Autovelox, in vigore il decreto sull'omologazione: cosa cambia per Comuni e automobilisti dal 12 luglio

14 Luglio 2026 - 11:10
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lentepubblica.it

Dal 12 luglio 3.150 autovelox sparsi per l’Italia sono diventati legittimi con un colpo di penna, mentre per altri 850 restano pochi mesi per dimostrare di meritarlo.


È l’effetto del decreto sull’omologazione firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in vigore dal 12 luglio dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l’11 luglio, che chiude una partita aperta da oltre 30 anni e riscrive le regole per Comuni, Polizia Locale e automobilisti.

Perché si è arrivati a questo decreto dopo oltre 30 anni

La vicenda inizia nel lontano 1993, anno di entrata in vigore del nuovo Codice della Strada. L’art. 142 stabiliva che la velocità dei veicoli va accertata solo con apparecchiature debitamente omologate. Nella pratica, però, il Ministero ha per decenni autorizzato i dispositivi attraverso una procedura più snella, la cosiddetta “approvazione”, considerata come equivalente all’omologazione vera e propria. Su questa sovrapposizione sono stati emessi migliaia di verbali e altrettanti introiti per le casse comunali.

La resa dei conti è arrivata con l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10505/2024, che ha chiarito come approvazione e omologazione siano procedure giuridicamente distinte, aprendo la strada all’annullamento dei verbali emessi da strumenti privi del secondo requisito.

Ne è derivata una valanga di ricorsi accolti dai giudici di pace, con conseguenze pesanti anche in termini di spese legali per gli enti che hanno insistito nella difesa dei verbali. Il nuovo decreto nasce proprio per chiudere questa fase di incertezza, fissando finalmente criteri tecnici uniformi per omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi, ai sensi dell’art. 142 del Codice della Strada.

Come funziona il regime transitorio per gli autovelox già installati

Dal 12 luglio non è più possibile presentare domande per la semplice approvazione dei dispositivi, ma si può chiedere solo l’omologazione. Le pratiche di approvazione già depositate e non ancora concluse vengono convertite d’ufficio in istanze di omologazione.

Per gli apparecchi già attivi sul territorio, il decreto individua tre situazioni distinte. I dispositivi conformi ai prototipi elencati nell’Allegato B, cioè quelli già approvati con il decreto ministeriale n. 282 del 13 giugno 2017, si intendono automaticamente omologati, senza bisogno di ulteriori adempimenti da parte dell’ente. Secondo il censimento ministeriale, sarebbero circa 3.150 su un totale di 4.060 dispositivi attivi sul territorio nazionale gli strumenti che rientrano in questa fascia di riconoscimento automatico.

Per i restanti apparecchi, circa 850, la situazione è diversa. Se già autorizzati in passato con lo stesso decreto del 2017, ma non inclusi nell’elenco privilegiato, il Comune deve dimostrare il rispetto dei requisiti di taratura e il superamento dei test di laboratorio, presentando domanda al Ministero, che dovrà pronunciarsi entro 60 giorni. Per gli apparecchi più datati, approvati prima ancora del 2017, resta la possibilità di integrare la documentazione tecnica già depositata per richiedere l’omologazione.

I nuovi parametri di affidabilità richiesti ai dispositivi

Una novità che riguarda da vicino chi in Comune si occupa della gestione tecnica degli impianti è l’introduzione di soglie numeriche di affidabilità, mai fissate prima. Gli autovelox dovranno garantire un tasso di rilevamento dei veicoli di almeno il 90%, una corretta associazione tra velocità e veicolo rilevato pari almeno al 95%, la stessa soglia per l’acquisizione delle immagini e il riconoscimento delle targhe e un tasso di classificazione dei veicoli non inferiore al 90%. Sul piano della misurazione, il margine di errore consentito in fase di omologazione resta fissato a 3 km/h per velocità fino a 100 km/h e al 3% oltre questa soglia. Il decreto abroga il precedente decreto ministeriale n. 282/2017, fatta salva la disciplina sulle tarature periodiche, la cui validità cesserà il 12 luglio 2027.

Cosa succede alle multe elevate prima del 12 luglio

Le nuove disposizioni si applicano solo alle infrazioni rilevate a partire dal 12 luglio 2026, mentre per le sanzioni emesse prima di questa data restano valide le regole precedenti. Sulle sorti di questi verbali, alcuni sostengono che le violazioni contestate con apparecchi all’epoca privi di omologazione debbano essere annullate, mentre altri ritengono che la nuova disciplina possa retroagire, salvando la validità sostanziale dei verbali già emessi.

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