Aumenti salario accessorio negli enti locali: ecco quando raddoppiano

26 Giugno 2026 - 09:25
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lentepubblica.it

Fondo salario accessorio nelle Regioni: quando è possibile aumentarlo due volte? I chiarimenti della Corte dei conti.


Le amministrazioni regionali possono incrementare il Fondo delle risorse decentrate anche dopo aver già utilizzato al massimo la nuova facoltà prevista dal decreto-legge n. 25 del 2025? A questa domanda risponde la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la deliberazione n. 80/2026/PAR, offrendo un’interpretazione destinata ad avere effetti concreti sulla gestione del personale e della contrattazione integrativa negli enti territoriali.

Il parere nasce da un quesito posto dalla Regione Toscana e affronta il rapporto tra due diverse disposizioni che riguardano il trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici: da un lato l’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, che introduce una nuova possibilità di incrementare il Fondo delle risorse decentrate, dall’altro l’articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, che disciplina l’adeguamento del limite al trattamento accessorio in presenza di variazioni dell’organico.

Due norme con finalità differenti

Il punto centrale del parere riguarda il coordinamento tra due strumenti che, pur incidendo entrambi sul salario accessorio, perseguono obiettivi diversi.

La disciplina introdotta nel 2025 consente infatti a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni di aumentare la componente stabile del Fondo delle risorse decentrate, in deroga ai limiti ordinariamente previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017. L’obiettivo dichiarato dal legislatore è ridurre il divario retributivo tra il personale degli enti territoriali e quello delle amministrazioni statali, rafforzando in modo strutturale il trattamento accessorio.

Diversa è invece la funzione dell’articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019. Questa norma non nasce per attribuire nuove risorse, ma per evitare che l’aumento del numero dei dipendenti determini una diminuzione del valore medio del salario accessorio percepito da ciascun lavoratore. Per questo motivo prevede un meccanismo di adeguamento del limite del trattamento accessorio prendendo come riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Il quesito della Regione Toscana

La Regione ha chiesto alla Corte dei conti se, dopo aver già incrementato il Fondo fino al limite massimo consentito dall’articolo 14 del decreto-legge n. 25 del 2025, sia comunque possibile applicare anche l’ulteriore adeguamento previsto dall’articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, qualora il personale in servizio sia aumentato rispetto al 2018.

La questione non è meramente teorica. Negli ultimi anni molti enti hanno incrementato gli organici grazie alle nuove regole sulle assunzioni fondate sulla sostenibilità finanziaria e non più sul semplice turnover. L’ingresso di nuovi dipendenti può infatti incidere sulla distribuzione delle risorse destinate al salario accessorio.

La risposta della Corte dei conti

Secondo i magistrati contabili le due disposizioni non si escludono a vicenda perché operano su piani differenti.

L’incremento previsto dal decreto-legge n. 25 del 2025 rappresenta una facoltà concessa agli enti per rafforzare in maniera stabile il Fondo delle risorse decentrate. L’adeguamento disciplinato dall’articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 costituisce invece un meccanismo di riequilibrio destinato a mantenere invariato il valore medio pro capite del trattamento accessorio rispetto al parametro del 2018.

Di conseguenza, avere già utilizzato integralmente la possibilità di incremento fino al limite del 48% previsto dalla nuova normativa non impedisce di ricorrere successivamente anche all’adeguamento previsto dall’articolo 33, purché ricorrano i presupposti fissati dalla legge.

Quando il doppio incremento è consentito

La Corte precisa però che questa possibilità non opera automaticamente.

L’ulteriore incremento può essere riconosciuto soltanto se il numero dei dipendenti in servizio nell’anno di riferimento risulta superiore rispetto a quello registrato al 31 dicembre 2018 e se tale aumento determina una riduzione del valore medio pro capite del trattamento accessorio.

In altre parole, l’ente deve verificare concretamente se l’ampliamento dell’organico abbia prodotto un effetto di diluizione delle risorse disponibili per ciascun lavoratore. Solo in presenza di questa situazione diventa possibile applicare il meccanismo correttivo previsto dall’articolo 33.

Restano fermi i vincoli di bilancio

La deliberazione richiama anche un principio fondamentale: nessun incremento del Fondo può prescindere dalla sostenibilità finanziaria.

Anche quando ricorrono tutte le condizioni previste dalla normativa, l’ente deve disporre delle necessarie risorse di bilancio, mantenere gli equilibri finanziari e rispettare tutti i vincoli in materia di spesa del personale. Inoltre devono essere presenti specifiche disposizioni legislative oppure previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali che consentano l’attivazione degli incrementi.

La Corte ribadisce quindi che l’adeguamento del limite al trattamento accessorio non rappresenta un’autorizzazione generalizzata ad aumentare il Fondo, ma costituisce uno strumento da utilizzare esclusivamente entro i confini fissati dall’ordinamento.

Un chiarimento destinato a interessare gli enti territoriali

Il parere assume particolare rilievo per tutte le amministrazioni territoriali impegnate nella programmazione delle politiche del personale. L’interpretazione fornita chiarisce infatti che il nuovo incremento introdotto nel 2025 e il meccanismo di salvaguardia previsto dal decreto-legge n. 34 del 2019 possono convivere, proprio perché perseguono finalità differenti.

Da una parte vi è uno strumento con funzione perequativa, pensato per rafforzare in modo strutturale il Fondo delle risorse decentrate; dall’altra un meccanismo correttivo destinato a impedire che l’aumento degli organici penalizzi economicamente il personale già in servizio.

Per gli enti ciò significa che l’utilizzo della nuova facoltà prevista dal decreto-legge n. 25 del 2025 non esaurisce necessariamente gli spazi di intervento sul trattamento accessorio. Sarà però indispensabile effettuare una verifica puntuale della consistenza del personale, del valore medio pro capite del Fondo e della sostenibilità finanziaria dell’operazione, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.

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