Incidente stradale per stop ignorato: al motociclista spetta risarcimento danni

13 Ottobre 2026 - 13:30
0

lentepubblica.it

A Milano oltre 470mila euro di risarcimento danni al motociclista, colpito da un automobilista che aveva ignorato uno stop: a deciderlo una sentenza del tribunale della città meneghina.


Nove chilometri orari oltre il limite non hanno ridotto il risarcimento di un motociclista che aveva la precedenza. La compagnia assicurativa dell’automobilista che non si era fermato allo stop puntava proprio su quel dettaglio per ottenere un concorso di colpa, ma il Tribunale di Milano lo ha escluso con la sentenza n. 7747/2026, pubblicata il 9 ottobre 2026. All’uomo, rimasto invalido al 47-48% a 33 anni, sono stati riconosciuti oltre 470mila euro di danno non patrimoniale.

Lo scontro e la responsabilità attribuita all’automobilista

I fatti risalgono all’8 agosto 2021, a Caronno Pertusella, in provincia di Varese. All’incrocio tra Corso della Vittoria e vicolo Pasteur una Fiat Panda, uscita dalla strada laterale, si immetteva sulla carreggiata senza fermarsi al segnale di stop e urtava la Harley Davidson che sopraggiungeva da destra.

Il conducente dell’auto, rimasto contumace, e la compagnia di assicurazioni sono stati condannati in solido ai sensi dell’art. 2054 del codice civile e dell’art. 144 del codice delle assicurazioni. Il giudice milanese ha dovuto prima superare la presunzione di pari responsabilità che il comma 2 dell’art. 2054 c.c. stabilisce per le collisioni tra veicoli. Accertata la violazione degli artt. 145, comma 2, e 146 del codice della strada, ha richiamato un precedente della Cassazione (n. 13672/2019), secondo cui la prova che un conducente ha rispettato le regole di prudenza può emergere anche indirettamente, dal collegamento causale esclusivo o assorbente tra l’evento e la condotta dell’altro.

Proprio questo è successo nel caso di specie. La colpa dell’automobilista risulta infatti “talmente grave – inosservanza STOP e omessa precedenza – da assumere valenza causale esclusiva ed assorbente rispetto al sinistro”, tanto da rendere giuridicamente irrilevanti le eventuali imprudenze del motociclista.

La velocità contestata dalla compagnia

La compagnia sosteneva che la moto procedesse a 59 km/h, oltre il limite di 50 previsto su Corso della Vittoria, e aveva depositato la relazione cinematica di un proprio consulente. Il Tribunale ha osservato che quella stima, priva del supporto di video e di tracce sull’asfalto, deriva da calcoli su peso e deformazioni dei mezzi, cioè su “elementi variabili e grandezze di cui non vi è certezza processuale”. Anche ritenendo provato quel dato, lo scarto era comunque minimo. Secondo il giudice “non può ravvisarsi una negligenza tale da aver concorso nella causazione del sinistro atteso che l’attore stava procedendo su strada rettilinea con diritto di precedenza, in orario diurno e buona visibilità”. L’urto, si legge in sentenza, sarebbe stato inevitabile anche a 50 km/h.

Il danno non patrimoniale e la Tabella Unica Nazionale

Il passaggio più rilevante della sentenza riguarda la liquidazione. Il Tribunale ha applicato il principio di diritto enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 8630/2026. In quell’occasione, la Suprema Corte ha chiarito che la Tabella Unica Nazionale, introdotta dal d.P.R. n. 12/2025, vale come parametro della valutazione equitativa prevista dagli artt. 1226 e 2056 c.c. anche per i sinistri anteriori al 5 marzo 2025. Per il Tribunale costituisce un “parametro di riferimento privilegiato” da utilizzare, anche in via indiretta, ogni volta che si liquida un danno alla salute con invalidità pari o superiore al 10%.

Il calcolo parte da un’invalidità permanente del 47,5% in un uomo di 33 anni al momento dell’incidente. La componente morale è stata riconosciuta nella misura massima prevista dalla tabella. A giustificarla sono innanzitutto le difficoltà a camminare e a restare a lungo in piedi, con ricadute sulla vita domestica e sul legame con un figlio ancora piccolo. Il deficit erettile, che nemmeno le terapie farmacologiche permettono di superare, comporta secondo il giudice “un’elevatissima sofferenza interiore” in chi è giovane e in salute. Il quadro è aggravato dalla sintomatologia ansioso-depressiva accertata dal consulente.

Alla parte biologica è stato poi applicato un aumento del 15% per personalizzazione, perché i testimoni hanno confermato che l’uomo praticava calcio, jogging e ciclismo, tutte attività ora precluse, e perché la consulenza ha rilevato una maggiore usura nel lavoro di operaio trafilatore. L’invalidità permanente vale così 458.680,22 euro. A questi si aggiungono 11.730,38 euro per l’inabilità temporanea, di 198 giorni complessivi, di cui 18 di inabilità assoluta a 180 di inabilità parziale (90 al 75% e 90 al 50%), con la maggiorazione massima del 60%. Il totale è di 470.410,60 euro.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.

The post Incidente stradale per stop ignorato: al motociclista spetta risarcimento danni appeared first on lentepubblica.it.

Qual è la tua reazione?

Mi piace Mi piace 0
Antipatico Antipatico 0
Lo amo Lo amo 0
Comico Comico 0
Wow Wow 0
Triste Triste 0
Furioso Furioso 0
Redazione

Redazione Eventi e News

Commenti (0)

User