Concorsi pubblici: il Consiglio di Stato chiarisce le regole su commissari e modalità d’esame
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Una recente pronuncia giuridica del Consiglio di Stato ha fornito importanti delucidazioni in merito a modalità e commissioni d’esame nel mondo dei concorsi pubblici.
Hai partecipato a un concorso pubblico e, nonostante gli sforzi e uno studio intenso, non sei riuscito a superarlo. Successivamente, però, scopri, quasi per caso, che i commissari che ti hanno valutato sono stati scelti senza alcun avviso pubblico. Inoltre, la prova scritta si è svolta su carta, con penna e moduli cartacei, anziché al computer.
Su questi due elementi si basava il ricorso al centro della vicenda decisa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4073 del 20 maggio 2026, con cui i giudici di Palazzo Spada hanno ribaltato la sentenza di primo grado del TAR Campania, tracciando confini precisi sull’autonomia regolamentare dei Comuni in materia di selezione del personale e chiarendo che l’uso di carta e penna in un concorso pubblico non è, di per sé, illegittimo.
Un piccolo Comune, dieci concorsi e un candidato escluso
La storia ha inizio nel novembre 2023, quando il Comune di Castel Morrone, piccolo centro in provincia di Caserta, approvava con delibera di Giunta n. 77 il proprio “Regolamento sulla disciplina dei concorsi e delle procedure selettive per l’accesso agli impieghi”.
A pochi giorni dall’entrata in vigore del regolamento, il Responsabile dell’Area finanziaria e del Servizio personale avviava 10 procedure concorsuali, ciascuna per un solo posto. Tra queste figurava anche quella per un “istruttore amministrativo affari generali” a 32 ore settimanali. Ebbene, a due delle dieci selezioni partecipava il figlio dello stesso Responsabile, che risultava vincitore in una e idoneo nell’altra, senza che il funzionario si fosse astenuto dall’adottare gli atti delle altre procedure alle quali il figlio non aveva partecipato.
Il ricorso
Uno dei candidati esclusi, risultato non idoneo alla selezione cui aveva partecipato, decideva di impugnare l’intera procedura dinanzi al TAR Campania, contestando la mancata pubblicazione di un avviso pubblico per la nomina dei commissari di concorso, l’utilizzo della modalità cartacea per le prove scritte, presunte violazioni dei principi di trasparenza e imparzialità, nonché il mancato esercizio del potere di astensione da parte del funzionario responsabile anche in relazione alle procedure alle quali il figlio non partecipava.
Il TAR Campania, con la sentenza n. 7086 del 31 ottobre 2025, accoglieva il ricorso. Secondo il giudice campano, il Comune avrebbe violato il proprio regolamento concorsuale, che avrebbe imposto la pubblicazione di un avviso pubblico sul Portale Unico per il Reclutamento per la selezione dei componenti esterni della Commissione. Poiché tale avviso non era stato pubblicato, la nomina dei commissari risultava viziata e l’intera procedura doveva essere annullata. Contro questa decisione proponevano appello sia il vincitore del concorso, sia il Comune di Castel Morrone.
La pronuncia del Consiglio di Stato: autonomia regolamentare e discrezionalità amministrativa
La questione interpretativa, dalla quale dipende l’intera vicenda, riguarda il rinvio operato dall’art. 6 del Regolamento comunale alle “disposizioni legislative vigenti in materia di composizione delle Commissioni”. Lo stesso obbligava davvero l’ente locale a pubblicare un avviso pubblico per il reperimento dei commissari esterni? Secondo il Consiglio di Stato, la risposta è negativa.
La Commissione esaminatrice
In primo luogo, i giudici di Palazzo Spada partono dal testo dell’art. 6 del Regolamento comunale, il quale stabilisce che la Commissione esaminatrice è composta da tre membri esperti “nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di composizione delle Commissioni”. Il rinvio, dunque, è circoscritto ai requisiti soggettivi di professionalità e al numero dei componenti. Non contiene alcun riferimento esplicito alle modalità di individuazione dei commissari, né all’obbligo di indire un avviso pubblico.
L’autonomia degli enti locali
In secondo luogo, il Collegio richiama il quadro normativo che regola l’autonomia degli enti locali. Il T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000) riconosce ai Comuni potestà regolamentare in materia di organizzazione degli uffici e di accesso al lavoro: gli artt. 7 e 89 attribuiscono espressamente agli enti locali la facoltà di disciplinare autonomamente le proprie procedure selettive. Ai sensi dell’art. 89, comma 4, le norme statali – tra cui il D.P.R. n. 487/1994 – si applicano solo “in mancanza di disciplina regolamentare” locale, ovvero per la parte da essa non disciplinata, avendo quindi carattere residuale.
Il Comune di Castel Morrone aveva esercitato pienamente questa autonomia, dettando una disciplina completa sulla composizione delle Commissioni. Pertanto, richiedere comunque l’applicazione delle regole statali sull’avviso pubblico significherebbe svuotare di senso l’intera potestà normativa locale.
La nomina dei commissari
Quanto alla nomina dei commissari, il Consiglio di Stato rammenta un principio consolidato nella propria giurisprudenza, secondo cui, in materia di selezione di commissari in concorsi pubblici, non esiste alcun obbligo per l’amministrazione di motivare analiticamente la scelta del singolo commissario, ma è sufficiente che la competenza richiesta sussista in concreto. Nel caso di specie, la nomina era stata effettuata in base alla valutazione dei curricula presentati e il ricorrente non aveva mai contestato in modo specifico la reale competenza dei commissari.
Modalità cartacea per la prova scritta
L’altra fondamentale questione affrontata dalla sentenza riguarda l’uso della modalità cartacea per la prova scritta. Il candidato escluso sosteneva che l’art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994 imponesse l’utilizzo di strumenti informatici. Il Consiglio di Stato non condivide questa tesi. La norma, secondo cui “gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove”, non contiene alcun obbligo di esclusività. A differenza della formulazione precedente, che sanciva l’obbligo di redazione degli elaborati “esclusivamente su carta”, la norma attuale esprime una preferenza verso il digitale e non un obbligo assoluto. La scelta delle modalità di svolgimento delle prove rientra, pertanto, nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione, con il solo vincolo del rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed equità. Nel caso in esame, l’utilizzo di moduli cartacei con lettura ottica e codici a barre era stato adottato proprio per garantire l’anonimato dei candidati e la tracciabilità delle prove.
Conflitto di interessi
Con riferimento al tema del conflitto di interessi, i giudici chiariscono che l’astensione del funzionario – regolarmente effettuata per le procedure a cui partecipava il figlio – non poteva essere estesa a tutte le dieci selezioni in assenza di una dimostrazione concreta di un reale interesse personale.
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