Canone Unico Patrimoniale: tutti gli operatori telefonici devono pagare, anche chi usa reti altrui

Maggio 18, 2026 - 10:27
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lentepubblica.it

Canone Unico Patrimoniale: la Cassazione chiarisce che tutti gli operatori telefonici devono pagare, anche chi usa reti altrui.


Spesso gli operatori telefonici, per far funzionare le connessioni dei propri clienti, utilizzano i cavi e le infrastrutture di altri gestori, interrati sotto le strade delle città italiane. In questi casi, chi deve pagare al Comune il canone per l’occupazione di quel suolo pubblico? Solo il proprietario fisico dei cavi, oppure anche l’operatore che li usa per fornire il proprio servizio?

A questa domanda ha risposto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11479 del 28 aprile 2026. La decisione riguarda il Contributo Unico Patrimoniale (CUP) e interessa tutti i gestori di servizi telefonici che operano nel nostro Paese utilizzando reti di proprietà altrui.

Il caso

Tutto inizia nel 2023, quando il Comune di Tribiano, un piccolo centro in provincia di Milano, notificava alla società Wind Tre Spa un avviso di accertamento per il pagamento del CUP, per un importo complessivo di euro 3.411,00. La pretesa del Comune si fondava sull’art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019, che ha introdotto il CUP come tributo dovuto da chiunque occupi il suolo pubblico con cavi, condutture e infrastrutture destinati alla fornitura di servizi, inclusi quelli di telecomunicazione.

Wind Tre impugnava l’avviso dinanzi al Giudice di Pace di Lodi, sostenendo di non aver mai occupato fisicamente alcun suolo pubblico, in quanto il gestore, per erogare i propri servizi di telefonia nel territorio comunale, si era avvalso delle infrastrutture di rete appartenenti a TIM Spa e Open Fiber, senza installare alcun cavo o impianto di sua proprietà. Il Giudice di Pace, tuttavia, respingeva il ricorso dell’operatore, dando ragione al Comune.

Wind Tre proponeva allora appello dinanzi al Tribunale di Lodi, che nel 2025 ribaltava completamente l’esito del giudizio di primo grado. I giudici di appello accoglievano la tesi della società telefonica, ritenendo applicabile una norma di interpretazione autentica introdotta dal d.l. n. 146 del 2021, secondo cui, nei settori caratterizzati da una separazione strutturale tra chi possiede le reti e chi vende il servizio, il canone sarebbe dovuto esclusivamente dal titolare della concessione dell’infrastruttura. Il Tribunale distingueva tra un utilizzo materiale e un utilizzo virtuale della rete, concludendo che Wind Tre, non avendo installato nulla di proprio, rientrasse nella seconda categoria e dunque fosse esente dal pagamento. Il Comune di Tribiano ricorreva per Cassazione.

Il Canone Unico Patrimoniale per gli operatori telefonici secondo la Cassazione

La Suprema Corte, con la sentenza n. 11479/2026, ha accolto il ricorso del Comune.

Bene mobile

Gli Ermellini, in primo luogo, sostengono che i servizi telefonici funzionano grazie all’elettricità e un segnale elettrico, ai sensi dell’art. 814 del Codice civile che lo qualifica come bene mobile, non può mai essere virtuale. Per propagarsi, infatti, esso ha bisogno di un supporto materiale, come un cavo metallico, la fibra ottica, o l’aria nel caso delle onde radio.

Ne deriva, secondo la Cassazione, che qualsiasi trasmissione di segnali attraverso una rete costituisce necessariamente un uso materiale di quella rete, indipendentemente dal fatto che l’accesso avvenga fisicamente o attraverso tecnologie informatiche di virtualizzazione, come la tecnologia VULA, che consente di separare virtualmente i flussi trasmessi sulla medesima infrastruttura, assegnandoli a ciascun operatore che vi abbia accesso. La distinzione operata dal Tribunale tra uso materiale e virtuale, dunque, non trova riscontro nella realtà tecnica né nel dettato normativo. Ciò che può essere virtuale, precisa la Cassazione, è la modalità di accesso alla rete, non l’uso della rete in sé, che rimane sempre e comunque materiale.

Usi e costi di utilizzo

La Cassazione, inoltre precisa che “la ratio dell’art. 1, comma 831, L. 160/19 è il principio cuius commoda, eius et incommoda. La società Wind non potrebbe erogare alcun servizio ai propri clienti, se non disponesse dell’accesso alle reti altrui: dunque è coerente con la ratio della legge una interpretazione che addossi l’onere del CUP a chi benefici dell’infrastruttura per scopi commerciali”. In altre parole, chi trae vantaggio dall’uso di un’infrastruttura per scopi commerciali deve anche sostenerne i costi. Wind Tre non potrebbe erogare alcun servizio ai propri clienti senza l’accesso alle reti altrui, per cui è legittimo che sia tenuta al pagamento del CUP al pari di chi quelle reti le possiede.

Norma di interpretazione autentica

La terza questione affrontata dalla Cassazione riguarda l’ambito applicativo della norma di interpretazione autentica del 2021, su cui il Tribunale di Lodi aveva fondato la propria decisione. La Suprema Corte afferma che, in base a tale norma, “non debbano ritenersi “utilizzatori mediati” – e quindi non siano soggetti al pagamento del CUP – coloro i quali: a) non siano proprietari dell’infrastruttura che occupa il suolo pubblico; b) siano “titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale”. L’espressione utilizzata dal legislatore, sebbene atecnica (di un contratto si può essere contraente o beneficiario, ma non “titolare”) non consente tuttavia dubbi sul fatto che l’esenzione operi a favore di chi “venda beni”: ovvero stipuli contratti rientranti nel genus di cui all’artt. 1470 c.c.. Ma d’un gestore di servizi telefonici non può dirsi che “venda beni” agli utenti finali, quanto piuttosto che eroghi un servizio. Nell’erogazione del servizio telefonico manca, infatti, il primo e più tipico elemento della vendita: il trasferimento della proprietà.

Esenzione ha carattere di eccezione

La formula impiegata dal legislatore riguarda settori come la distribuzione di gas o di energia elettrica, dove esiste per legge una separazione netta tra il gestore della rete e il venditore del prodotto (il kilowattora, il metro cubo di gas) che transita fisicamente sulla stessa rete. In quei casi il venditore non usa la rete, ma si limita a concludere contratti di fornitura, mentre il prodotto fisico viaggia per conto proprio. Nel caso del servizio telefonico, invece, l’operatore non vende propriamente un bene, poiché non trasferisce la proprietà di nulla, ma eroga un servizio e per farlo utilizza le infrastrutture del concessionario.

Pertanto, l’esenzione, essendo norma eccezionale, non può essere interpretata estensivamente e non si applica a Wind Tre. La Cassazione enuncia così il principio di diritto secondo cui il gestore di servizi telefonici che si avvalga dell’accesso virtuale a una rete di proprietà altrui, ad esempio mediante tecnologia VULA, è obbligato al pagamento del CUP.

Implicazioni della sentenza

Le implicazioni pratiche della pronuncia sono di portata nazionale. Si stima che la corretta applicazione del CUP agli operatori telefonici che utilizzano reti di terzi potrebbe generare recuperi per circa 180 milioni di euro a favore di Comuni e Province su tutto il territorio italiano.

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