Annullamento del testamento per demenza senile, la diagnosi successiva sposta la prova sull'erede
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Quando la demenza senile viene certificata a pochi giorni dalla stesura di un testamento, l’onere di dimostrare che l’atto fu scritto con lucidità grava su chi ne beneficia e non su chi lo contesta.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25855, depositata il 27 settembre 2026, ha respinto il ricorso di una nipote e confermato l’annullamento di un testamento olografo datato 1° giugno 2001.
Due testamenti e una visita psichiatrica
Un primo testamento, del 4 aprile 1995, attribuiva a un nipote la metà del patrimonio. Il secondo, scritto a mano il 1° giugno 2001, nominava erede un’altra nipote. Quest’ultimo testamento è venuto alla luce solo nel 2017, quando l’acquirente della casa venduta dalla testatrice lo ha trovato nell’immobile, e il notaio lo ha pubblicato il 19 dicembre. Poiché il testamento successivo, incompatibile con il primo, ne annulla le disposizioni, nel 2018 il nipote ha chiesto al Tribunale di Milano di annullare il secondo per incapacità di intendere e di volere della zia, così da far valere il primo.
Il dato decisivo era un certificato del 12 giugno 2001, a 11 giorni dalla scrittura del testamento. Lo aveva redatto uno psichiatra del CPS di una struttura pubblica, in funzione della richiesta di un amministratore provvisorio per la donna, e attestava una demenza senile. Dalla visita risultavano un forte disorientamento temporale e spaziale, difficoltà a trattenere i ricordi recenti, confabulazioni, convinzioni deliranti di persecuzione e un umore depresso. La sorella, che fino ad allora aveva sempre assistito la testatrice, era morta il 23 maggio 2001. Erano seguiti l’arrivo di una badante e il ricovero in una residenza per anziani. Nel luglio 2002 la donna è stata interdetta.
Il Tribunale e poi la Corte d’appello di Milano (sentenza n. 2295/2022, depositata il 29 giugno 2022) hanno dato ragione al nipote.
La regola sull’onere della prova
Secondo l’art. 591 del codice civile non può disporre per testamento chi, quando lo redige, non è capace di intendere e di volere, qualunque ne sia la causa e anche se l’incapacità è passeggera. Non serve una pronuncia di interdizione, è sufficiente l’incapacità naturale. A impugnare può essere chiunque vi abbia interesse, nel termine di cinque anni dall’esecuzione delle disposizioni.
Generalmente la prova grava su chi impugna ed è per sua natura difficile, perché riguarda un istante preciso. La Cassazione ribadisce però un orientamento già affermato con le ordinanze n. 26873/2019, n. 3934/2018 e n. 27351/2014 secondo cui, una volta accertata un’incapacità permanente prima del testamento o subito dopo, “non incombe più sull’impugnante l’onere di fornire la prova specifica dell’incapacità del testatore al momento della redazione del testamento”. Spetta invece al beneficiario dimostrare che quella redazione “sia avvenuta in un momento di lucido intervallo dall’infermità”.
Richiamando l’ordinanza n. 26873/2019, i giudici osservano che davanti a una demenza stabile “la normalità presunta è l’incapacità”. Chi sostiene che l’atto sia nato in un momento di lucidità deve quindi dimostrarlo. Il giudice può ricavare l’incapacità dalle condizioni mentali “anteriori o posteriori” alla scrittura, anche attraverso presunzioni. Nel caso dell’ordinanza n. 26873/2019 la demenza era stata verificata a meno di due mesi dal testamento. Nella vicenda attuale, oggetto dell’ordinanza n. 25855/2026, rileva la Corte, l’intervallo è “ben più breve”.
Il tipo di demenza
La ricorrente contestava un certificato che non era accompagnato da test, era formulato in termini di verosimiglianza e non indicava la causa della malattia. La Cassazione osserva che la diagnosi di demenza senile può avere origini diverse, dall’Alzheimer all’encefalopatia vascolare cronica. Il rilievo è “ininfluente”, perché conta il decadimento cognitivo accertato a ridosso della scrittura. Pertanto, è irrilevante che il Tribunale abbia richiamato, impropriamente, il morbo di Parkinson.
Coerenza del testo e vendite immobiliari
La beneficiaria sosteneva che il secondo testamento fosse lineare e mostrasse consapevolezza della vendita dell’immobile e della morte della sorella, e che già alcuni mesi prima la testatrice avesse stipulato dal notaio diverse compravendite. Per i giudici questi elementi non sono sufficienti a confutare il dato medico. Davanti a una prova clinica tanto ravvicinata, il giudice d’appello poteva “prescindere dalla considerazione del contenuto del testamento”. I precedenti invocati dalla ricorrente, che chiedono di guardare anche a “serietà, normalità e coerenza” dell’atto, riguardavano casi privi di un riscontro medico altrettanto forte. Sulle vendite, la Cassazione non esclude che in quel momento il declino non fosse ancora arrivato a “una gravità tale da renderla incapace di contrarre”.
Cosa cambia per eredi, beneficiari e testatori
Chi vuole impugnare un testamento dovrà procurarsi referti e certificati del periodo in cui fu scritto il testamento, anche successivi alla firma, che mostrino una patologia stabile.
Chi difende l’atto, invece, dovrà portare prove specifiche, relative al giorno della redazione. Si pensi a un olografo a favore di un nipote, seguito dopo venti giorni da una visita specialistica che accerta una demenza vascolare cronica. Se i figli del testatore impugnano, il beneficiario dovrà provare la lucidità nel giorno della redazione.
Ad ogni modo, per prevenire contestazioni o dissidi familiari, è consigliabile a una persona anziana o in non buona salute di ricorrere al testamento pubblico, ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni. Tale strumento, infatti, offre maggiori garanzie formali, pur non precludendo l’impugnazione per incapacità. Particolarmente utile può risultare un certificato che attesti la capacità e sia rilasciato poco prima della sottoscrizione.
Il testo della sentenza
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