L’Europa salverà la cannabis light italiana? Il Consiglio di Stato si rimette alla Corte di giustizia Ue

La partita giudiziaria sul Cbd per uso orale si sposta sul terreno del diritto europeo. Con l’ordinanza n. 6202/2026, il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio nazionale contro il decreto del ministero della Salute del 27 giugno 2024, affidando alla Corte di giustizia dell’Unione europea cinque questioni pregiudiziali sulla compatibilità delle restrizioni italiane coi principi comunitari.
Il ricorso è stato promosso da Ici–Imprenditori canapa Italia, assistita dagli avvocati Dario De Blasi, Alberto Gava e Francesco Renda. Il decreto contestato ha inserito nella Tabella dei medicinali, sezione B, le composizioni per somministrazione orale contenenti cannabidiolo (Cbd) ottenuto da estratti di cannabis, sottoponendole a un regime che limita fortemente i canali distributivi e le esclude dai normali circuiti commerciali.
Il Consiglio di Stato chiede innanzitutto ai giudici europei di stabilire se questa disciplina costituisca una misura equivalente a una restrizione quantitativa alla libera circolazione delle merci. La Corte dovrà inoltre valutare se sia compatibile col diritto Ue un regime che non vieta formalmente la commercializzazione, ma può produrre un effetto sostanzialmente impeditivo per prodotti fabbricati e venduti legalmente in altri Stati membri.
Al centro del rinvio entra anche il principio di precauzione. Il Cbd, considerato isolatamente, non presenta infatti effetti psicotropi né evidenze accertate della capacità di indurre dipendenza, mentre gli effetti posti alla base della decisione ministeriale non risulterebbero dimostrati in modo univoco e rimanderebbero a un rischio potenziale. La Corte dovrà dunque chiarire se il principio di precauzione possa giustificare una misura tanto restrittiva in assenza di pericoli concreti accertati.
Un’altra questione riguarda la proporzionalità del provvedimento: il regime italiano si applica in modo generalizzato, senza distinguere i prodotti in base alla loro effettiva composizione e senza valutare preventivamente misure meno limitative. L’ultimo quesito chiede se sia possibile inserire nella Tabella dei medicinali sostanze per le quali non siano stati accertati concreti rischi di dipendenza, requisito previsto dalla normativa nazionale.
La Corte di giustizia dovrà fornire l’interpretazione vincolante dei principi europei coinvolti. Il procedimento tornerà poi davanti al Consiglio di Stato, che assumerà la decisione definitiva sull’appello alla luce delle indicazioni arrivate dai giudici Ue.
Vale la pena ricordare che nella cannabis non-light è soprattutto la molecola Thc ad avere effetti psicoattivi, essendo in grado di indurre stati di euforia o alterazioni della percezione, ma lo stesso è presente in quantità irrilevanti nella cannabis light, dove il principale principio attivo è il Cbd: la stessa Organizzazione mondiale della sanità (Oms) raccomanda che il Cbd non venga classificato come sostanza controllata, e nel 2020 la giurisprudenza europea ha escluso che il Cbd possa essere catalogato come stupefacente.
Anche se la comunità scientifica di settore non ha ancora raggiunto un consenso in merito all’efficacia terapeutica del Cbd a contrasto di tutte le patologie per le quali viene impiegato, sappiamo – come certifica ancora una volta l’Oms – che l’uso di Cbd non mostra potenziale d’abuso o di dipendenza, né ci sono problemi di salute pubblica associati.
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