Minaccia di licenziamento per imporre straordinari e silenzio: è estorsione
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Minaccia di licenziamento per imporre straordinari non pagati e silenzio sugli infortuni, per la Cassazione è estorsione.
Quando il datore di lavoro ricorre alla minaccia di licenziamento per non pagare ore di lavoro straordinario o per indurre un dipendente a non denunciare un infortunio subito non è responsabile soltanto di un inadempimento contrattuale, ma può rispondere anche di estorsione. Lo ribadisce la Corte di cassazione, Sezione II penale, con la sentenza n. 25337 depositata il 6 luglio 2026, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi di quattro imputati condannati dalla Corte d’appello di Bari.
Come veniva usata la minaccia di licenziamento
Il 13 novembre 2025 la Corte d’appello di Bari aveva confermato la responsabilità dei quattro imputati per due distinti fatti di estorsione nei confronti di tre dipendenti della stessa impresa. Due lavoratori, per timore di perdere il posto, avevano lavorato 20 ore consecutive, svolto compiti estranei al proprio profilo e verniciato silos privi di dispositivi di protezione. Il terzo era stato indotto a tacere sull’infortunio subito sul lavoro.
Secondo i giudici, questi episodi rientravano in un “sistema punitivo a progressione scalare”, che comprendeva anche la sottoscrizione di fogli da parte del personale, il lavoro preteso quando i dipendenti avrebbero dovuto essere in cassa integrazione e ulteriori forme di pressione sul luogo di lavoro.
Quando la minaccia di licenziamento diventa estorsione
Una violazione delle norme sul lavoro o sulla sicurezza, in sé, non configura il reato. L’art. 629 del codice penale richiede tre elementi. La vittima deve essere costretta, con violenza o minaccia, a un comportamento attivo o omissivo. Deve poi subire un danno e chi agisce deve ottenere un profitto ingiusto. Nel caso di specie il timore di perdere il posto serviva a ottenere l’adesione a condizioni che i dipendenti, se liberi, avrebbero respinto.
Il profitto non stava nel semplice esercizio del potere di datore di lavoro. Gli imputati risparmiavano il compenso dovuto per le ore extra, si servivano di personale che avrebbe dovuto restare a casa in cassa integrazione ed evitavano le conseguenze delle violazioni antinfortunistiche emerse con l’infortunio di uno dei lavoratori. Si tratta di utilità economiche concrete, mentre il danno per i lavoratori consisteva nell’essere costretti ad accettare quelle condizioni. Per la Cassazione i giudici d’appello hanno valutato correttamente le prove, accertando che vi fu “una serie di condotte per costringere i lavoratori a quanto descritto nei due capi di imputazione sotto la minaccia di licenziamento, con danno quindi dei lavoratori e profitto degli imputati”.
Che cosa sosteneva la difesa sulla minaccia
Il ricorso puntava soprattutto a ridimensionare la minaccia. Secondo i ricorrenti, uno dei lavoratori, in una prima dichiarazione, aveva negato qualsiasi minaccia. Ciò che il datore prospettava in alternativa non sarebbe stato il licenziamento, bensì il pagamento dei soli importi spettanti con la cassa integrazione, o l’attribuzione di mansioni legate all’attività dell’azienda. La forza intimidatrice attribuita agli imputati si sarebbe rivelata inidonea a spaventare quel dipendente e il clima di timore non avrebbe impedito ai lavoratori di rendere dichiarazioni accusatorie.
Altri due dipendenti, osservava la difesa, non avevano mai impugnato il licenziamento ricevuto. Un’inerzia, per i ricorrenti, poco compatibile con una sistematica compressione dei diritti. Sui singoli episodi i ricorrenti segnalavano versioni discordanti. A proposito di una discussione con gli imputati, i due lavoratori attribuivano la minaccia a persone diverse. I fogli firmati sarebbero stati, in realtà, ricevute mensili dei compensi per lo straordinario. Un ispettore dello Spesal avrebbe rilevato che i dispositivi di protezione erano in dotazione ai lavoratori, anche se non venivano indossati. Sull’infortunio, infine, le spiegazioni dell’interessato divergevano.
Perché la Cassazione non ha riesaminato la minaccia
La Corte non ha accertato di nuovo se quelle minacce ci fossero state. Ha ricordato che “non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e l’indagine sull’attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione”. I motivi, ha rilevato, chiedevano “una rilettura degli elementi fattuali non consentita in questa sede”. Le obiezioni sul contributo di ciascun imputato e sul legame tra i singoli episodi, da cui dipendeva anche la tesi della prescrizione, erano state sollevate per la prima volta in Cassazione.
La Corte d’appello, secondo i giudici di legittimità, aveva già risposto alle contraddizioni denunciate. Per un lavoratore aveva spiegato l’interesse dell’impresa a una versione falsa dell’infortunio, poiché la dinamica reale avrebbe messo in luce una violazione delle regole antinfortunistiche. Aveva motivato anche sulla dichiarazione con cui un altro lavoratore negava le minacce e sul peso della causa di lavoro. Contava poi che Tribunale e Corte d’appello avessero valutato le prove con gli stessi criteri, tanto che, nelle parole della Corte, “le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale”.
Che cosa resta della decisione
La pronuncia non trasforma ogni minaccia di licenziamento in estorsione. Non stabilisce nemmeno in astratto quanto debba essere intensa o ripetuta per integrare il reato, perché i fatti non sono stati riesaminati. Conferma che il reato esiste quando pressioni accertate nel merito costringono i dipendenti ad accettare condizioni indebite, a vantaggio economico di chi le esercita. Nel caso concreto il timore di perdere il posto accompagnava ore non pagate, lavoro durante la cassa integrazione e silenzio sugli infortuni.
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