Cosa cambia per le aziende di servizio pubblico con le nuove regole Ue per rendicontare la sostenibilità
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Il Pacchetto Omnibus I e la revisione degli standard europei di rendicontazione della sostenibilità rappresentano un passaggio di rilievo nell’evoluzione del quadro normativo che governa la trasparenza ESG delle imprese europee. Non si tratta semplicemente di un alleggerimento burocratico: la direzione intrapresa dalla Commissione Europea punta a trasformare un mero adempimento di compliance in uno strumento di qualità informativa reale, orientato alla chiarezza, alla leggibilità e alla concreta aderenza alle specificità operative dei diversi settori produttivi, compreso quello del servizio idrico.
La Direttiva sulla Rendicontazione della Sostenibilità, meglio nota con l’acronimo CSRD, è entrata in vigore il 1° gennaio 2023, con l’ambizione di costruire un sistema organico e comparabile per la divulgazione delle informazioni sui comportamenti ambientali, sociali e di governance delle aziende operanti nel mercato europeo. Fin da subito, tuttavia, una parte significativa del sistema produttivo ha sollevato obiezioni rispetto all’onerosità degli obblighi introdotti. Le criticità emerse nel corso della prima fase applicativa erano di natura diversa ma convergevano su un punto comune: il rischio che la mole di dati richiesti, in assenza di sistemi informativi adeguati e di tempistiche realistiche, producesse informazioni poco accurate e di scarsa utilità. A questo si aggiungevano le difficoltà nella raccolta delle informazioni lungo la catena del valore e nella comprensione di alcuni requisiti di natura narrativa, spesso formulati in modo ambiguo o eccessivamente interpretabile.
Di fronte a questo quadro, nel novembre 2024 la Commissione Europea ha annunciato una proposta di modifica congiunta della CSRD, della Direttiva sulla Due Diligence (la CSDDD) e del Regolamento sulla Tassonomia UE. Il cosiddetto Pacchetto Omnibus intendeva rispondere a una preoccupazione di fondo: evitare che gli obblighi di rendicontazione venissero percepiti dalle imprese esclusivamente come un esercizio amministrativo, privo di valore sostanziale. In questo stesso solco si inserisce la revisione degli standard ESRS, pensata per ridurre il peso operativo della rendicontazione e rendere le informazioni elaborate più accessibili e comprensibili per gli stakeholder.
Che cosa comporta il “Pacchetto Omnibus I”
Il Pacchetto Omnibus I, divenuto effettivo il 18 marzo 2026, interviene su più livelli. Sul piano strutturale, ridefinisce in modo significativo il perimetro delle imprese soggette agli obblighi, con una contrazione stimata superiore all’80% rispetto al disegno originario della CSRD. Nel nuovo assetto, saranno tenute a rendicontare in conformità agli standard ESRS le aziende europee che impiegano in media più di mille dipendenti e superano un fatturato netto annuo di 450 milioni di euro. Le imprese al di sotto di questa soglia dimensionale vengono escluse, e con esse viene meno anche l’obbligo di trasferire gli oneri informativi lungo la propria catena del valore. Per quanto riguarda specificamente le utility idriche italiane, le stime indicano che solo sei società, pari al 6% del totale degli operatori del settore, rientreranno nel nuovo perimetro.
Prima ancora che queste modifiche strutturali producessero effetti, erano stati adottati due provvedimenti con impatto immediato, denominati rispettivamente “Stop the clock” e “Quick fix”. Il primo ha posticipato di due anni l’entrata in applicazione degli obblighi CSRD per le imprese appartenenti alla seconda e alla terza ondata di applicazione – ossia le grandi imprese diverse da quelle già soggette alla precedente normativa sulla dichiarazione non finanziaria, e le PMI quotate – nonché l’entrata in vigore degli obblighi previsti dalla CSDDD per le grandi imprese. Il provvedimento è stato accolto con sollievo, poiché ha concesso alle imprese il tempo necessario per strutturarsi in modo più adeguato. Il Quick fix, invece, si è rivolto alle aziende già soggette alla CSRD fin dal primo anno di applicazione, consentendo loro di rinviare o attenuare l’obbligo di fornire alcune informazioni aggiuntive sottoposte al meccanismo di gradualità, il cosiddetto phase-in.
