Compensi amministratori partecipate, Corte dei conti elimina vincoli

03 Agosto 2026 - 15:50
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lentepubblica.it

Per gli amministratori delle società controllate da Regioni ed enti locali si apre una fase nuova. Il compenso non dovrà più essere necessariamente ancorato, in modo automatico, a vincoli stabiliti dalla normativa previgente.


In modo particolare il riferimento specifico è alla spesa sostenuta nel 2013 quando quel dato risulti assente, irrisorio oppure ormai del tutto inadeguato rispetto alla realtà attuale dell’azienda pubblica. A stabilirlo è la deliberazione n. 9/2026 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, che prova a risolvere una delle principali criticità generate dalla prolungata applicazione di una disciplina nata come transitoria.

Il nuovo orientamento non introduce una libertà indiscriminata nella determinazione degli emolumenti. Al contrario, impone alle amministrazioni controllanti un percorso più articolato, fondato su dati economici, dimensioni societarie, responsabilità affidate, complessità gestionale e confronto con realtà analoghe. Ogni scelta dovrà essere sostenuta da una motivazione analitica, rispettare i principi di proporzionalità ed economicità e rimanere entro il tetto massimo di 240 mila euro.

Perché il parametro del 2013 è diventato inadeguato

Il sistema ancora oggi applicato deriva dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016, il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. La norma prevede l’adozione di un decreto del Ministero dell’Economia destinato a classificare le società controllate in diverse fasce, sulla base di indicatori quantitativi e qualitativi. A ciascuna categoria dovrebbero poi corrispondere specifici limiti retributivi.

Quel provvedimento, tuttavia, non è stato ancora emanato. Di conseguenza, continua a trovare applicazione una disciplina provvisoria che richiama il costo complessivo sostenuto nel 2013. Un riferimento che, a distanza di oltre un decennio, può non rappresentare più correttamente la struttura, le funzioni e le responsabilità di una partecipata.

Nel frattempo, infatti, numerose società pubbliche hanno incorporato altre aziende, ampliato i servizi gestiti, modificato la governance, acquisito personale, aumentato il volume d’affari oppure assunto compiti strategici per gli enti territoriali. Continuare a calcolare il compenso degli amministratori sulla base di una fotografia ormai datata rischia quindi di produrre risultati lontani dalle esigenze concrete.

La questione sollevata dal Comune di Taranto

La pronuncia della Corte dei conti trae origine da una richiesta presentata dal Comune di Taranto in relazione agli amministratori delle società in house comunali. La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha rimesso la questione alla Sezione delle autonomie, chiedendo di chiarire se fosse possibile utilizzare un parametro diverso dal costo storico del 2013.

Il dubbio riguardava anzitutto le società che, in quell’anno, non avevano sostenuto alcuna spesa per gli organi amministrativi. Il quesito si estendeva però anche alle realtà nelle quali il costo risultava talmente basso da essere, nella sostanza, inutilizzabile, soprattutto dopo importanti trasformazioni organizzative o societarie.

La Corte ha riconosciuto che le due situazioni possono essere assimilate, ma soltanto in presenza di condizioni rigorose. Non è sufficiente sostenere che il compenso storico fosse modesto: l’ente deve provare che la partecipata sia cambiata in maniera rilevante, tanto da rendere quel valore privo di effettiva capacità rappresentativa.

Quando è possibile abbandonare il costo storico

L’amministrazione controllante può individuare un criterio alternativo innanzitutto quando nel 2013 non sia stato sostenuto alcun costo. In questo caso non esiste materialmente una base storica alla quale collegare il compenso, ma la nuova determinazione non può essere lasciata alla completa discrezionalità dell’ente.

La stessa possibilità viene riconosciuta quando il dato esiste formalmente, ma sia diventato sostanzialmente insignificante. Perché ciò avvenga, devono essere dimostrate trasformazioni profonde dell’oggetto sociale, della struttura o del sistema di governo societario.

Tra le circostanze rilevanti possono rientrare fusioni, incorporazioni, operazioni straordinarie, ampliamenti considerevoli dei servizi, crescita dell’organizzazione oppure assunzione di nuove responsabilità. Le modifiche devono tradursi in un effettivo aumento della complessità aziendale e non limitarsi a un semplice restyling formale.

La Corte ammette anche l’ipotesi in cui, pur restando formalmente la stessa società, l’evoluzione intervenuta sia talmente incisiva da farla apparire come un soggetto sostanzialmente nuovo. Soltanto in presenza di elementi oggettivi di questo tipo il parametro del 2013 potrà essere considerato in concreto inesistente.

I criteri da utilizzare per stabilire il nuovo compenso

Il superamento del dato storico non equivale a un aumento automatico delle retribuzioni. Gli enti dovranno utilizzare indicatori precisi e verificabili, capaci di dimostrare la congruità dell’importo riconosciuto.

