Mobilità nella sanità: il 15 per cento obbligatorio si ferma alla porta del Servizio sanitario nazionale
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Nel pubblico impiego basta spesso una percentuale per generare una stagione di circolari, interpretazioni creative e improvvise ansie da adempimento.
Il nuovo comma 2-bis dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 ne offre un esempio particolarmente significativo: dal 2026 le amministrazioni interessate sono chiamate a destinare alle procedure di mobilità una quota non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali impegnate nell’esercizio finanziario, quando il piano assunzionale preveda almeno dieci assunzioni. Una regola severa, accompagnata persino da conseguenze sulla capacità assunzionale dell’anno successivo in caso di mancata attivazione delle procedure. Sarebbe quindi comprensibile che uffici personale, direzioni amministrative e collegi sindacali delle aziende sanitarie iniziassero immediatamente a fare calcoli, sottrarre posti ai concorsi e predisporre avvisi di mobilità. Sarebbe comprensibile, ma sarebbe anche inutile, perché il legislatore ha scritto espressamente che aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale sono esclusi dall’obbligo.
Ed è proprio questo il punto che merita di essere chiarito prima che l’ormai celebre principio amministrativo del “facciamolo comunque, così siamo più tranquilli” trasformi un’esclusione normativa in un adempimento volontariamente autoimposto. La disciplina introdotta dal comma 2-bis non stabilisce, per il Servizio sanitario nazionale, un obbligo generalizzato di riservare il 15 per cento delle facoltà assunzionali alla mobilità. Al contrario, aziende ed enti del SSN sono nominativamente collocati tra le amministrazioni escluse dal nuovo meccanismo, insieme, tra gli altri, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, agli enti locali con non più di cinquanta dipendenti a tempo indeterminato e all’ARAN. Il dato letterale è difficilmente equivocabile: se un soggetto è espressamente inserito tra le eccezioni, applicargli ugualmente la regola non significa essere prudenti, ma ignorare una scelta legislativa consapevole.
Occorre però evitare immediatamente l’equivoco opposto, forse ancora più pericoloso. L’esclusione delle aziende e degli enti del SSN non significa che la mobilità sia stata espunta dall’ordinamento sanitario, né che le aziende sanitarie non possano più utilizzarla quale strumento di acquisizione del personale. Significa qualcosa di molto più preciso: non opera nei loro confronti lo specifico obbligo introdotto dal comma 2-bis di destinare almeno il 15 per cento delle facoltà assunzionali impegnate nell’esercizio alle procedure di mobilità, al ricorrere della soglia quantitativa prevista dalla disposizione. È quindi escluso il vincolo percentuale; non è escluso l’istituto.
Il Servizio sanitario nazionale è escluso dalla quota del 15%
La differenza non è un dettaglio terminologico, ma cambia completamente la gestione della programmazione del personale. Una ASL, un’azienda ospedaliera, un IRCCS pubblico o altro ente riconducibile al Servizio sanitario nazionale può continuare a utilizzare la mobilità quando la ritenga coerente con il proprio fabbisogno, con la programmazione del personale e con le esigenze organizzative, ma non è tenuta, per effetto di questa disposizione, a sottrarre automaticamente il 15 per cento delle proprie capacità assunzionali alle procedure concorsuali per destinarle preventivamente alla mobilità. L’autonomia programmatoria sanitaria, dunque, non viene compressa attraverso questo meccanismo quantitativo.
La norma assume un rilievo ancora maggiore se si considera la struttura della disciplina prevista per le amministrazioni non escluse. Il comma 2-bis stabilisce infatti che le amministrazioni destinatarie debbano utilizzare prioritariamente la quota per l’immissione nei propri ruoli dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni e già collocati in posizione di comando, purché appartenenti alla medesima area funzionale, abbiano prestato servizio per almeno dodici mesi e abbiano conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole; le posizioni eventualmente non coperte attraverso la mobilità vengono poi restituite ai concorsi. Si tratta, quindi, di una vera e propria precedenza strutturata della mobilità rispetto al concorso, collegata a una quota predeterminata della capacità assunzionale.
E proprio questa architettura non riguarda aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.
Perché la soglia delle dieci assunzioni non cambia la regola
La conseguenza pratica è evidente. Una azienda sanitaria che programmi venti, cinquanta o cento assunzioni non deve automaticamente effettuare il calcolo del 15 per cento previsto dal comma 2-bis per stabilire quanti posti debbano essere preliminarmente sottratti alla procedura concorsuale. Né può essere sostenuto che l’obbligo scatti semplicemente perché il piano assunzionale supera le dieci unità: la soglia delle dieci assunzioni rileva per le amministrazioni comprese nella disciplina, non può resuscitare un obbligo nei confronti di un soggetto che la stessa norma ha preliminarmente escluso.
