Concorsi pubblici, riserva dei posti vale anche senza dichiarazione in domanda

28 Luglio 2026 - 10:05
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lentepubblica.it

Un click mancato durante l’invio di una domanda di concorso può comportare seri problemi per un dipendente pubblico che punta a un avanzamento di carriera. Capita spesso, tra piattaforme complesse, varie opzioni da selezionare, scadenze strette e caselle da spuntare, di dimenticare quelle dedicate alla riserva dei posti per il personale già in servizio.


Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8336 del 28 ottobre 2025, ha stabilito che quella dimenticanza non cancella il diritto, a patto che il titolo sia realmente posseduto e venga documentato prima che la graduatoria diventi definitiva.

La vicenda che ha portato alla pronuncia

Roma Capitale aveva bandito un concorso pubblico per esame per l’assunzione di 20 Funzionari Avvocato, categoria D, posizione economica D1. Una candidata, dipendente dell’ente capitolino dal 27 dicembre 2016, aveva presentato la domanda, ma il sistema telematico aveva accettato l’istanza senza la spunta relativa alla riserva dei posti. Consapevole del rischio, l’interessata aveva comunque inviato in via cautelativa una dichiarazione sostitutiva relativa al proprio status di dipendente. Superate le prove con il punteggio di 22,70 su 30, il 7 settembre 2021 aveva trasmesso una seconda dichiarazione sul modulo predisposto dall’amministrazione, spuntando questa volta la casella per avvalersi della riserva.

Nonostante ciò, la determinazione dirigenziale che aveva approvato la graduatoria di merito non l’aveva inserita tra gli aventi diritto alla riserva. La candidata aveva chiesto una revisione il 4 novembre 2021, ma la graduatoria era già stata pubblicata il 18 ottobre precedente e la richiesta era rimasta senza esito. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 7699/2022, le ha dato ragione. Roma Capitale ha impugnato quella decisione davanti al Consiglio di Stato, richiamando il principio di autoresponsabilità del candidato e l’art. 16 del d.P.R. n. 487/1994.

Perché il titolo di riserva segue regole diverse dai titoli di merito

Il Consiglio di Stato effettua un’importante distinzione tra titoli di merito e titoli di riserva. I primi, disciplinati dall’art. 8 del d.P.R. n. 487/1994, vengono valutati dalla Commissione esaminatrice “dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati”. Per questo motivo devono comparire già nella domanda, pena una disparità di trattamento tra i candidati in sede di esame.

Discorso diverso per i titoli di riserva. Il Consiglio di Stato ricorda che essi “vengono in considerazione solo successivamente allo svolgimento delle prove selettive, al momento della redazione della graduatoria di merito” e non sono mai oggetto di valutazione da parte della Commissione. Per questo, chiarisce il Consiglio di Stato, “detti titoli non possono essere assimilati ai titoli di merito”.

Il fondamento nell’art. 24 del d.lgs. n. 150/2009

La riserva applicata nel caso di specie trova origine nell’art. 24 del d.lgs. n. 150/2009, che consente alle amministrazioni di riservare al personale interno una quota non superiore al 50% dei posti messi a concorso. Il co. 2 precisa che la finalità è quella di “riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni”. Tale ratio impone un’interpretazione che non penalizzi chi possiede realmente il requisito per un errore procedurale privo di conseguenze sostanziali.

La mancata indicazione in domanda non comporta automaticamente la decadenza

Il passaggio più rilevante della sentenza riguarda dunque l’obbligo di dichiarare la riserva già nella domanda di partecipazione, richiesto sia dal bando sia dall’art. 16 del d.P.R. 487/1994. Per il Consiglio di Stato, in assenza di una previsione espressa in tal senso, quell’indicazione non può essere intesa “a pena di non valutabilità di tale titolo”, quando il requisito è già posseduto alla scadenza del bando e viene comunque trasmesso nei termini fissati dall’amministrazione. Il termine perentorio previsto dalla norma riguarda l’invio della documentazione, non la possibilità stessa di far valere il diritto.

A sostegno di questa tesi, la sentenza richiama un proprio precedente sulla stessa procedura concorsuale, la decisione n. 9667 del 3 dicembre 2024, relativa ai titoli di preferenza, e la recente pronuncia della Corte costituzionale n. 145 del 9 ottobre 2025. Su una riserva diversa, quella per gli appartenenti alla Polizia di Stato, la Consulta aveva già chiarito che “la partecipazione al concorso dei beneficiari della quota di riserva non è condizionata alla manifestazione di un’opzione”, dal momento che il relativo diritto si valuta soltanto in sede di formazione della graduatoria finale dei vincitori.

Le conseguenze per amministrazioni e dipendenti

Pertanto, se un candidato dimentica di dichiarare la riserva in domanda, ma dimostra di possedere il requisito alla scadenza del bando e lo documenta prima della pubblicazione della graduatoria, l’amministrazione deve comunque tenerne conto. Respingere la richiesta soltanto perché il candidato ha omesso di spuntare la relativa casella significherebbe pertanto applicare una lettura della norma più restrittiva di quanto la norma stessa preveda.

La scadenza da tenere sempre presente

Ad ogni modo, è bene sottolineare che il momento oltre il quale non è più possibile far valere la riserva resta la pubblicazione della graduatoria di merito. Fino a quel momento il candidato può integrare la documentazione mancante. Una volta formalizzata la graduatoria, invece, ogni richiesta di revisione arriva fuori tempo, come dimostra l’istanza presentata dalla candidata il 4 novembre 2021, rimasta priva di seguito in via amministrativa e risolta solo grazie al ricorso al giudice.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.

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