Regime forfettario: cosa si può davvero detrarre e cosa no

27 Maggio 2026 - 12:44
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lentepubblica.it

Ogni anno, migliaia di professionisti titolari di partita IVA in regime forfettario si pongono la stessa domanda: le spese sostenute per l’attività – l’affitto, le utenze, il carburante, le attrezzature – possono in qualche modo ridurre le tasse da pagare?


La risposta, nella quasi totalità dei casi, è negativa e il motivo non sta in una dimenticanza o in un errore, ma nella struttura stessa del forfettario.

Il coefficiente di redditività

Nel regime ordinario il reddito tassabile emerge dalla differenza tra quanto si incassa e quanto si spende. Nel forfettario, invece, questa operazione non esiste. Il reddito imponibile si determina applicando ai ricavi annui un coefficiente fisso, detto di redditività, che varia in base al codice ATECO dell’attività svolta. Per la maggior parte dei lavoratori autonomi, questo coefficiente si attesta al 78%.

In altre parole, il legislatore stabilisce già in anticipo quale percentuale dei ricavi considerare costi e la quota rimanente del 22% è già incorporata nel calcolo come detrazione forfettaria. Questo significa che le spese reali sostenute durante l’anno non incidono in alcun modo sul calcolo dell’imposta sostitutiva, che resta al 15% (o al 5% nei primi 5 anni di attività). Il regime forfettario presuppone che i costi siano già stati stimati dal coefficiente di redditività.

Le spese che non si possono detrarre

L’elenco di ciò che non genera alcun vantaggio fiscale nel forfettario è piuttosto lungo. L’affitto di uno studio o di un laboratorio, le utenze come luce, gas, telefono e connessione internet, il carburante e tutte le spese legate ai veicoli (manutenzione, assicurazione, pedaggi) non rilevano fiscalmente. Lo stesso vale per i costi di trasferta, vitto e alloggio, per le spese di rappresentanza e per i compensi corrisposti a collaboratori o dipendenti.

Anche l’acquisto di beni strumentali, come computer, attrezzature professionali, arredi, non produce alcun beneficio e non esistono ammortamenti deducibili, né leasing, né noleggi che abbassino l’imposta. Allo stesso modo, eventuali plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali sono fiscalmente irrilevanti, così come le sopravvenienze attive e passive. Tutte queste voci possono essere registrate per finalità gestionali o contabili interne, ma non modificano l’imposta da versare.

Le uniche eccezioni: i contributi previdenziali

A fronte di un regime così rigido sul versante dei costi, esiste una deroga importante, ossia i contributi previdenziali, che sono deducibili su due livelli.

I versamenti effettuati all’INPS – nelle gestioni commercianti, artigiani o nella Gestione Separata – oppure alle casse professionali di categoria, riducono direttamente il reddito forfettario. In sostanza, abbassano la base su cui si calcola l’imposta sostitutiva. Se il totale dei contributi supera il reddito imponibile forfettario, l’eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo. Per i titolari di impresa familiare valgono regole specifiche anche per i contributi versati a favore dei collaboratori.

Esistono poi altre forme di previdenza che, pur non agendo sul reddito forfettario, riducono il reddito complessivo del contribuente. I contributi versati per familiari fiscalmente a carico sono deducibili senza limiti di importo. I versamenti ai fondi pensione complementari sono invece deducibili entro una soglia annua: 5.164,57 euro fino al 2025 e 5.300 euro a partire dal 2026. Infine, i contributi per colf e badanti restano deducibili entro il limite di 1.549,37 euro.

Le detrazioni IRPEF

Il regime forfettario ha un ulteriore effetto che in pochi considerano al momento dell’adesione. Anche se il reddito forfettario è escluso dall’IRPEF ordinaria, entra comunque nel calcolo del reddito complessivo rilevante per le detrazioni. Questo vuol dire che chi ha un reddito forfettario elevato potrebbe vedersi ridurre o azzerare le detrazioni per spese sanitarie, interessi sul mutuo, figli a carico e carichi familiari.

In questo contesto, i contributi previdenziali assumono un ruolo doppiamente strategico, in quanto non solo abbassano il reddito imponibile, ma contribuiscono a preservare le detrazioni che altrimenti rischierebbero di scomparire.

Il caso della cessione d’azienda

Per chi opera in forma di impresa individuale, la cessione dell’attività merita un approfondimento specifico. Il corrispettivo riconducibile all’avviamento non viene trattato come plusvalenza – che sarebbe fiscalmente irrilevante – ma come ricavo ordinario, soggetto alle regole del regime forfettario. In determinate situazioni può trovare applicazione la tassazione separata, ma si tratta di un’analisi da condurre caso per caso con il proprio consulente fiscale.

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