Cambio appalto: la responsabilità solidale del committente si estende all'indennità di preavviso
lentepubblica.it
Cambio appalto: la Cassazione estende la responsabilità solidale del committente anche all’indennità di preavviso. Ecco cosa cambia.
Un lavoratore lascia l’impresa uscente e nello stesso giorno inizia a lavorare per la ditta subentrante nello stesso appalto. Il vecchio datore di lavoro, però, non gli versa l’indennità sostitutiva del preavviso. Può l’ente che ha affidato il servizio essere chiamato a pagare al posto suo? Con la sentenza n. 23715 del 21 luglio 2026, la Cassazione ha risposto affermativamente, risolvendo una questione che riguarda da vicino ogni ente che gestisce appalti di servizi con avvicendamento di imprese.
Pulizie ferroviarie, cambio appaltatore e credito non pagato
La vicenda riguarda un addetto alle pulizie del materiale rotabile, assunto nel giugno 2016 da una cooperativa a cui un consorzio aveva affidato il servizio ricevuto in appalto da una società ferroviaria. Nel giugno 2020 l’appalto è cessato e il lavoratore è stato riassunto dall’impresa subentrante secondo le regole del contratto collettivo di settore. La cooperativa uscente, però, non gli aveva corrisposto i 6.844,74 euro dovuti a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e il dipendente citava in giudizio sia la cooperativa sia il consorzio sia la committente, invocando la garanzia solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003.
In primo grado il giudice ha ritenuto che la riassunzione immediata presso la nuova impresa fosse indice di una risoluzione consensuale del rapporto, tale da escludere il diritto al preavviso. La Corte d’appello di Roma ha ribaltato la decisione, condannando le società coinvolte in solido e la società committente ha portato la questione in Cassazione con sei motivi di ricorso.
La riassunzione da sola non dimostra un accordo di risoluzione
Secondo la ricorrente, l’assenza di una lettera di licenziamento formale avrebbe dovuto escludere un recesso datoriale e l’onere di provare la volontà di proseguire il rapporto sarebbe spettato al lavoratore. La Cassazione ha respinto questa lettura, chiarendo che l’attribuzione della volontà di interrompere il rapporto al datore era stata desunta dai giudici di merito attraverso un ragionamento presuntivo, “tratto da una molteplicità di circostanze” legate alle scelte organizzative dell’impresa dopo la perdita dell’appalto.
Sul piano pratico, ne discende che il passaggio del personale da un’impresa all’altra in occasione di un cambio appalto, anche quando avviene grazie alla clausola sociale del contratto collettivo, non basta di per sé a dimostrare che sia stato il lavoratore a voler chiudere il rapporto precedente. Occorrono elementi concreti da cui emerga una sua autonoma volontà dismissiva. In loro assenza, resta ferma l’imputabilità della cessazione all’iniziativa del datore uscente, con le relative conseguenze sul diritto all’indennità.
Il valore della clausola sociale
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che il subentro contrattuale previsto dal contratto collettivo per il cambio appalto determina la “instaurazione di un nuovo rapporto con l’impresa subentrante”, distinto da quello chiuso con l’azienda uscente, e non una semplice continuazione del vecchio vincolo. La clausola sociale assicura dunque la continuità occupazionale, ma non tocca i crediti già maturati verso il precedente datore, che restano regolati dalla disciplina applicabile a quel rapporto ormai concluso.
L’indennità di preavviso è un trattamento retributivo?
Il motivo più delicato del ricorso riguardava la natura dell’indennità sostitutiva ai fini della responsabilità solidale della committente. Sul punto vi erano due orientamenti opposti all’interno della stessa Sezione: un primo filone includeva l’indennità tra i trattamenti retributivi coperti dall’art. 29; un secondo, più restrittivo e culminato nella sentenza 11577 del 2025, la escludeva, partendo da una lettura rigorosa della nozione di trattamento retributivo.
La Cassazione ha aderito al primo orientamento, valorizzando il legame diretto tra preavviso e retribuzione. Il ragionamento parte dal dato per cui, se il preavviso fosse stato effettivamente lavorato, il dipendente avrebbe percepito la normale retribuzione, compresa nella garanzia solidale. Quando invece il datore decide di interrompere subito il rapporto, l’indennità sostitutiva diventa il “corrispettivo del diritto potestativo della parte recedente” di porre fine immediatamente al contratto, conservando così la stessa natura sostanzialmente retributiva della prestazione che va a rimpiazzare.
Una lettura coerente con la finalità della norma del 2003
I giudici hanno collegato questa conclusione alla ratio della disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti, pensata per responsabilizzare la committente nella scelta delle imprese affidatarie e per offrire ai lavoratori una tutela più ampia di quella già prevista dal codice civile in materia di appalto. Estendere la garanzia anche all’indennità di preavviso evita che l’avvicendamento tra imprese diventi un’occasione per erodere diritti economici già maturati dal dipendente.
Le ricadute per gli enti che affidano servizi in appalto
Per le amministrazioni che esternalizzano servizi soggetti a periodico cambio di gestore, la sentenza segnala il rischio concreto che la garanzia solidale prevista dall’art. 29 non si esaurisce nelle retribuzioni correnti, ma si estende anche a una somma che matura proprio nel momento della cessazione del rapporto con l’impresa uscente.
The post Cambio appalto: la responsabilità solidale del committente si estende all'indennità di preavviso appeared first on lentepubblica.it.
Qual è la tua reazione?
Mi piace
0
Antipatico
0
Lo amo
0
Comico
0
Wow
0
Triste
0
Furioso
0
Commenti (0)