Piante condominiali e allergie: perché l'abbattimento richiede l'unanimità dei condomini

19 Agosto 2026 - 14:35
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lentepubblica.it

Chi soffre di allergie stagionali e vive in un condominio con giardino, ogni primavera deve affrontare i soliti problemi e si pone la stessa domanda: si può chiedere il taglio delle piante responsabili, oppure bisogna limitarsi a convivere con il fastidio? La risposta passa attraverso un equilibrio preciso tra il diritto alla salute del singolo e il diritto degli altri condomini a godere dello stesso spazio verde.


Il giardino condominiale è di tutti, non di uno solo

Il verde che circonda un edificio, con siepi, alberi e aiuole, rientra tra le parti comuni elencate dall’art. 1117 del Codice civile. Nessun condomino può disporne come se fosse cosa propria, ma nemmeno può essere escluso dal suo utilizzo. L’art. 1102 c.c. fissa il principio guida per cui ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne pari uso.

Quando entra in gioco un problema di salute, come un’allergia stagionale a pollini o resine, la questione diventa leggermente più complessa. Da un lato c’è chi chiede di respirare senza difficoltà nella propria abitazione, dall’altro chi vuole continuare a godere dell’ombra e del pregio che quelle piante garantiscono da anni. Nessuno dei due interessi prevale automaticamente sull’altro e la soluzione deriva da una valutazione caso per caso.

I fattori che orientano la decisione

Tre elementi guidano tipicamente questa valutazione. Il primo riguarda la gravità della patologia, che va dal semplice fastidio respiratorio fino a episodi di asma documentati da certificazione allergologica. Il secondo è la distanza tra la pianta incriminata e l’abitazione del condomino allergico, perché un albero lontano dalle finestre incide diversamente rispetto a uno che sfiora il balcone. Il terzo è la presenza di percorsi alternativi per raggiungere l’ingresso di casa o il box senza attraversare l’area critica.

Dalla segnalazione alla delibera: i passaggi da seguire

Chi soffre di un’allergia grave deve anzitutto documentarla. Serve una certificazione medica, meglio se accompagnata da test allergologici, da consegnare all’amministratore insieme all’indicazione della specie vegetale ritenuta responsabile. Su questa base l’amministratore può valutare un primo intervento, che nella maggior parte dei casi consiste in una potatura mirata o nell’eliminazione delle sole parti più allergizzanti della pianta, senza necessità di convocare l’assemblea per un atto che rientra nell’ordinaria amministrazione del verde. Diverso è il caso in cui la situazione richieda l’eliminazione integrale della pianta. In questa circostanza, la decisione non spetta più all’amministratore, ma all’assemblea e la maggioranza semplice non basta.

Perché serve il consenso di tutti i condomini

La giurisprudenza è ormai consolidata nel considerare l’abbattimento di un albero sano come un’innovazione vietata ai sensi dell’art. 1120 c.c., trattandosi della distruzione di un bene comune che incide sul decoro architettonico dell’edificio. Lo ha affermato con chiarezza la Corte d’Appello di Roma, che con la sentenza n. 478 del 6 febbraio 2008 ha stabilito la nullità di ogni delibera adottata a semplice maggioranza per lo sradicamento di alberi condominiali. La Cassazione, con l’ordinanza n. 20249 del 2009, ha inoltre precisato che l’elenco dei beni comuni dell’art. 1117 c.c. non è tassativo, per cui gli alberi vi rientrano a pieno titolo anche se la norma non li nomina espressamente.

Una recente pronuncia del Tribunale di Potenza, la sentenza n. 586 del 4 marzo 2026, ha chiarito che il fastidio legato a un’allergia, così come la semplice alterazione estetica della pianta, non è di per sé sufficiente a derogare alla regola dell’unanimità. Solo una condizione di pericolo concreto, come l’instabilità strutturale dell’albero o una grave malattia accertata, consente di qualificare l’intervento come atto di manutenzione ordinaria, approvabile con le maggioranze ridotte previste per la gestione delle parti comuni. In assenza di questi presupposti, anche un disagio allergico serio non trasforma l’abbattimento in una scelta rimessa alla maggioranza dell’assemblea.

Cosa cambia per chi amministra o vive in un condominio

Una delibera di abbattimento approvata senza l’unanimità, anche se motivata da un’esigenza di salute condivisibile, resta esposta al rischio di nullità e può essere impugnata senza i limiti temporali previsti per le ordinarie annullabilità. È quindi necessario documentare con cura ogni passaggio, dalla certificazione medica alla perizia agronomica, distinguendo fin dall’inizio tra una potatura e un abbattimento integrale, che richiede il voto favorevole di ciascun condomino.

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