TARI e luoghi di culto: il Fisco fa chiarezza su chi paga e chi può essere esonerato

24 Giugno 2026 - 10:19
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lentepubblica.it

Una domanda che molti parroci, amministratori di enti religiosi, ma anche semplici cittadini si pongono spesso è se la Chiesa sia tenuta a pagare la tassa sui rifiuti.


La risposta, fino a poco tempo fa basata su orientamenti locali spesso contraddittori, trova oggi un quadro più chiaro grazie all’intervento del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Risoluzione n. 1/DF del 15 settembre 2025. Con questo documento, il Dipartimento delle Finanze ha sciolto un nodo interpretativo che aveva generato incertezza in centinaia di Comuni italiani.

Bisogna partire da un dato oggettivo, ossia che, nell’ambito della normativa sulla TARI, non esiste alcuna disposizione che esoneri espressamente i luoghi di culto dal versamento del tributo. Il quesito da cui è scaturita la risoluzione chiedeva al Ministero di valutare se le chiese e gli spazi dedicati alla preghiera potessero ritenersi inadatti a produrre rifiuti urbani, alla luce del principio comunitario “chi inquina paga”.

Il ruolo decisivo del Comune: esenzione possibile, ma non automatica

Il MEF ha chiarito che la questione riguarda prevalentemente gli enti locali. L’art. 1, comma 660, della Legge n. 147 del 2013 consente a ogni Comune di introdurre, tramite regolamento, riduzioni tariffarie ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle già previste dalla norma nazionale, coprendone il costo attraverso le proprie risorse di bilancio. In altre parole, un Comune attento alle peculiarità del proprio territorio potrebbe deliberare l’esonero per le superfici destinate al culto, a patto che ne riconosca l’inidoneità alla produzione di rifiuti.

Il parametro dell’inidoneità produttiva

Proprio il concetto di “inidoneità alla produzione di rifiuti” rappresenta l’elemento centrale non solo della risoluzione del MEF, ma anche della giurisprudenza della Corte di Cassazione. Con l’ordinanza n. 38984 del 7 dicembre 2021, i giudici di legittimità hanno ribadito che quando i regolamenti comunali escludono gli edifici di culto dalla base imponibile della tassa sui rifiuti, lo fanno esclusivamente perché tali strutture vengono considerate incapaci, per la loro natura e per il particolare utilizzo cui sono destinate, di generare scarti urbani in misura significativa. Non si tratta, quindi, di un privilegio legato alla funzione religiosa in quanto tale, bensì di una valutazione oggettiva sulla capacità inquinante dell’immobile.

La Suprema Corte, con le sentenze nn. 29156, 16646 e 16645 del 2022, ha precisato che l’agevolazione presuppone un accertamento concreto della destinazione al culto, che non può essere desunta soltanto dalla classificazione catastale. La destinazione dell’immobile deve risultare dalla denuncia originaria o di variazione presentata al Comune; in mancanza di questa indicazione, il beneficio non può essere richiesto.

Quando il Comune non prevede l’esenzione

Se l’ente locale non ha inserito nel proprio regolamento una specifica agevolazione per i luoghi di culto, questi rientrano tra i soggetti passivi della TARI. Tuttavia, il Ministero introduce una sorta di correttivo, prevedendo che, anche in sede di determinazione della tariffa ordinaria, il Comune sia tenuto ad applicare i principi di proporzionalità e ragionevolezza, parametrando l’importo dovuto sulla reale quantità di rifiuti che un’area di quel tipo può potenzialmente produrre.

I coefficienti del D.P.R. 158/1999 e il margine di flessibilità tariffaria

Un ulteriore elemento di rilievo riguarda il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, il regolamento che definisce il metodo per il calcolo delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti. Nel suo Allegato 1, i luoghi di culto rientrano espressamente tra le categorie di utenze non domestiche, accorpati a musei, biblioteche, scuole e associazioni. Questa classificazione attribuisce a tali superfici coefficienti tariffari tra i più bassi in assoluto, rispecchiando la loro scarsa produttività in termini di rifiuti. La norma, inoltre, consente ai Comuni di variare tali coefficienti fino al 50% rispetto ai valori tabellari, sia in aumento che in diminuzione, purché nel rispetto del canone di proporzionalità che il Consiglio di Stato ha più volte qualificato come limite intrinseco alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione locale.

Cosa cambia nella pratica per parrocchie ed enti religiosi

Dalla risoluzione MEF n. 1/DF del 15 settembre 2025 emerge uno scenario in cui l’obbligazione tributaria non è mai automaticamente esclusa, ma comunque non può essere applicata in modo indiscriminato. Un luogo aperto esclusivamente alle celebrazioni religiose, sprovvisto di cucine, mense o spazi commerciali, genera una quantità di rifiuti oggettivamente diversa da quella di un ristorante o di un esercizio commerciale e il sistema fiscale deve tenere conto di questa differenza.

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