Screenshot WhatsApp come prova, il part-time firmato non regge davanti ai turni fotografati

03 Ottobre 2026 - 13:45
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lentepubblica.it

Un contratto a 20 ore non basta se turni in bacheca, chat di reparto e colleghi raccontano un’altra storia. Il Tribunale di Messina ha riconosciuto oltre 33mila euro lordi a un dipendente


Venti ore settimanali sul contratto, più di quarantotto nei turni del reparto. Con la sentenza n. 1138 del 10 giugno 2026 il Tribunale di Messina, sezione lavoro, ha dato ragione a un dipendente di supermercato che contestava un part-time che, a suo dire, era tale solo sulla carta. Particolarmente rilevanti sono state le fotografie dei turni girate in chat dai responsabili di reparto, lette insieme alle testimonianze dei colleghi.

Un part-time firmato tredici giorni dopo l’assunzione

Il lavoratore era stato assunto il 31 gennaio 2019 a tempo pieno e indeterminato, come aiuto commesso di V livello del contratto collettivo del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il 13 febbraio 2019 firmava il passaggio a 20 ore settimanali, con effetto retroattivo dal 4 febbraio. Nel ricorso del luglio 2021 sosteneva invece di aver lavorato fino all’8 febbraio 2021 per 9 o 10 ore al giorno, domenica compresa.

Lo screenshot vale come documento

La società aveva eccepito che le immagini dei turni fossero state tratte da una chat privata, depositate senza il dispositivo d’origine e che fossero facilmente alterabili. Il giudice ha richiamato l’orientamento della Cassazione secondo cui i messaggi WhatsApp e gli sms “sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica” (Cass., Sez. U, n. 11197/2023), purché ne risultino provenienza e attendibilità. Nello stesso senso si è espressa la Cassazione con la pronuncia n. 1254/2025, che colloca e-mail e messaggi tra le riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 del codice civile. Ne discende la piena efficacia probatoria dei fatti rappresentati, salvo che la controparte ne disconosca la conformità.

Il disconoscimento deve essere puntuale

Il Tribunale ricorda, richiamando un proprio precedente (n. 615/2026), che il disconoscimento “deve essere specifico e deve indicare il reale contenuto dell’originale che si assume difforme dalla copia depositata”. Non basta una contestazione generica, né una che riguardi la sola utilizzabilità processuale. L’azienda ha negato la veridicità dei prospetti senza produrre i turni realmente applicati negli stessi giorni. Ha depositato un unico file di tabelle con gli orari giornalieri, privo della settimana di riferimento e del nome del ricorrente.

Testimoni e accordo di trasformazione

Un teste, non più alle dipendenze della società al momento dell’audizione, ha confermato il tempo pieno con 9 o 10 ore quotidiane per sei giorni su sette e ha spiegato di aver predisposto lui stesso i turni in qualità di responsabile. Un secondo, pur senza ricordare con precisione le singole giornate, ha riferito di aver incrociato il ricorrente al cambio turno (“io smontavo dal posto di lavoro e lui iniziava il suo turno di lavoro”) e ha indicato le fasce dalle 6 alle 11 e dalle 16 alle 20, con turni affissi in bacheca, fotografati o inoltrati in chat.

Un terzo teste ha parlato di tre o quattro ore al giorno e di semplici bozze. Il Tribunale ha giudicato questa versione contraddetta dalle chat e dalle altre deposizioni e ha ridimensionato l’attendibilità di alcuni testimoni ancora dipendenti della società. Ha contribuito anche la “singolarità dell’accordo di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale”, firmato dopo appena 13 giorni dall’avvio del rapporto e con efficacia anticipata.

Oltre le 48 ore settimanali

Il giudice ha accertato un impegno di circa 9 ore al giorno per cinque giorni, cui si aggiungevano 4 o 5 ore in un sesto giorno. Il totale supera le 48 ore settimanali e comprende anche prestazioni domenicali. I turni mostravano inizi alle 5 e prestazioni oltre le 22, con il supermercato aperto al pubblico dalle 8 alle 23 (la domenica fino alle 22). L’art. 7 del contratto collettivo fissa la durata normale in 40 ore settimanali. Le maggiorazioni dell’art. 24 sono il 15% per lo straordinario diurno tra la quarantunesima e la quarantottesima ora, il 20% oltre la quarantottesima, il 50% per quello notturno, dalle 22 alle 6, e il 30% per il lavoro domenicale.

Per quantificare il credito il Tribunale ha adottato il calcolo del ricorrente, rimasto incontestato. Ha detratto le somme pacificamente versate fuori busta, circa 300-400 euro al mese, ed escluso ferie, festività, il periodo antecedente al 31 gennaio 2019 e le differenze dell’ultima fase, quando l’orario era tornato a 20 ore. La società dovrà pagare 30.986,03 euro lordi tra retribuzione, straordinari, lavoro domenicale, tredicesima e quattordicesima, più 2.149,43 euro sul Tfr, cioè 33.135,46 euro lordi con interessi legali e rivalutazione. Dovrà inoltre versare all’Inps i contributi sul maggiore imponibile.

Le domande respinte

Resta senza tutela il periodo dal 3 dicembre 2018 al 30 gennaio 2019. I testimoni non hanno dato pieno riscontro e la chat del 25 gennaio 2019 conteneva messaggi “generici, scambiati fra amici/colleghi e che non consentono in alcun modo di ritenere provata la sussistenza del dedotto vincolo di subordinazione”. Richiamando l’art. 2697 del codice civile, il giudice ricorda che il lavoratore deve fornire “la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio”, cioè orario, durata e livello retributivo.

Quando una chat prova davvero l’orario di lavoro

La sentenza non rende ogni screenshot una prova risolutiva. Conta da dove proviene il messaggio, quanto è circostanziata l’eventuale contestazione e se testimoni e documenti ne confermano il contenuto. Per i lavoratori è consigliabile conservare turni e comunicazioni di servizio e sapere chi potrebbe confermarli.

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