La lettura opposta produrrebbe un piccolo capolavoro di ermeneutica creativa: prima si leggerebbe l’esclusione delle aziende sanitarie e immediatamente dopo la si cancellerebbe applicando loro il resto della disposizione. Il legislatore, in altri termini, avrebbe inserito le aziende e gli enti del SSN nell’elenco delle eccezioni soltanto per esercizio stilistico. È una tesi che può certamente soddisfare il gusto amministrativo per la complicazione, ma meno quello per l’interpretazione letterale e sistematica.
Ancora più significativo è il sistema sanzionatorio collegato all’obbligo. Per le amministrazioni soggette alla norma, la mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l’anno di riferimento determina una riduzione del 15 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate per l’anno successivo, accompagnata dal conseguente adeguamento della dotazione organica; la disposizione regola inoltre gli effetti sui comandi in essere. La severità della conseguenza conferma che siamo davanti a un obbligo puntuale e tipizzato, non a un generico principio di preferenza per la mobilità. Proprio perché il legislatore collega all’omissione una sanzione organizzativa e finanziaria tanto rilevante, l’individuazione dei destinatari non può essere estesa per analogia a soggetti espressamente esclusi.
Nessuna penalizzazione per le aziende sanitarie escluse
Per le aziende sanitarie, quindi, non opera neppure la penalizzazione del 15 per cento collegata alla mancata attivazione di queste procedure. Sarebbe giuridicamente singolare sostenere che l’ente sia escluso dall’obbligo ma sottoposto alla sanzione prevista per chi viola quell’obbligo; eppure, conoscendo la capacità della burocrazia di creare adempimenti anche quando il legislatore li ha tolti, non sarebbe sorprendente vedere qualche amministrazione applicare cautelativamente entrambe le cose.
Il vero tema diventa allora quello della programmazione. L’assenza dell’obbligo percentuale non deve essere confusa con una libertà gestionale priva di razionalità. Le aziende sanitarie restano chiamate a programmare correttamente i propri fabbisogni e a scegliere, in funzione delle concrete necessità organizzative, gli strumenti di reclutamento più appropriati. La mobilità conserva una evidente utilità quando consente di acquisire personale già formato, già inserito nel sistema pubblico e dotato di esperienza coerente con le esigenze aziendali; può risultare particolarmente efficace per coprire posizioni nelle quali il valore dell’esperienza pregressa sia superiore al vantaggio di procedere esclusivamente mediante reclutamento dall’esterno. La differenza è che questa valutazione resta programmatoria e gestionale, non discende da una riserva quantitativa imposta dal nuovo comma 2-bis.
È precisamente qui che l’esclusione del SSN acquista la sua portata organizzativa. Le aziende sanitarie operano in un sistema nel quale le esigenze assunzionali sono fortemente differenziate per profili, discipline, aree professionali e condizioni territoriali; applicare rigidamente una quota uniforme del 15 per cento avrebbe significato sottrarre una parte della capacità assunzionale a una valutazione che, in sanità, deve inevitabilmente confrontarsi con disponibilità effettiva di professionisti, carenze strutturali, esigenze assistenziali, turnover, programmazione regionale e sostenibilità economica. La scelta legislativa di escludere gli enti del SSN consente invece di mantenere maggiore flessibilità nell’utilizzo dei diversi canali di acquisizione del personale.
La mobilità resta uno strumento a disposizione delle aziende
Questo significa, ad esempio, che l’azienda può programmare un concorso per coprire determinati posti senza essere costretta, per effetto del comma 2-bis, a riservarne preventivamente una quota alla mobilità. Allo stesso modo, potrà decidere di ricorrere alla mobilità per altri profili quando ritenga che quella modalità risponda meglio alle proprie esigenze. La norma, quindi, non svaluta la mobilità; elimina semplicemente un automatismo.
Il punto dovrebbe essere particolarmente chiaro anche nella redazione della sezione del PIAO dedicata alla programmazione dei fabbisogni. Per le amministrazioni assoggettate al nuovo regime, il vincolo della quota di mobilità entra necessariamente nella costruzione del piano assunzionale; per le aziende sanitarie, invece, la programmazione non deve essere artificiosamente piegata a un limite percentuale dal quale il legislatore le ha espressamente escluse. Ciò non impedisce di programmare procedure di mobilità, ma impedisce di rappresentarle come adempimento necessario del comma 2-bis.
