Certificato medico falso per giustificare l'assenza: per il dipendente pubblico scatta il licenziamento

21 Settembre 2026 - 15:40
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lentepubblica.it

Un dipendente pubblico che giustifica la propria assenza con un certificato medico contraffatto rischia il licenziamento anche se l’amministrazione non ha subito alcun danno economico.


Lo stabilisce il Tribunale di Milano, sezione lavoro, che con la sentenza n. 2966/2026, depositata il 21 luglio 2026, ha rigettato il ricorso presentato da un collaboratore scolastico contro l’espulsione disposta dal proprio istituto.

Quattro assenze e un controllo che scopre l’inganno

Il protagonista della vicenda aveva lavorato per un anno scolastico, dal 3 settembre 2024 al 31 agosto 2025, come collaboratore scolastico con contratto a termine in un istituto comprensivo della Lombardia. In quell’arco di tempo aveva ottenuto per quattro volte il congedo per assistere il figlio malato, tra il 13 novembre 2024 e il 25 giugno 2025, presentando ogni volta un certificato apparentemente firmato dalla pediatra del bambino.

Le incongruenze che hanno insospettito la scuola

Controllando l’ultimo certificato però — quello di giugno — l’istituto aveva notato che vi comparivano anche le date di febbraio, già oggetto di una precedente assenza, e che la firma del medico era identica su tutti i documenti. Il dirigente scolastico aveva quindi contattato la pediatra, che il 2 luglio 2025 aveva confermato di aver sottoscritto soltanto il certificato di novembre. Lei stessa, però, non aveva mai scritto né sottoscritto gli altri tre nonostante portassero la sua firma e nei giorni indicati non c’era stato alcun contatto o visita con il piccolo paziente.

La contestazione disciplinare e le giustificazioni del lavoratore

Sulla base di questi elementi, l’ufficio disciplinare dell’amministrazione aveva contestato al dipendente di avere violato i doveri di correttezza, di responsabilità e di leale collaborazione, avendo prodotto una certificazione medica falsa per ottenere le assenze. Durante l’audizione del 5 agosto 2025, l’uomo non aveva negato i fatti, ma anzi aveva ammesso di aver contraffatto i documenti, chiesto scusa e spiegato di aver agito per la preoccupazione legata all’emofilia del figlio, dopo aver tentato invano di contattare la pediatra.

Aveva richiamato anche le ristrettezze economiche del nucleo familiare — che non gli permettevano di pagare qualcuno per badare al bambino — e la sua condotta disciplinare pulita, chiedendo di tenere conto di questi elementi al fine di ottenere una misura più lieve rispetto al licenziamento. L’ufficio procedimenti disciplinari, riunitosi il 22 agosto 2025, aveva però ritenuto i fatti pienamente provati e confermato all’unanimità il licenziamento, notificato tre giorni dopo.

Perché il licenziamento è legittimo secondo il giudice del lavoro

Il Tribunale milanese, con la sentenza n. 2966/2026, ha richiamato l’art. 55-quater, lett. a), del d.lgs. 165/2001, norma che impone il licenziamento quando l’assenza viene giustificata con “una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia”. Nella motivazione il giudice osserva che “la fattispecie contestata al lavoratore rientra perfettamente nelle ipotesi per le quali la normativa di riferimento prevede la sanzione del licenziamento disciplinare”, a prescindere da qualunque valutazione ulteriore sulla gravità del pregiudizio arrecato all’amministrazione.

Il dolo prescinde dal danno economico

Il lavoratore aveva altresì sostenuto l’assenza di un reale danno per la scuola e l’insussistenza del dolo. Il Tribunale ha respinto tale argomentazione, chiarendo nella motivazione che l’assenza di un’intenzione di arricchimento “non fa venire in alcun modo meno la dolosità del comportamento, da intendersi quale la volontà cosciente e deliberata del dipendente di commettere un illecito”. Non serve alcun intento di arricchimento, né la prova di un pregiudizio economico per l’ente, ma basta la consapevolezza di aver falsificato i documenti per ottenere un vantaggio indebito, cioè non presentarsi al lavoro facendo apparire artificiosamente legittima l’assenza. Sul punto il giudice afferma che la condotta accertata “si traduce senza dubbio in una lesione irreparabile del vincolo fiduciario”, perché incide sugli obblighi minimi di collaborazione e fedeltà a cui ogni dipendente è tenuto.

Lo stato di necessità non trova applicazione

Anche l’esimente dello stato di necessità, richiamata in relazione alla salute del bambino, è stata esclusa. Il Tribunale motiva il rigetto rilevando che mancano i presupposti minimi della scriminante, “in particolare sotto il profilo della attualità del pericolo ed imminenza ed inevitabilità del danno”. Il giudice ha inoltre osservato che agli atti risultava una sola visita medica effettivamente documentata, quella del 25 febbraio, mentre per i restanti 12 giorni di assenza il lavoratore non aveva fornito alcuna prova né chiesto approfondimenti istruttori.

Cosa cambia per i dipendenti pubblici

La falsificazione della documentazione sanitaria lede il rapporto fiduciario in modo autonomo rispetto al danno patrimoniale e situazioni familiari difficili o l’assenza di precedenti disciplinari non sono sufficienti a escludere la responsabilità quando è dimostrata la volontarietà della condotta.

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