio per l’incentivo. Ma se la variante serve a rimediare a errori progettuali, difetti di programmazione, omissioni istruttorie o carenze imputabili alla stessa amministrazione, l’incentivo diventa giuridicamente indigesto.
La Corte è esplicita: l’incentivo non può remunerare attività rese necessarie da carenze progettuali, difetti di programmazione o errori imputabili alla stazione appaltante, perché una simile interpretazione sarebbe incompatibile con la finalità premiale dell’art. 113. E qui occorre essere molto chiari: non si premia chi sistema il problema che l’amministrazione si è creata da sola, almeno non attraverso l’istituto degli incentivi tecnici. La fatica non sana l’origine patologica dell’attività. Un aggravio operativo può essere reale, documentato e anche pesante; ma se nasce da un errore imputabile alla stazione appaltante, non può automaticamente trasformarsi in presupposto premiale.
Questa affermazione ha una portata pratica enorme. In molti cantieri, servizi e forniture, la variante viene percepita come un supplemento di lavoro: più atti, più verifiche, più contabilità, più relazioni, più responsabilità. Tutto vero. Ma il diritto degli incentivi non ragiona in termini di “quanto abbiamo lavorato di più”, bensì di “perché abbiamo lavorato di più” e “quale funzione tecnica incentivabile abbiamo svolto”. Se l’attività aggiuntiva è la conseguenza di un evento imprevedibile, di una modifica legittima, di un’esigenza supplementare non originariamente inclusa e non imputabile a cattiva programmazione, allora il ragionamento può aprirsi. Se invece è il risultato di una progettazione carente o di una programmazione approssimativa, il premio diventa paradossale.
Il quid pluris che rende incentivabile l’attività tecnica
La riconoscibilità dell’incentivo sulle varianti richiede, secondo la Corte, due condizioni cumulative. La prima è che la variante sia legittimamente disposta ai sensi dell’art. 106 del Codice applicabile. La seconda è che essa abbia comportato l’effettivo svolgimento di ulteriori attività tecniche caratterizzate da particolare complessità, responsabilità e contenuto professionale, tali da integrare un quid pluris rispetto alle prestazioni ordinariamente connesse alla gestione dell’appalto.
Il concetto di quid pluris è essenziale. Non ogni attività aggiuntiva è incentivabile. Non ogni atto ulteriore è funzione tecnica. Non ogni difficoltà gestionale è complessità premiale. Il quid pluris deve essere professionale, tecnico, documentabile e connesso alla funzione incentivabile. Deve superare l’ordinaria amministrazione del contratto. Deve emergere dagli atti. Deve essere verificabile dal RUP, dal dirigente competente, dal responsabile finanziario e, se del caso, dagli organi di controllo.
Rinnovi e varianti alla luce dell’art. 45 del nuovo Codice
La ricaduta sul nuovo art. 45 del d.lgs. 36/2023 è evidente. Il nuovo Codice utilizza una formulazione più ampia, facendo riferimento alle “singole procedure di affidamento” e collocando le attività incentivabili nell’Allegato I.10. La Corte richiama la lettura della Sezione Lombardia n. 372/2025/PAR, secondo cui il diritto sopravvenuto non esclude più il riconoscimento dell’incentivo nel caso di rinnovo contrattuale con mero affidamento diretto, proprio perché la nuova formulazione si discosta dal più restrittivo riferimento dell’art. 113 ai “lavori, servizi, forniture, posti a base di gara”.
Tuttavia, sarebbe sbagliato leggere questa apertura come una liberalizzazione. L’art. 45 amplia alcuni profili, ma non cancella i presupposti. Restano necessari il regolamento dell’ente, la previsione delle somme, l’individuazione preventiva dei soggetti, la riconducibilità delle attività all’Allegato I.10, l’effettivo svolgimento, l’attestazione, il rispetto dei limiti individuali e la correlazione con una procedura legittima. Il nuovo Codice non trasforma l’incentivo in una voce automatica ogni volta che l’amministrazione esercita un’opzione, rinnova un rapporto o approva una variante.
Il messaggio operativo per gli enti è dunque netto. Prima di liquidare incentivi su rinnovi e varianti, occorre predisporre una vera istruttoria. Per i rinnovi bisogna verificare il regime normativo applicabile ratione temporis, la previsione originaria dell’opzione, la valorizzazione nel valore stimato, l’eventuale attività tecnica ulteriore, la presenza o assenza di confronto concorrenziale secondo il quadro applicabile, la riconducibilità delle funzioni svolte all’elenco tassativo e il rapporto tra base di calcolo del fondo e diritto alla liquidazione. Per le varianti occorre verificare la legittimità della modifica contrattuale, la causa della variante, l’eventuale imputabilità a errori dell’amministrazione, il contenuto tecnico aggiuntivo, la complessità effettiva, il quid pluris rispetto alla gestione ordinaria e la documentazione delle attività svolte.
Sul piano regolamentare, gli enti dovrebbero evitare formule generiche del tipo “gli incentivi spettano anche sui rinnovi e sulle varianti”. Una clausola del genere è pericolosa, perché suggerisce un automatismo che la Corte dei conti esclude. La formulazione corretta dovrebbe essere condizionata: gli incentivi possono essere riconosciuti in relazione a rinnovi o varianti solo ove ricorrano i presupposti previsti dalla disciplina applicabile, vi sia effettivo svolgimento di attività tecniche incentivabili, le stesse siano documentate e sussista una correlazione funzionale con l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della spesa.
Incentivi tecnici: non si premia la complicazione
In conclusione, la deliberazione Veneto n. 139/2026/PAR non chiude ogni spazio agli incentivi su rinnovi e varianti, ma chiude la porta alla loro liquidazione automatica. Ed è una distinzione decisiva. Il rinnovo previsto negli atti di gara non basta. La variante faticosa non basta. L’aggravio amministrativo non basta. La presenza di un valore economico nel quadro dell’appalto non basta. Serve sempre la verifica della funzione tecnica effettivamente svolta, della sua tipizzazione, della sua legittima collocazione procedurale e della sua coerenza con la finalità premiale dell’istituto.
La Corte, in sostanza, ricorda agli enti una cosa semplice ma spesso dimenticata: l’incentivo tecnico non è il premio per aver attraversato una procedura complicata. È il riconoscimento di una responsabilità tecnica qualificata, svolta in un perimetro legittimo e utile alla migliore gestione della spesa pubblica. Tutto il resto — rinnovi, varianti, aggravamenti, urgenze, complicazioni, fatiche d’ufficio — può rilevare solo se passa da questa griglia. Diversamente, non siamo più nel campo della valorizzazione delle professionalità interne. Siamo nel più scivoloso territorio della remunerazione accessoria travestita da incentivo tecnico.
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