La stessa disposizione prevede, per le amministrazioni cui si applica, che gli inquadramenti avvengano nei limiti dei posti vacanti e nell’area funzionale e posizione economica corrispondente, anche attraverso eventuali rimodulazioni della dotazione organica da recepire nella sezione del PIAO relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni. Anche questo passaggio conferma la natura profondamente organizzativa della disciplina e rende ancora più evidente il significato dell’esclusione del SSN.
Come interpretare correttamente la nuova disciplina dal 2026
Sul piano applicativo, però, sarà necessario evitare una formula destinata a circolare velocemente negli uffici: “dal 2026 la mobilità non è più obbligatoria in sanità”. Espressa in questi termini, l’affermazione è troppo ampia e rischia di produrre equivoci. La formulazione tecnicamente corretta è che aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale sono esclusi dallo specifico obbligo previsto dall’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001 di destinare alle procedure di mobilità una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali impegnate nell’esercizio finanziario, quando il piano assunzionale preveda almeno dieci unità.
Questo è il perimetro giuridico da difendere.
La precisazione è necessaria soprattutto perché nella gestione del personale pubblico si tende spesso a trasformare le discipline speciali in slogan. “Prima la mobilità”, “mobilità obbligatoria”, “mobilità abolita”, “concorso solo dopo la mobilità”: formule semplici che hanno il pregio di essere ricordate facilmente e il difetto di essere spesso tecnicamente inesatte. Il legislatore, invece, ha costruito una disciplina selettiva, indicando espressamente chi vi rientra e chi ne resta fuori. Le aziende sanitarie appartengono alla seconda categoria.
Programmazione del personale e responsabilità dirigenziale
Ne deriva anche una conseguenza sul rapporto tra programmazione e responsabilità dirigenziale. Se non esiste un obbligo legislativo di destinare una quota predeterminata alla mobilità, la scelta dell’azienda deve essere motivata attraverso il fabbisogno e gli obiettivi organizzativi, evitando sia l’automatismo del “facciamo comunque il 15 per cento per prudenza”, sia l’automatismo opposto del “non facciamo mai mobilità perché siamo esclusi”. In entrambi i casi si rinuncerebbe alla valutazione gestionale che l’esclusione, invece, restituisce all’amministrazione sanitaria.
La satira, a questo punto, si scrive quasi da sola. Il legislatore esclude esplicitamente aziende ed enti del SSN dall’obbligo, ma qualche ufficio potrebbe ugualmente predisporre il prospetto del 15 per cento, chiedere un parere, convocare una riunione, predisporre una circolare interna, avviare una mobilità “perché non si sa mai” e infine spiegare che la procedura non era obbligatoria ma era stata comunque fatta per maggiore cautela. È quella forma di prudenza amministrativa per cui, quando una norma elimina un adempimento, la prima reazione è chiedersi come reintrodurlo autonomamente.
Eppure il dato normativo è lineare. A decorrere dal 2026 il nuovo meccanismo percentuale riguarda le amministrazioni indicate dalla norma, salvo le eccezioni espressamente previste, tra le quali compaiono proprio aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale. La scelta legislativa deve quindi essere presa sul serio, non neutralizzata attraverso interpretazioni difensive.
Più flessibilità nella scelta delle procedure di reclutamento
Per le aziende sanitarie il vantaggio è soprattutto programmatorio. La possibilità di scegliere tra mobilità, concorso e altri strumenti consentiti dall’ordinamento può essere modulata in relazione ai fabbisogni effettivi, alla disponibilità dei profili professionali, alle necessità assistenziali e alla pianificazione economico-finanziaria, senza dover riservare meccanicamente una porzione delle facoltà assunzionali alla mobilità. In un settore caratterizzato da carenze professionali strutturali e fabbisogni fortemente eterogenei, non è un dettaglio.
La conclusione, quindi, deve essere tanto netta quanto tecnicamente circoscritta: dal 2026 aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale non sono soggetti all’obbligo previsto dall’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001 di destinare almeno il 15 per cento delle facoltà assunzionali impegnate alle procedure di mobilità, neppure quando il piano assunzionale preveda dieci o più assunzioni. Non sono conseguentemente destinatari, in relazione a questo specifico obbligo, della penalizzazione prevista per la sua mancata attivazione.
La mobilità, però, resta disponibile come strumento di gestione e reclutamento del personale e potrà continuare a essere utilizzata quando l’azienda la ritenga coerente con la propria programmazione.
È questa la distinzione che deve guidare gli uffici: mobilità possibile, ma quota obbligatoria no.
Per una volta, dunque, il legislatore ha tolto un automatismo.
Sarebbe opportuno resistere alla tentazione di rimettercelo.
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