Anche la Direttiva sulla Due Diligence è stata ridisegnata all’interno dell’Omnibus I. Il nuovo perimetro concentra gli obblighi sulle imprese di maggiori dimensioni: le aziende europee con oltre cinquemila dipendenti e un fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro, oltre alle imprese non europee che generano ricavi analoghi nel mercato UE. Nel contesto del settore idrico italiano, la nuova CSDDD restringe il campo alle sole società multiutility quotate in borsa. Le imprese soggette dovranno adottare un approccio basato sul rischio lungo la propria catena di attività, e viene espressamente stabilito che non potranno essere richieste informazioni non rilevanti alle imprese che restano al di fuori del perimetro. Si tratta di un’impostazione che riflette la volontà di concentrare le responsabilità sui soggetti con maggiore capacità di influenzare la propria filiera, rafforzando al contempo la selettività delle analisi.
La revisione degli standard ESRS
Parallelamente alle modifiche sulla platea dei soggetti obbligati, il processo di revisione ha riguardato in profondità anche il contenuto degli standard ESRS. Se la CSRD stabilisce chi deve rendicontare e quando, gli ESRS definiscono come farlo: ne disciplinano la struttura, i contenuti richiesti, le modalità di presentazione delle informazioni. La prima applicazione pratica di questi standard, avvenuta nel corso del 2025, ha permesso di osservare empiricamente le difficoltà operative incontrate dalle imprese. Nel settore del Servizio Idrico Integrato italiano, il primo ciclo di rendicontazione relativo all’esercizio 2024 ha coinvolto sedici operatori, rivelando una marcata eterogeneità nelle modalità adottate e segnalando come criticità principale la difficoltà nella quantificazione degli effetti finanziari associati ai rischi e alle opportunità ESG. Nel complesso, l’introduzione degli ESRS ha comportato uno sforzo organizzativo e interpretativo considerevole.
La revisione degli standard ESRS ha quindi assunto come obiettivo centrale la riduzione della complessità applicativa, senza sacrificare la qualità delle informazioni prodotte. Il risultato è una riformulazione che riduce di circa il 61% il numero di datapoint obbligatori e introduce misure di flessibilità e proporzionalità su più fronti. Viene disincentivata la frammentazione o la ripetizione di informazioni relative agli stessi argomenti; il legame tra descrizioni qualitative e indicatori quantitativi essenziali viene reso più esplicito; la struttura degli standard viene riorganizzata per migliorarne la leggibilità. Il focus si sposta su ciò che è effettivamente rilevante per ciascuna impresa, semplificando le modalità di adempimento senza compromettere la sostanza delle informazioni rendicontate.
Uno degli interventi più significativi riguarda il meccanismo della doppia materialità, che costituisce il cuore dell’analisi preliminare alla rendicontazione. Il nuovo assetto chiarisce il rapporto tra impatti, rischi e opportunità (gli IRO) e le informazioni che devono essere divulgate, spostando l’attenzione dai “temi materiali” agli IRO specifici ad essi associati. Viene precisato che la rilevanza può essere circoscritta a sottotemi specifici, e che è possibile concentrarsi sugli impatti con maggiore entità e probabilità, senza dover coprire per forza l’intero spettro teorico. Le imprese possono adottare sia un approccio top-down – che parte dai temi di sostenibilità nel loro complesso per poi scendere, ove necessario, al livello dei singoli IRO – sia un approccio bottom-up, che procede dall’identificazione analitica dei singoli impatti rischi e opportunità per poi aggregarli in temi materiali. Entrambe le strade sono percorribili, purché il risultato garantisca una corretta identificazione degli IRO rilevanti. Nella pratica, l’approccio top-down è generalmente considerato più efficiente e meno gravoso, mentre quello bottom-up consente una granularità analitica maggiore.
