Appalti pubblici, cosa è cambiato sul versante delle soglie UE 2026-2027?

26 Giugno 2026 - 10:34
0

lentepubblica.it

Appalti pubblici, soglie UE 2026-2027 e valore stimato del contratto: cosa cambia e perché il calcolo corretto è decisivo.


Quando si parla di appalti pubblici, uno degli aspetti che genera più dubbi riguarda le soglie di rilevanza europea e il modo in cui deve essere determinato il valore di un contratto. Si tratta di un passaggio tutt’altro che formale: da questa valutazione dipende infatti la procedura che una stazione appaltante dovrà seguire, gli obblighi di pubblicità, i tempi di affidamento e, più in generale, il rispetto della normativa nazionale ed europea.

Un errore nel calcolo dell’importo stimato può comportare conseguenze rilevanti, perché rischia di indirizzare l’amministrazione verso una procedura non corretta. Per questo motivo il nuovo Codice dei contratti pubblici, contenuto nel D.Lgs. n. 36/2023, dedica particolare attenzione al metodo con cui determinare il valore dell’appalto, rinviando per la definizione delle soglie direttamente alla disciplina dell’Unione europea.

Le soglie europee non sono fissate dal Codice dei contratti

Uno degli equivoci più frequenti consiste nel ritenere che gli importi che distinguono gli appalti sopra soglia da quelli sotto soglia siano stabiliti direttamente dal Codice dei contratti pubblici. In realtà non è così.

L’articolo 14 del D.Lgs. 36/2023 non individua gli importi numerici, ma stabilisce il criterio da seguire e richiama i regolamenti europei che, con cadenza periodica, aggiornano le soglie economiche applicabili in tutti gli Stati membri.

Questo sistema garantisce un allineamento costante con la normativa dell’Unione europea, evitando che il legislatore nazionale debba intervenire ogni volta che gli importi vengono modificati.

Per il biennio 2026-2027, le nuove soglie derivano dai Regolamenti delegati UE 2025/2150, 2025/2151 e 2025/2152, entrati in vigore dal 1° gennaio 2026. Come avviene tradizionalmente, tali valori vengono aggiornati ogni due anni attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE).

Le soglie UE valide nel biennio 2026-2027

Per il periodo di riferimento, i principali valori economici sono i seguenti.

Per gli appalti di lavori e per le concessioni, la soglia europea è fissata a 5.404.000 euro.

Nel caso delle forniture e dei servizi affidati dalle amministrazioni centrali, il limite è pari a 140.000 euro.

Per le amministrazioni sub-centrali, come molti enti territoriali, la soglia sale invece a 216.000 euro.

Per i servizi sociali e gli altri servizi specifici, continua ad applicarsi il valore di 750.000 euro, soglia che presenta caratteristiche differenti rispetto alle altre e rimane fissata dalla disciplina europea.

Il superamento di questi importi determina l’applicazione delle procedure previste per gli appalti di rilevanza europea, con tutti gli adempimenti conseguenti in materia di pubblicità, trasparenza e svolgimento della gara.

Il valore stimato del contratto è il vero punto di partenza

Prima ancora di verificare quale procedura utilizzare, occorre stabilire correttamente il valore dell’appalto.

È proprio questo il passaggio che spesso crea maggiori difficoltà operative.

La normativa stabilisce che il calcolo debba essere effettuato al netto dell’IVA, prendendo però in considerazione l’intero valore economico prevedibile del contratto, senza limitarsi all’importo iniziale.

Ciò significa che devono essere inclusi anche tutti gli elementi che potrebbero incidere sul valore complessivo dell’affidamento.

Rientrano quindi nel calcolo, ad esempio, le opzioni contrattuali, gli eventuali rinnovi, le proroghe già previste dagli atti di gara e ogni altra componente economica che l’amministrazione abbia programmato fin dall’origine.

L’obiettivo perseguito dal legislatore è evitare che il valore dell’appalto venga sottostimato, alterando la scelta della procedura da seguire.

Il divieto di frazionamento artificioso

Tra i principi cardine richiamati dall’articolo 14 figura anche il divieto di frazionamento artificioso.

Una stazione appaltante non può suddividere un contratto in più affidamenti di importo inferiore con il solo scopo di evitare il superamento delle soglie europee oppure di utilizzare procedure più semplici rispetto a quelle previste dalla legge.

Il valore economico deve quindi essere determinato considerando l’effettiva unità funzionale dell’appalto e non attraverso una suddivisione meramente formale.

Questo principio rappresenta uno degli strumenti più importanti per garantire trasparenza, concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici.

Sopra e sotto soglia: cambiano le regole della gara

Una volta determinato correttamente il valore stimato, diventa possibile individuare il regime giuridico applicabile.

Se l’importo supera la soglia europea, trovano applicazione le procedure di rilievo comunitario, con la conseguente pubblicazione degli avvisi nella GUUE, il rispetto delle regole europee in materia di concorrenza e l’osservanza del periodo di standstill, previsto prima della stipula del contratto per consentire l’eventuale tutela degli operatori economici.

Quando invece il valore resta al di sotto delle soglie comunitarie, l’affidamento segue la disciplina prevista dall’articolo 50 del D.Lgs. 36/2023, che contempla modalità semplificate in funzione dell’importo e della tipologia di contratto, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, economicità e concorrenza.

In tale ambito continua inoltre a trovare applicazione il principio di rotazione, volto a evitare il consolidarsi di affidamenti ripetuti nei confronti dei medesimi operatori economici.

La coincidenza dei 140 mila euro può trarre in inganno

Tra gli aspetti che più frequentemente generano confusione vi è la soglia dei 140.000 euro.

Lo stesso importo, infatti, assume due significati differenti.

Da una parte rappresenta la soglia europea applicabile agli appalti di forniture e servizi delle amministrazioni centrali, valore destinato ad essere aggiornato periodicamente attraverso i regolamenti dell’Unione europea.

Dall’altra coincide con la soglia prevista dalla normativa nazionale per l’affidamento diretto di servizi e forniture, importo che segue invece una disciplina diversa.

La coincidenza numerica può indurre a ritenere che si tratti della stessa soglia, ma si tratta di due istituti distinti, con finalità e presupposti differenti. Comprendere questa differenza è fondamentale per evitare errori interpretativi e applicativi.

Una corretta programmazione riduce il rischio di contenzioso

La fase di programmazione dell’appalto assume quindi un ruolo centrale.

Stimare correttamente il valore del contratto significa scegliere fin dall’inizio la procedura appropriata, ridurre il rischio di contestazioni e assicurare il rispetto delle norme nazionali ed europee.

Per questo motivo il calcolo dell’importo stimato non dovrebbe mai essere considerato un semplice adempimento amministrativo, ma una vera attività di pianificazione, dalla quale dipende la regolarità dell’intero procedimento di affidamento.

In definitiva, conoscere le soglie europee è certamente importante, ma ancora più decisivo è comprendere il metodo con cui il valore dell’appalto deve essere determinato. Solo una valutazione completa, che tenga conto di tutte le componenti economiche previste dal contratto e rispetti il divieto di frazionamento artificioso, consente alle amministrazioni di individuare la procedura corretta e di operare nel pieno rispetto della disciplina vigente.

The post Appalti pubblici, cosa è cambiato sul versante delle soglie UE 2026-2027? appeared first on lentepubblica.it.

Qual è la tua reazione?

Mi piace Mi piace 0
Antipatico Antipatico 0
Lo amo Lo amo 0
Comico Comico 0
Wow Wow 0
Triste Triste 0
Furioso Furioso 0
Redazione

Redazione Eventi e News

Commenti (0)

User