La prima valutazione dovrà riguardare le dimensioni economiche della società. Saranno quindi presi in esame il volume d’affari, il patrimonio netto e gli utili prodotti. Un compenso elevato difficilmente potrebbe essere giustificato in una realtà con risultati modesti, bilanci fragili oppure ridotta capacità operativa.

Un secondo elemento concerne la natura dell’incarico. L’amministrazione dovrà considerare il livello di responsabilità assunto dall’amministratore, la complessità delle decisioni da adottare, le competenze specialistiche richieste e l’esposizione connessa alla gestione di servizi pubblici, risorse finanziarie o strutture articolate.

Dovrà inoltre essere effettuato un confronto con i compensi medi riconosciuti per posizioni analoghe in aziende dello stesso settore e, possibilmente, della medesima area geografica. Tale comparazione servirà a evitare importi sproporzionati rispetto al mercato di riferimento.

Un ulteriore parametro riguarda il rapporto con le retribuzioni dei dipendenti e degli altri dirigenti della società. L’emolumento dell’amministratore dovrà essere inserito in un assetto coerente, senza determinare squilibri incompatibili con la sostenibilità complessiva dell’organizzazione.

Motivazione rafforzata e procedure trasparenti

Il passaggio a un criterio diverso dalla spesa del 2013 dovrà essere accompagnato da una motivazione rafforzata. L’ente controllante sarà tenuto a ricostruire le trasformazioni intervenute, indicare gli elementi che rendono inadeguato il vecchio parametro e spiegare in maniera puntuale come sia stato calcolato il nuovo importo.

Non saranno quindi sufficienti formule generiche o richiami astratti alla maggiore complessità. La deliberazione dovrà contenere dati economici, informazioni organizzative, confronti con società simili e una valutazione dell’incidenza del compenso sugli equilibri finanziari.

Restano inoltre ferme le regole previste dal codice civile. Nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata, gli emolumenti dovranno essere stabiliti attraverso una delibera motivata dell’assemblea oppure, nei casi previsti, dal consiglio di amministrazione, acquisendo anche il parere dell’organo di controllo quando necessario.

Il limite dei 240 mila euro non può essere superato

Anche con il nuovo orientamento rimane invalicabile il tetto massimo previsto dall’ordinamento. Il trattamento economico complessivo degli amministratori e dei dirigenti pubblici non potrà oltrepassare i 240 mila euro annui.

La soglia rappresenta il limite esterno della discrezionalità riconosciuta agli enti. Ciò significa che dimensioni elevate, risultati positivi o incarichi particolarmente complessi potranno giustificare una revisione rispetto al passato, ma non consentiranno di oltrepassare il valore massimo fissato dalla legge.

I controlli annuali sulle società partecipate

La maggiore flessibilità sarà accompagnata da controlli periodici. Le amministrazioni devono infatti effettuare ogni anno una ricognizione dell’assetto complessivo delle partecipazioni dirette e indirette, esaminando anche i costi di funzionamento degli organi societari.

La documentazione viene trasmessa alle strutture competenti e alle Sezioni regionali della Corte dei conti. In quella sede potranno emergere eventuali incrementi non giustificati, trasformazioni soltanto apparenti o decisioni incompatibili con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Il controllo contabile assume quindi un ruolo centrale. Gli enti potranno adattare gli emolumenti alla situazione concreta, ma dovranno essere in grado di dimostrare che la scelta sia funzionale al buon andamento della società e non rappresenti un semplice aumento della spesa.

Una svolta che punta a conciliare risparmio ed efficienza

La deliberazione n. 9/2026 cerca di riequilibrare due esigenze spesso difficili da conciliare. Da un lato resta necessario impedire che le società pubbliche diventino uno spazio privo di limiti per la determinazione delle retribuzioni. Dall’altro, compensi troppo bassi e scollegati dalle responsabilità effettive possono rendere difficile il reperimento di professionalità adeguate.

Il rischio segnalato dalla Corte riguarda soprattutto le partecipate che gestiscono servizi pubblici essenziali o operano in settori complessi. Un incarico caratterizzato da elevate responsabilità, infatti, difficilmente può essere affidato a figure qualificate se il trattamento economico rimane bloccato a condizioni che non rispecchiano più l’organizzazione attuale.

La nuova interpretazione non cancella la logica del contenimento della spesa, ma la collega a una valutazione più concreta. La remunerazione non viene più considerata soltanto come un costo da comprimere, bensì come un elemento da inserire nell’equilibrio tra governance, sostenibilità finanziaria, capacità gestionale e qualità delle competenze.

Resta comunque aperto il problema di fondo: l’assenza del decreto ministeriale che dovrebbe introdurre la disciplina definitiva. La Corte dei conti ne sollecita ancora una volta l’adozione, affinché un regime provvisorio non continui a produrre incertezze e disparità applicative. Fino ad allora, la deliberazione rappresenterà il principale riferimento per Regioni ed enti locali chiamati a stabilire i compensi degli amministratori delle proprie società controllate.

Il testo della delibera della Corte dei Conti

Qui il documento completo.

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