Vengono introdotte semplificazioni anche per quanto riguarda la catena del valore: le aziende possono concentrare la propria analisi sulle aree in cui gli impatti negativi sono più probabili o significativi, dando priorità ai partner commerciali diretti in presenza di situazioni analoghe. Non è più richiesta una mappatura completa e sistematica di tutta la filiera,poiché viene meno la preferenza assoluta per i dati diretti: se le informazioni non sono facilmente disponibili, è possibile ricorrere a stime e fonti indirette. Questo approccio più generale ed esplorativo riduce le richieste informative verso i partner commerciali, limitando gli effetti a cascata lungo la supply chain (in particolare per le realtà minori) e chiarendo che le imprese non sono tenute a raccogliere dati che eccedano i limiti previsti dalla normativa. Sul piano della valutazione degli impatti negativi potenziali, viene stabilito che nella determinazione della loro gravità si debbano considerare esclusivamente le politiche e le azioni di prevenzione e mitigazione effettivamente implementate, e solo laddove ne sia dimostrabile l’efficacia concreta.
Un secondo asse di intervento riguarda la chiarezza e l’accessibilità degli standard stessi. La precedente versione degli ESRS aveva generato confusione per la coesistenza di requisiti obbligatori e non obbligatori, con una struttura non sempre agevole da interpretare. La revisione elimina la categoria delle informazioni volontarie all’interno degli standard e riposiziona tutti i requisiti applicativi direttamente sotto i rispettivi datapoint. La terminologia viene semplificata e vengono rimossi i riferimenti agli standard settoriali, rafforzando l’importanza delle informative specifiche per ciascuna impresa. Le imprese possono fare riferimento, su base non vincolante, a framework e standard esistenti per favorire l’interoperabilità, fermo restando l’obbligo di fornire informazioni sufficienti a rappresentare fedelmente i propri IRO materiali.
Il terzo asse è quello della proporzionalità e della gradualità. Il nuovo meccanismo consente alle imprese di basare la rendicontazione sulle informazioni ragionevolmente disponibili, riducendo costi o sforzi sproporzionati rispetto ai benefici informativi attesi. Le imprese sono chiamate a migliorare progressivamente la qualità e la copertura delle informazioni nel tempo. Vengono introdotte misure che chiariscono quando è possibile omettere la quantificazione degli effetti finanziari previsti: nei casi in cui tali effetti non siano identificabili separatamente, quando il livello di incertezza sia troppo elevato per renderli significativi, o quando non siano ancora disponibili competenze o risorse adeguate alla loro elaborazione. Viene invece mantenuto l’obbligo di fornire un’analisi qualitativa della resilienza del modello di business e della strategia aziendale. Viene reso più esplicito anche l’allineamento con gli standard internazionali IFRS S1 e IFRS S2, a sostegno dell’interoperabilità tra gli standard a livello globale.
Il quarto elemento di novità è l’introduzione esplicita del principio di fair presentation, che segna un passaggio culturale importante: dall’orientamento alla conformità all’orientamento alla qualità dell’informazione. Le imprese sono chiamate a fornire una rappresentazione fedele, equilibrata e comprensibile dei propri impatti, rischi e opportunità. L’attenzione si sposta dunque dalla quantità alla qualità: non occorre più “rendicontare tutto”, ma occorre “rendicontare bene” ciò che è davvero rilevante. Questo principio cambia anche il ruolo di chi redige e di chi revisiona le rendicontazioni, chiamati a valutare non solo la presenza delle informazioni richieste, ma la loro capacità di rappresentare adeguatamente la realtà aziendale. Gli ESRS aggiornati rafforzano infine il proprio grado di convergenza con gli standard internazionali, in particolare con quelli elaborati dall’ISSB e con gli standard GRI, promuovendo una maggiore coerenza concettuale e facilitando l’utilizzo comparato delle informazioni.
