Maternità prima dell’assunzione nella PA: cosa accade al congedo
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Maternità prima dell’assunzione: il congedo obbligatorio può essere calcolato retroattivamente rispetto alla data di inizio del rapporto di lavoro? Oppure no?
È questo il chiarimento fornito dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere n. 12377 del 20 febbraio 2026, dedicato al caso di una dipendente pubblica entrata in servizio dopo aver già partorito.
La questione, tutt’altro che astratta, può riguardare concorsi, assunzioni a tempo indeterminato o determinato e nuove immissioni in servizio. Il punto centrale è semplice: le tutele previste dal Testo unico sulla maternità operano in presenza di un rapporto di lavoro già attivo. Perciò, il periodo di congedo obbligatorio maturato prima della firma del contratto non può trasformarsi in un’assenza da riconoscere dal nuovo datore pubblico.
Congedo di maternità: che cosa dice la legge
Il riferimento normativo è il decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, il Testo unico che disciplina la tutela e il sostegno della maternità e della paternità. Le sue regole sono costruite per proteggere la salute della madre e del bambino, riconoscendo al tempo stesso specifici diritti alle lavoratrici e ai lavoratori durante la gravidanza, dopo il parto, nell’adozione o nell’affidamento.
L’articolo 16, in particolare, stabilisce il divieto di adibire al lavoro le donne nei due mesi che precedono la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla nascita. La norma contempla inoltre alcune ipotesi particolari: il parto oltre la data presunta, la nascita anticipata e la possibilità di flessibilità prevista dalla legge.
Si tratta del cosiddetto congedo di maternità obbligatorio, che ha una funzione protettiva e non può essere letto come un periodo di assenza astrattamente spendibile in qualsiasi momento della vita lavorativa. Il diritto, infatti, si collega a un rapporto professionale esistente e alle date che scandiscono gravidanza, parto e assunzione.
Il caso della dipendente assunta dopo il parto
Nel parere richiesto alla Funzione Pubblica si chiedeva come applicare gli articoli 16 e seguenti del d.lgs. n. 151/2001 nei confronti di una lavoratrice neoassunta che aveva partorito prima dell’avvio del servizio presso l’amministrazione.
La risposta dell’Ufficio per l’organizzazione e il lavoro pubblico è netta: non può configurarsi una tutela della maternità riferita a un periodo precedente all’inizio del rapporto di lavoro. In altre parole, se il parto avviene quando la dipendente non è ancora in servizio presso l’ente o il Ministero che la assume, quel periodo non può essere recuperato dopo l’assunzione come se il contratto fosse già esistente.
Il ragionamento seguito dal Dipartimento muove dalla natura stessa degli istituti previsti dal Testo unico. Congedi, permessi e benefici economici sono destinati ai genitori lavoratori, cioè a soggetti per i quali il vincolo professionale sia già in corso e sussistano tutti i presupposti richiesti dalla disciplina.
Non conta, dunque, soltanto l’evento della nascita. Occorre verificare anche quando è sorto il rapporto di lavoro rispetto alla gravidanza e al parto. La maternità resta naturalmente tutelata dall’ordinamento, ma ciascuna misura deve essere collocata nel corretto contesto previdenziale e lavorativo.
Le assenze decorrono dalla data di assunzione
La conseguenza pratica indicata nel parere è altrettanto chiara. Le eventuali assenze della dipendente riconducibili alla maternità dovranno essere riferite e computate a partire dalla data di assunzione. Non è quindi possibile attribuire al nuovo rapporto periodi già trascorsi, né far retroagire gli effetti del congedo obbligatorio a un momento in cui la lavoratrice non aveva ancora preso servizio.
Questo non significa che la neoassunta perda ogni forma di tutela dopo il parto. Dal momento in cui il rapporto inizia, potrà accedere agli istituti previsti dalla normativa, purché ricorrano le condizioni richieste per ciascuno di essi. La valutazione dovrà essere effettuata considerando la situazione concreta, la data di ingresso in servizio e l’età del minore, oltre alle ulteriori regole applicabili al singolo beneficio.
Per gli uffici del personale, il chiarimento rappresenta un criterio operativo utile soprattutto nella gestione delle assunzioni che intervengono in prossimità della nascita o nelle settimane immediatamente successive. La documentazione sanitaria e le informazioni sulla data del parto restano importanti, ma non possono modificare il momento dal quale nasce il rapporto di impiego.
La tutela per le madri disoccupate
Nel parere la Funzione Pubblica richiama anche l’articolo 24 del d.lgs. n. 151/2001. La norma contempla una tutela specifica per le madri disoccupate, al ricorrere di precise condizioni. È un passaggio rilevante perché chiarisce che il periodo precedente alla nuova assunzione non resta necessariamente privo di protezione: possono infatti trovare applicazione gli strumenti economici e previdenziali previsti per chi non ha un rapporto di lavoro in essere.
Spetterà all’interessata verificare, con gli enti competenti e in base alla propria posizione contributiva, se nel periodo antecedente all’assunzione abbia già maturato o usufruito dei sussidi collegati alla maternità obbligatoria. È un piano diverso da quello del nuovo rapporto di lavoro, che non può essere utilizzato per duplicare o ricostruire retroattivamente assenze non maturate presso l’amministrazione di destinazione.
Assunzioni e genitorialità: serve attenzione ai tempi
Il parere n. 12377/2026 ribadisce un principio destinato a incidere sulla gestione quotidiana del personale pubblico: la protezione della genitorialità è ampia, ma gli istituti lavorativi devono essere applicati rispettando tempi, requisiti e natura del rapporto. L’assunzione segna quindi uno spartiacque preciso.
Per la lavoratrice che entra in servizio dopo il parto, il nuovo contratto apre l’accesso alle tutele previste dalla legge dal momento della sua efficacia. Ciò che è avvenuto prima dovrà invece essere valutato attraverso le forme di protezione eventualmente spettanti in assenza di occupazione, senza sovrapposizioni né automatismi.
Il testo del parere
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