Concordato preventivo biennale 2026-2027, adesioni fino al 2 novembre e più tutele in caso di errori
lentepubblica.it
Tempi stretti per chi ha aderito al concordato preventivo biennale (CPB) per il 2024-2025 e vuole proseguire anche per il biennio 2026-2027. È possibile aderire fino al 2 novembre, dal momento che il 31 ottobre, data fissata per legge, cade di sabato.
La circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 dell’Agenzia delle entrate fa un po’ di ordine in materia e spiega anche come si applicano le novità di quest’anno, contenute nel d.l. n. 38/2026 e nel d.lgs. n. 148/2026, ossia il decreto Omnibus.
Chi può aderire e con quali condizioni
Possono aderire al nuovo CPB imprese e professionisti soggetti agli ISA, ovvero gli indici sintetici di affidabilità fiscale. È necessario compilare il modello CPB, che può essere inviato assieme alla dichiarazione dei redditi oppure trasmesso in autonomia con il frontespizio di Redditi 2026.
Attenzione però ai debiti. Resta fuori chi al 31 dicembre 2025 aveva debiti non più impugnabili con l’Agenzia delle entrate o per contributi previdenziali pari o superiori a 5.000 euro, salvo che li paghi prima dell’adesione, scendendo sotto questa soglia.
Vantaggi più ampi per chi rinnova
I vantaggi maggiori riguardano chi ha aderito al biennio 2024-2025 e conferma l’accordo anche per il 2026-2027. Per tali contribuenti il visto di conformità non è richiesto per compensare crediti IVA fino a 100.000 euro l’anno, né per crediti da imposte dirette e IRAP fino a 70.000 euro. Per gli altri aderenti, invece, le soglie sono fissate rispettivamente a 70.000 e 50.000 euro.
Per chi rinnova, anche i rimborsi IVA possono arrivare a 100.000 euro l’anno senza visto di conformità o garanzia, contro i 70.000 ordinari.
Per il Fisco i termini per effettuare accertamenti sono anticipati di due anni, contro almeno un anno negli altri casi. Saldo e acconti degli anni concordati si possono rateizzare senza interessi. Chi rinnova evita poi la maggiorazione sugli acconti calcolati con il metodo storico, cioè sull’imposta dell’anno prima.
Il ravvedimento sugli anni 2020-2023
Chi rinnova entro i termini può anche regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023, selezionandole singolarmente. Al posto delle ordinarie imposte sui redditi, delle addizionali e dell’IRAP si versa un’imposta sostitutiva, con aliquote agevolate che variano a seconda del punteggio ISA. È inoltre previsto uno sconto del 30% per il 2020 e il 2021, gli anni della pandemia.
Il versamento si effettua in un’unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, oppure in un massimo di dieci rate mensili, con interessi al tasso legale dal 16 marzo 2027. Chi ha versato quanto dovuto non può più subire rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo per le annualità ancora accertabili.
Il reddito da indicare nel modello
Chi rinnova deve compilare il modello CPB 2026-2027 con il reddito e il valore della produzione netta, la base di calcolo dell’IRAP, realmente conseguiti nel 2025 e corretti con le rettifiche previste dal concordato. Per lo stesso anno il punteggio ISA non può essere migliorato aggiungendo componenti positivi di reddito.
Errori nei dati: la decadenza non è più automatica
Per le precedenti edizioni, in caso di errore nei dati usati per formulare la proposta si poteva verificare una decadenza dall’accordo. Il quadro è cambiato per le adesioni al biennio 2026-2027. È infatti possibile rimediare a un errore o a una dimenticanza mediante una dichiarazione integrativa e un ravvedimento operoso per le sanzioni. Reddito e valore della produzione netta concordati vengono ricalcolati sui dati corretti e l’accordo è valido. Non è consentito però il ravvedimento operoso se sono già stati notificati atti di liquidazione o di accertamento.
Per gli errori sui dati, la decadenza scatta ora solo dopo un accertamento sul periodo d’imposta precedente al biennio, quando emerge che reddito o valore della produzione netta corretti superano di almeno il 30% quelli concordati.
Se mancano i requisiti l’adesione non produce effetti
Con il nuovo CPB 2026-2027 cambiano anche le conseguenze per chi sottoscrive l’accordo, senza possedere i requisiti di accesso oppure nonostante una causa di esclusione. In questi casi, non scatta nessuna decadenza, in quanto l’adesione non produce alcun effetto e la proposta si considera come se non fosse mai stata accolta.
Tetti più bassi alle proposte del Fisco
Il d.l. n. 38/2026 ha esteso ai punteggi ISA più bassi i limiti all’aumento di reddito che l’Agenzia può proporre. Il punto di partenza è il reddito dichiarato l’anno prima, dopo le rettifiche previste dalla disciplina del concordato.
L’incremento massimo è del 10% con ISA pari a 10 e del 15% per i punteggi da 9 a meno di 10. Sale al 25% tra 8 e meno di 9, al 30% tra 6 e meno di 8 e al 35% sotto il 6.
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