Concorsi pubblici, busta numerata non vale sorteggio: Consiglio di Stato annulla prova orale

23 Giugno 2026 - 09:40
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lentepubblica.it

Nei concorsi pubblici ogni dettaglio, anche quelli di carattere apparentemente formale, è in grado di produrre effetti rilevanti, in quanto la forma stessa della procedura serve a garantire una selezione imparziale, trasparente e uguale per tutti.


Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4308 del 28 maggio 2026, ha riformato la sentenza del TAR Molise n. 14 del 2025, riaffermando il carattere vincolante dell’art. 12, d.P.R. n. 487/1994 in materia di sorteggio dei quesiti nelle prove orali dei concorsi pubblici. Consentire ai candidati di scegliere una busta numerata anziché estrarre a sorte le domande non è una mera variante procedurale, ma una violazione di legge che incide sull’intero concorso.

Un concorso per la Polizia Municipale e una candidata non idonea

La vicenda riguarda una procedura selettiva, per titoli ed esami, bandita dal Comune di Termoli il 31 gennaio 2020 per la copertura di 10 posti a tempo pieno e indeterminato di Agente di Polizia Municipale. La procedura si concludeva nel dicembre del 2022, data di approvazione della graduatoria finale e proclamazione dei vincitori, assunti in servizio a partire dal 15 febbraio 2023. Le modalità della prova orale, stabilite dalla Commissione, prevedevano la predisposizione, il primo giorno degli esami, di 65 buste, ciascuna contenente tre quesiti relativi agli argomenti previsti dal bando e ogni candidato avrebbe semplicemente scelto una busta. Non era prevista, dunque, nessuna estrazione, ma semplicemente una scelta da parte di ciascun partecipante.

Una candidata partecipava alla prova orale ottenendo un punteggio di 15 su 30, inferiore alla soglia minima di idoneità pari a 21. Decideva quindi di impugnare l’esito del concorso dinanzi al TAR Molise, contestando in primo luogo la mancata applicazione del meccanismo di estrazione a sorte delle domande imposto dalla normativa vigente e lamentando inoltre l’illogicità e l’incongruità del giudizio espresso dalla Commissione rispetto alle competenze ed esperienze da lei possedute.

Il TAR Molise, con la sentenza n. 14 del 2025, respingeva il ricorso, ritenendo che il sistema delle buste chiuse garantisse comunque “l’indispensabile alea richiesta dalla ratio” della norma e che la scelta di un numero da 1 a 65, in assenza di qualsiasi conoscenza del contenuto, non potesse qualificarsi come selezione consapevole delle domande. La candidata proponeva quindi appello al Consiglio di Stato.

Forma e sostanza dell’imparzialità nei concorsi pubblici

La pronuncia dei giudici di Palazzo Spada mette al centro l’interpretazione dell’art. 12, d.P.R. n. 487/1994, secondo cui “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.”

Il Consiglio di Stato chiarisce che questa disposizione non prevede soluzioni alternative, per quanto sostanzialmente analoghe. Il sistema adottato dalla Commissione di Termoli, con buste chiuse, numerate da 1 a 65, offerte alla scelta del candidato, è diverso da quello previsto dalla legge, che presuppone l’estrazione e non la scelta. Non si tratta di una differenza esclusivamente formale, in quanto nell’estrazione a sorte è la procedura stessa, nella sua meccanica oggettiva e pubblica, a garantire la casualità. Diversamente, nella scelta di una busta, per quanto il contenuto della medesima sia ignoto, è la volontà del candidato a determinare quale plico aprire.

Vi è poi un secondo aspetto pratico su cui si focalizza la sentenza, ossia la totale assenza, nei verbali della Commissione, di qualsiasi documentazione del momento in cui i numeri vennero assegnati alle singole buste. Il Comune aveva sostenuto che la numerazione fosse avvenuta in modo casuale immediatamente prima dell’inizio degli orali e che i commissari non potessero in alcun modo associare i numeri al contenuto. Il Collegio non lo ritiene sufficiente, dal momento che ciò che non è verbalizzato non può essere controllato e, pertanto, non può essere qualificato come regolare. Secondo il Consiglio di Stato, l’omessa verbalizzazione delle operazioni di numerazione determina l’impossibilità di accertare che la segretezza e la regolarità della procedura non siano state compromesse.

Infine, il giudice amministrativo richiama la giurisprudenza consolidata in materia (Cons. Stato, n. 3882 del 2009 e n. 6001 del 2011), secondo cui l’estrazione a sorte persegue una duplice finalità. Da un lato, impedisce che i quesiti possano essere portati preventivamente a conoscenza di qualche candidato, tutelando così la parità di trattamento. Dall’altro, la sua imprevedibilità obbliga tutti i concorrenti a prepararsi su ogni materia prevista dal bando, senza poter scommettere su determinati argomenti. La violazione di questa regola determina l’illegittimità della procedura in modo automatico, indipendentemente dalla dimostrazione di favoritismi concreti o di effettive fughe di notizie: lo stabilisce la giurisprudenza richiamata dalla stessa sentenza. Pertanto, non è necessario che il candidato potenzialmente leso dimostri che qualcosa sia andato storto, ma è sufficiente che il procedimento non abbia rispettato le forme che la legge prescrive a garanzia di tutti.

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