Non tutti, tuttavia, hanno accolto favorevolmente il processo di revisione: alcune istituzioni europee, tra cui in particolare la Banca Centrale Europea, hanno espresso posizioni critiche nel corso dell’iter, testimoniando la complessità del bilanciamento tra semplificazione applicativa e preservazione della qualità informativa. Le bozze degli ESRS semplificati e del nuovo standard volontario, pubblicati dalla Commissione Europea il 6 maggio 2026, erano aperte a consultazione pubblica fino al 3 giugno 2026. Una volta approvati nella versione definitiva, questi standard diventeranno il riferimento per la rendicontazione nel quadro definito dall’Omnibus I, con applicabilità prevista a partire dal 2027. Nel frattempo, le imprese della prima ondata possono continuare a utilizzare gli ESRS del 2023, con la possibilità di anticipare volontariamente l’adozione dei nuovi standard.
In conclusione
Per le utility del Servizio Idrico Integrato, il nuovo assetto disegna un sistema a geometria variabile. Solo le utility in house di maggiori dimensioni e le multiutility quotate resteranno soggette agli obblighi ai sensi della CSRD e, in alcuni casi, della CSDDD; la gran parte degli operatori si troverà invece a operare in un contesto di rendicontazione volontaria, potendo scegliere tra il nuovo standard volontario VS, concepito come evoluzione semplificata dello standard VSME già elaborato da EFRAG, e la continuazione su base volontaria degli ESRS, valorizzando gli investimenti già sostenuti negli ultimi due anni. La rendicontazione volontaria non sarà regolamentata, come conseguenza diretta della filosofia dell’Omnibus, ma ciò comporterà necessariamente una crescita dell’eterogeneità tra le diverse rendicontazioni prodotte dal settore.
Questa evoluzione porta con sé effetti differenziati a seconda della posizione delle imprese rispetto al nuovo perimetro. Per chi rimane soggetto agli obblighi, la riduzione della platea comporta una minore disponibilità di informazioni comparabili a livello di mercato, con ricadute sulle analisi di benchmark e sulle valutazioni di materialità estesa lungo la filiera. Per chi ne esce, la pressione informativa non scompare: clienti, istituti finanziari come BEI e CDP, e partner di filiera continueranno a richiedere dati ESG, anche in relazione alla Tassonomia UE e agli strumenti di finanza sostenibile. Sul piano della qualità degli standard, la semplificazione degli ESRS riduce gli oneri ma introduce anche una perdita di granularità: la maggiore discrezionalità applicativa, in assenza di criteri puntuali, rischia di accentuare le disomogeneità informative e di limitare la confrontabilità tra imprese, anche a livello internazionale. In questo quadro, le disclosure entity-specific diventano un presidio fondamentale per garantire una rappresentazione completa degli IRO materiali non adeguatamente coperti dagli standard.
Al di là delle questioni in merito al restringimento del perimetro e alla semplificazione degli standard, la sostenibilità rimane per le utility idriche un valore strategico che trascende il semplice adempimento normativo. La revisione degli ESRS offre opportunità concrete che il settore può valorizzare: una rendicontazione più chiara e accessibile, una maggiore convergenza con i principali riferimenti internazionali e, soprattutto, un maggiore spazio per includere metriche operative davvero rappresentative delle performance industriali del servizio idrico. Allo stesso tempo, la crescente centralità del principio di fair presentation richiederà alle imprese di rafforzare la qualità sostanziale delle informazioni prodotte, selezionando con attenzione gli aspetti realmente rilevanti senza ridurre la capacità della rendicontazione di restituire un quadro rappresentativo e credibile. Il percorso avviato con il primo ciclo di applicazione degli ESRS costituisce già oggi un patrimonio metodologico prezioso. La sfida non consiste soltanto nell’adeguarsi a standard semplificati, ma nel consolidare sistemi informativi, processi e competenze in grado di sostenere nel tempo una rendicontazione utile, integrata con la pianificazione industriale e regolatoria, e capace di trasformare la rendicontazione ESG in uno strumento stabile di governance e creazione di valore.
a cura di Giulia Alberti di Catenaja, Donato Berardi, Luca Feliziani, Emma Perazzini, Samir Traini
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